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Ordinanza

Ordinanza n. 1024/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento in relazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato anno 2025, con scritto svoltosi a dicembre 2025: - del giudizio insufficiente, pari a 15/30, assegnato alla prova scritta del ricorrente nell’ambito dell’esame di avvocato per l’anno 2025, di detta valutazione di insufficienza, e della conseguente non ammissione del ricorrente alla prova orale, e di qualsiasi atto o verbale o provvedimento recante tale valutazione e tali esiti; - del verbale della I Sottocommissione per l’esame di avvocato per l’anno 2025 presso la Corte d’Appello di Catanzaro, del 18.2.2026, di correzione degli elaborati scritti e dei relativi esiti, ove attribuisce punti 15 al ricorrente (identificato col numero “262”); e del provvedimento della suddetta Sottocommissione di assegnazione di punti 15 all’elaborato, posto in calce al medesimo; - di qualsivoglia atto, verbale e/o provvedimento di recepimento e/o conferma, anche implicita, da parte della I Sottocommissione per gli esami di avvocato per l’anno 2025 presso la Corte di Appello di Firenze (o altrimenti di altro soggetto come sopra intimato nel giudizio o ad essi appartenente), del suddetto giudizio di punti 15, e correlato esito di non superamento dello scritto e non ammissione all’orale; - della “comunicazione n. 3” del 31.3.2026 mediante portale del Ministero della giustizia, esame di avvocato anno 2025, recante comunicazione del punteggio pari a 15 e dell’esito “non ammesso” all’orale; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorchè ignoto; con le ulteriori istanze in appresso, anche di risarcimento in forma specifica.

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 15/30 alla prova scritta dell'esame di abilitazione forense 2025 e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di insufficienza assegnato alla propria prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense, il verbale di correzione della competente sottocommissione presso la Corte d'Appello di Catanzaro, gli eventuali atti di recepimento o conferma della sottocommissione presso la Corte d'Appello di Firenze, nonché la comunicazione ministeriale recante il punteggio di 15/30 e l'esito di non ammissione alla prova orale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In camera di consiglio la difesa del ricorrente ha comunicato l'intenzione di proporre motivi aggiunti, chiedendo contestualmente la riduzione dei termini per consentire la trattazione cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione né l'istanza cautelare. Ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a., ritenendo che la peculiare natura della controversia e degli interessi coinvolti giustificassero il dimezzamento dei termini per la fissazione della camera di consiglio e che tale misura non pregiudicasse il diritto di difesa del Ministero. Ha disposto che i termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. fossero ridotti alla metà, subordinando la trattazione cautelare alla notificazione dei motivi aggiunti entro il 6 giugno 2026. Ha inoltre imposto al ricorrente di notificare l'ordinanza alle controparti entro le ore 12 del 7 giugno 2026 e di depositare la ricevuta di consegna entro le ore 12 dell'8 giugno 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026 per la trattazione cautelare. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Norme richiamate

  • art. 53 c.p.a.

    sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase

    Consente, in presenza di giusti motivi, l'abbreviazione dei termini processuali, con riduzione proporzionale anche dei termini per le difese; il termine abbreviato decorre dalla notificazione del provvedimento.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    I termini per la trattazione dell'istanza cautelare sono stati dimezzati ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento della misura di oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • L'abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 53 c.p.a. può essere disposta quando la peculiarità della controversia e degli interessi coinvolti renda necessaria una più rapida trattazione, purché la misura non comprometta il diritto di difesa della controparte.
  • Quando il giudice abbrevia i termini processuali, la riduzione opera proporzionalmente anche per i termini a difesa relativi alla fase interessata.
  • Il termine processuale abbreviato decorre dalla notificazione del provvedimento che dispone l'abbreviazione; il giudice può subordinare la fissazione della trattazione cautelare al tempestivo adempimento degli oneri di notificazione e deposito posti a carico della parte istante.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoTutela cautelare

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