L.R. Toscana 39/2020
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 11/2020 su sicurezza urbana integrata e polizia locale: chiarisce il ruolo regionale delle azioni integrate e l’estensione agli enti del Terzo settore, abroga alcune disposizioni e adegua definizioni e competenze della polizia locale. Introduce anche una norma transitoria per procedimenti di finanziamento già avviati, fino alla loro conclusione.
Modifiche alla disciplina regionale toscana su sicurezza urbana integrata e polizia locale
Modifiche alla disciplina toscana sulla sicurezza urbana integrata e la polizia locale
La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 11/2020, che disciplina la sicurezza urbana integrata e la polizia locale. Le modifiche chiariscono alcuni profili di coordinamento istituzionale, adeguano alcuni riferimenti normativi e abrogano disposizioni ormai non più coerenti con l’impianto della legge.
Chiarimenti sul ruolo della Regione e sugli enti del Terzo settore
Nel preambolo della l.r. 11/2020 vengono inseriti due chiarimenti interpretativi rilevanti. Da un lato, si precisa che le “azioni integrate” richiamate dalla legge sono azioni regionali anche rispetto agli strumenti di competenza di Stato, Regioni e Province autonome previsti dal d.l. 14/2017, restando ferma la responsabilità della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto e senza interferire con le competenze statali e comunali. Dall’altro, si stabilisce che i riferimenti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale devono intendersi estesi a tutti gli enti del Terzo settore costituiti secondo il d.lgs. 117/2017.
Sicurezza partecipata e conferenza regionale
La disciplina della sicurezza partecipata viene snellita mediante l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2020. Analogamente, viene abrogato il comma 2 dell’articolo 12 relativo alla Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata.
Linee guida e contenuti delle attività di polizia locale
Tra gli indirizzi operativi della legge, viene modificato l’articolo 11 sostituendo, nell’ambito delle linee guida, l’espressione “controllo del territorio” con “presidio della sicurezza integrata”. La modifica segnala un orientamento più coerente con la nozione di sicurezza integrata adottata dalla legge.
Nuclei specializzati e mediazione sociale
In materia di nuclei specializzati, viene precisato che le attività indicate devono svolgersi “nell’ambito delle competenze della polizia locale”, circoscrivendo così l’intervento a funzioni effettivamente rientranti nelle attribuzioni dell’ente. In tema di mediazione sociale, si aggiunge che l’attività svolta dalla polizia municipale opera “nell’ambito della propria attività d’istituto”, con conseguente delimitazione funzionale dell’intervento.
Abrogazione delle competenze sulla risoluzione bonaria delle controversie
È abrogato integralmente l’articolo 44 della l.r. 11/2020, che riguardava le competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie. La disciplina regionale, quindi, non contiene più tale specifica previsione autonoma.
Norme transitorie e finanziamenti agli enti locali
Viene ritoccata la norma transitoria dell’articolo 51 della l.r. 11/2020, sostituendo un rinvio regolamentare con un rinvio diretto alla legge vigente. Inoltre, per gli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale, già avviati secondo la normativa previgente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi fino alla conclusione del procedimento l’esclusione dell’obbligo di adeguamento delle caratteristiche dei corpi di polizia municipale prevista dall’articolo 19 della l.r. 19/2019.
Ambito temporale di applicazione
La disciplina si applica dalla data di entrata in vigore della legge regionale e incide sulla l.r. 11/2020 come modificata. La sola previsione espressamente limitata nel tempo è quella transitoria sui procedimenti regionali di finanziamento, che opera fino alla loro conclusione.
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