Cassazione Civile, Sentenza n. 23643/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zangrillo impugnava la retrocessione dalla fascia retributiva F2 a F1 e il recupero di somme disposti in esecuzione di provvedimenti amministrativi conseguenti alla riformulazione di una graduatoria del concorso 2010. La controversia verteva sul requisito del biennio in F1 e sulla validità della graduatoria: una sentenza (Giacoia) aveva annullato parte della graduatoria per vizi relativi alla data di verifica del biennio (31/12/2009), mentre altre pronunce (tra cui la c.d. Piccioni) avevano dichiarato la validità della procedura. Il Ministero aveva dato esecuzione all\'annullamento Giacoia escludendo 92 vincitori e retrocedendo Zangrillo. I giudici di merito avevano dato prevalenza al giudicato successivo favorevole al lavoratore, riconoscendo il diritto di Zangrillo al mantenimento/inquadramento in F2 e alla conseguente progressione economica. Le Amministrazioni ricorrevano in Cassazione lamentando errata applicazione delle regole sul conflitto di giudicati, sulla litispendenza/continuità delle cause e sull\'operatività del giudicato formale e sostanziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale (rigettando il terzo e assorbendo il quarto e il quinto), dichiarando inammissibile il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza della Corte d\'appello di Brescia e ha rinviato la causa a diversa composizione della stessa Corte per decidere nel merito. La Corte ha chiarito che: (i) la sentenza costitutiva (Giacoia) che ha definitivamente annullato e riformulato la graduatoria produce effetti materiali tali da rendere inutili e incapaci di incidere successivi giudicati che affermino la validità della graduatoria; (ii) non si era in presenza di un vero conflitto di giudicati applicabile col criterio della prevalenza temporale, perché il giudicato costitutivo aveva già modificato definitivamente la situazione giuridica; (iii) l\'amministrazione, nell\'estendere gli effetti dell\'annullamento a tutti gli interessati, è tenuta ai principi di correttezza e buona fede e all\'obbligo di condotta omogenea; (iv) il secondo giudicato, quando le cause erano tra loro contigue e non riunite, può essere solo apparente ove sia stata violata la disciplina della litispendenza/continuità (art. 39 c.p.c.). Conseguentemente la decisione di merito è annullata e il processo torna alla Corte d\'appello di Brescia per nuova decisione.
Norme richiamate
art. 2908 cod. civ.
Riferita alla natura costitutiva delle sentenze: le sentenze costitutive possono creare, modificare o estinguere situazioni giuridiche e quindi produrre effetti concreti e durevoli.
art. 2909 cod. civ.
Interpretato nel senso che l\'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti (effetto inter partes), con rilievo nel limite dell\'ambito soggettivo del giudicato.
art. 2969 cod. civ.
Richiamato nella discussione circa l\'esistenza della norma che consente la tutela fatta valere; la Corte ha valutato l\'idoneità dell\'azione proposta alla luce della normativa civilistica sulla tutela dei diritti.
art. 39 cod. proc. civ.
Applicato per spiegare che, se identiche cause sono pendenti davanti a giudici diversi, la causa proposta successivamente deve essere cancellata o riassunta davanti al primo giudice, con conseguenze sulla efficacia del secondo giudicato.
art. 324 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi relativi all\'eccezione di giudicato e alle conseguenze processuali, come parametro processuale per l\'efficacia delle decisioni.
art. 338 cod. proc. civ.
Usato nel ragionamento sulla estinzione del processo e sul momento in cui si produce l\'effetto estintivo (passaggio in giudicato in caso di estinzione per rinuncia).
art. 391 cod. proc. civ.
Richiamato relativamente al termine per la fissazione dell\'udienza e agli effetti temporali della estinzione con decreto.
art. 2945 cod. civ.
Menziionato in combinato disposto con art. 338 c.p.c. sul decorso dei termini e sulla prescrizione dell\'actio iudicati dopo l\'evento estintivo.
art. 2033 cod. civ.
Riferito alle contestazioni circa l\'irripetibilità delle somme indebitamente percepite; la Corte ha ritenuto assorbite tali censure.
art. 2126 cod. civ.
Centrale nella discussione sul risarcimento e sulla buona fede del lavoratore nell\'esercizio di mansioni superiori; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal positivo accoglimento di altri motivi.
art. 15 disp. prel. c.p.c.
art. 15 disp. prel. c.p.c.
Citato nella giurisprudenza di riferimento sul conflitto tra giudicati, ma la Corte ha valutato che il principio di prevalenza temporale non era applicabile alla fattispecie concreta.
art. 97 Cost.
Invoke per richiamare il dovere dell\'amministrazione pubblica di adottare comportamenti corretti e omogenei nell\'estendere gli effetti di pronunce giurisdizionali.
art. 13, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione agli oneri per il contributo unificato in caso di ricorso incidentale: la sentenza dà atto dei presupposti per eventuale versamento.
Massime di principio
- Una sentenza costitutiva che annulla e riformula una graduatoria amministrativa produce effetti materiali e durevoli: una volta formato il giudicato sostanziale, pronunce successive non possono ri-creare la situazione precedente.
- Il giudicato ha efficacia inter partes: chi non ha proposto domanda nel relativo processo non acquista automaticamente un diritto proprio sul giudicato altrui; l\'estensione degli effetti a terzi richiede un atto amministrativo che però deve rispettare correttezza e omogeneità.
- Se cause identiche o continenti sono state introdotte davanti a giudici diversi, si applica l\'art. 39 c.p.c.: la causa successiva deve essere cancellata o riassunta davanti al primo giudice; il secondo giudicato, se pronunciato, può essere solo apparente e non vincolante.
- Nelle controversie su progressioni economiche/concorsi pubblici occorre distinguere la natura della sentenza (accertativa vs costitutiva) perché ciò determina l\'efficacia reale e la possibilità di interventi successivi.
- L\'amministrazione che adegua la propria posizione al giudicato favorevole a un dipendente deve farlo in modo omogeneo verso tutti gli interessati e non può utilizzare successivi giudizi individuali per eludere gli effetti già prodotti.
- In situazioni analoghe è importante verificare tempestivamente la litispendenza e l\'identità di petitum, persone e causa petendi; chiunque non intenda essere vincolato deve intervenire o proporre domanda nel giudizio originario, o opporsi all\'estensione degli effetti in sede amministrativa.
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