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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23643/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zangrillo impugnava la retrocessione dalla fascia retributiva F2 a F1 e il recupero di somme disposti in esecuzione di provvedimenti amministrativi conseguenti alla riformulazione di una graduatoria del concorso 2010. La controversia verteva sul requisito del biennio in F1 e sulla validità della graduatoria: una sentenza (Giacoia) aveva annullato parte della graduatoria per vizi relativi alla data di verifica del biennio (31/12/2009), mentre altre pronunce (tra cui la c.d. Piccioni) avevano dichiarato la validità della procedura. Il Ministero aveva dato esecuzione all\'annullamento Giacoia escludendo 92 vincitori e retrocedendo Zangrillo. I giudici di merito avevano dato prevalenza al giudicato successivo favorevole al lavoratore, riconoscendo il diritto di Zangrillo al mantenimento/inquadramento in F2 e alla conseguente progressione economica. Le Amministrazioni ricorrevano in Cassazione lamentando errata applicazione delle regole sul conflitto di giudicati, sulla litispendenza/continuità delle cause e sull\'operatività del giudicato formale e sostanziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale (rigettando il terzo e assorbendo il quarto e il quinto), dichiarando inammissibile il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza della Corte d\'appello di Brescia e ha rinviato la causa a diversa composizione della stessa Corte per decidere nel merito. La Corte ha chiarito che: (i) la sentenza costitutiva (Giacoia) che ha definitivamente annullato e riformulato la graduatoria produce effetti materiali tali da rendere inutili e incapaci di incidere successivi giudicati che affermino la validità della graduatoria; (ii) non si era in presenza di un vero conflitto di giudicati applicabile col criterio della prevalenza temporale, perché il giudicato costitutivo aveva già modificato definitivamente la situazione giuridica; (iii) l\'amministrazione, nell\'estendere gli effetti dell\'annullamento a tutti gli interessati, è tenuta ai principi di correttezza e buona fede e all\'obbligo di condotta omogenea; (iv) il secondo giudicato, quando le cause erano tra loro contigue e non riunite, può essere solo apparente ove sia stata violata la disciplina della litispendenza/continuità (art. 39 c.p.c.). Conseguentemente la decisione di merito è annullata e il processo torna alla Corte d\'appello di Brescia per nuova decisione.

Norme richiamate

  • art. 2908 cod. civ.

    Riferita alla natura costitutiva delle sentenze: le sentenze costitutive possono creare, modificare o estinguere situazioni giuridiche e quindi produrre effetti concreti e durevoli.

  • art. 2909 cod. civ.

    Interpretato nel senso che l\'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti (effetto inter partes), con rilievo nel limite dell\'ambito soggettivo del giudicato.

  • art. 2969 cod. civ.

    Richiamato nella discussione circa l\'esistenza della norma che consente la tutela fatta valere; la Corte ha valutato l\'idoneità dell\'azione proposta alla luce della normativa civilistica sulla tutela dei diritti.

  • art. 39 cod. proc. civ.

    Applicato per spiegare che, se identiche cause sono pendenti davanti a giudici diversi, la causa proposta successivamente deve essere cancellata o riassunta davanti al primo giudice, con conseguenze sulla efficacia del secondo giudicato.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi relativi all\'eccezione di giudicato e alle conseguenze processuali, come parametro processuale per l\'efficacia delle decisioni.

  • art. 338 cod. proc. civ.

    Usato nel ragionamento sulla estinzione del processo e sul momento in cui si produce l\'effetto estintivo (passaggio in giudicato in caso di estinzione per rinuncia).

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Richiamato relativamente al termine per la fissazione dell\'udienza e agli effetti temporali della estinzione con decreto.

  • art. 2945 cod. civ.

    Menziionato in combinato disposto con art. 338 c.p.c. sul decorso dei termini e sulla prescrizione dell\'actio iudicati dopo l\'evento estintivo.

  • art. 2033 cod. civ.

    Riferito alle contestazioni circa l\'irripetibilità delle somme indebitamente percepite; la Corte ha ritenuto assorbite tali censure.

  • art. 2126 cod. civ.

    Centrale nella discussione sul risarcimento e sulla buona fede del lavoratore nell\'esercizio di mansioni superiori; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal positivo accoglimento di altri motivi.

  • art. 15 disp. prel. c.p.c.

    art. 15 disp. prel. c.p.c.

    Citato nella giurisprudenza di riferimento sul conflitto tra giudicati, ma la Corte ha valutato che il principio di prevalenza temporale non era applicabile alla fattispecie concreta.

  • art. 97 Cost.

    Invoke per richiamare il dovere dell\'amministrazione pubblica di adottare comportamenti corretti e omogenei nell\'estendere gli effetti di pronunce giurisdizionali.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione agli oneri per il contributo unificato in caso di ricorso incidentale: la sentenza dà atto dei presupposti per eventuale versamento.

Massime di principio

  • Una sentenza costitutiva che annulla e riformula una graduatoria amministrativa produce effetti materiali e durevoli: una volta formato il giudicato sostanziale, pronunce successive non possono ri-creare la situazione precedente.
  • Il giudicato ha efficacia inter partes: chi non ha proposto domanda nel relativo processo non acquista automaticamente un diritto proprio sul giudicato altrui; l\'estensione degli effetti a terzi richiede un atto amministrativo che però deve rispettare correttezza e omogeneità.
  • Se cause identiche o continenti sono state introdotte davanti a giudici diversi, si applica l\'art. 39 c.p.c.: la causa successiva deve essere cancellata o riassunta davanti al primo giudice; il secondo giudicato, se pronunciato, può essere solo apparente e non vincolante.
  • Nelle controversie su progressioni economiche/concorsi pubblici occorre distinguere la natura della sentenza (accertativa vs costitutiva) perché ciò determina l\'efficacia reale e la possibilità di interventi successivi.
  • L\'amministrazione che adegua la propria posizione al giudicato favorevole a un dipendente deve farlo in modo omogeneo verso tutti gli interessati e non può utilizzare successivi giudizi individuali per eludere gli effetti già prodotti.
  • In situazioni analoghe è importante verificare tempestivamente la litispendenza e l\'identità di petitum, persone e causa petendi; chiunque non intenda essere vincolato deve intervenire o proporre domanda nel giudizio originario, o opporsi all\'estensione degli effetti in sede amministrativa.

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