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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33407/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una precedente sentenza tributaria passata in giudicato che aveva annullato gli atti impugnati, salvo le cartelle relative a un credito INPS per difetto di competenza. Dopo il giudicato, la società concessionaria aveva cancellato l'iscrizione ipotecaria ma non aveva annullato la cartella di pagamento sottesa né il ruolo. Il giudice dell'ottemperanza aveva quindi disposto anche l'annullamento del ruolo e della cartella, nominando un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso di ottemperanza, sostenendo che il giudizio si fosse svolto senza corretta instaurazione del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, deducendo di aver già ottemperato nei limiti delle proprie possibilità con la sospensione sine die della riscossione, e che l'annullamento del ruolo e della cartella non rientrasse nelle sue competenze; 3) ulteriore violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, perché il giudice dell'ottemperanza avrebbe travalicato il giudicato, estendendo l'esecuzione a effetti non compresi nella sentenza passata in giudicato e senza la partecipazione dell'ente creditore; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di ottemperanza tributaria non sia prevista la notifica del ricorso alla controparte, ma la sola comunicazione da parte della segreteria della commissione, e che la censura non investisse questo profilo. Ha ritenuto infondati, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo nella parte in cui contestavano l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza contro l'agente della riscossione e l'opponibilità del giudicato anche all'ente impositore: il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche contro il concessionario che non abbia chiamato in causa l'ente creditore, poiché il giudicato formatosi nei confronti dell'agente della riscossione è opponibile anche all'ente. Tuttavia, la Corte ha accolto nei limiti sostanziali la censura relativa all'oggetto dell'ottemperanza, affermando che il giudizio ex art. 70 d.lgs. 546/1992 non può essere utilizzato per dare esecuzione a una sentenza di mero annullamento, che ha effetti autoesecutivi, né per ottenere l'annullamento del ruolo o di atti successivi non compresi nel giudicato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché, nel giudizio di ottemperanza, non è consentito rimettere in discussione il contenuto della sentenza non eseguita.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per censurare vizi di violazione di legge e nullità del procedimento, ma la Corte ha delimitato il sindacato di legittimità alle sole violazioni rilevanti nel giudizio di ottemperanza

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro sul contraddittorio, ma ritenuto non violato nel caso concreto perché il rito speciale tributario prevede la comunicazione del ricorso da parte della segreteria

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio, senza esito favorevole

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per contestare la mancata instaurazione del contraddittorio, ma la Corte ha escluso la violazione

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comma 1; comma 5; ultimo comma

    disciplina il giudizio di ottemperanza tributario; la Corte lo interpreta in senso ampio quanto al ricorso per cassazione per "violazione delle norme del procedimento", ma ne esclude l'uso per l'esecuzione di sentenze di mero annullamento autoesecutive

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    dal quale deriva la sostituzione processuale dell'agente della riscossione all'ente impositore e l'opponibilità al medesimo del giudicato formatosi nei giudizi promossi contro il concessionario

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare le spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché incompatibile con il giudizio di ottemperanza

  • art. 2909 c.c.

    il titolo giudiziale è eseguibile solo nei limiti in cui il giudicato si è formato

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'esecuzione del titolo giudiziale è possibile solo entro i confini del contenuto decisorio

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza non è limitato alla sola violazione formale del rito, ma può investire qualsiasi error in procedendo commesso dal giudice dell'ottemperanza nell'esercizio dei poteri di interpretazione e attuazione del giudicato.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro l'agente della riscossione anche se questi non abbia chiamato in causa l'ente creditore; il giudicato formatosi nel giudizio contro il concessionario è opponibile anche all'ente impositore, senza necessità di litisconsorzio necessario.
  • L'ottemperanza tributaria serve a rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato e non può ampliare il decisum oltre i confini del titolo; il giudice deve partire dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza da eseguire e può adottare solo provvedimenti strumentali alla sua attuazione.
  • Le sentenze di mero annullamento di atti tributari hanno effetti caducatori e sono autoesecutive; non costituiscono, di regola, il presupposto per un autonomo giudizio di ottemperanza finalizzato a ottenere ulteriori cancellazioni o annullamenti non espressamente compresi nel giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione questioni ormai coperte dal giudicato, comprese quelle relative alle spese di lite della decisione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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