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Provvedimento

Provvedimento del 03/02/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità con cui Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta devono trasmettere e ricevere in via telematica i risultati contabili dei modelli 730-4. Approva inoltre il modello di comunicazione con istruzioni, specifiche tecniche, termini di presentazione al 31 marzo 2010 e una fase di applicazione graduale con alcune esclusioni per l’anno 2010.

Attuazione telematica dei mod. 730-4 e approvazione della comunicazione per i sostituti d'imposta

Modalità e termini di attuazione della trasmissione telematica dei mod. 730-4

Il provvedimento disciplina l’attuazione delle disposizioni in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4, come modificate dal DM 7 maggio 2007, n. 63. Contestualmente approva il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate", con relative istruzioni e specifiche tecniche.

Trasmissione del risultato contabile da parte di Caf e professionisti

I Caf-dipendenti devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile del modello 730-4 entro i termini previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a), e comma 2, del DM n. 164/1999, nello stesso file contenente i dati della dichiarazione. Le medesime regole si applicano ai professionisti abilitati ai sensi degli artt. 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del D.L. n. 203/2005.

L’Agenzia delle Entrate:

  • rilascia l’attestazione di ricezione ai Caf e ai professionisti entro 5 giorni;
  • rende disponibili ai sostituti d’imposta i risultati contabili entro 10 giorni dalla ricezione;
  • conferma ai Caf e ai professionisti, entro 15 giorni dalla ricezione del mod. 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

Casi particolari nel flusso informativo

Se è impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia trasmette la ricevuta al Caf o al professionista abilitato, che inviano il mod. 730-4 al sostituto con mezzi idonei.

Se il sostituto riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto a effettuare il conguaglio, deve restituire il mod. 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo direttamente al Caf o al professionista abilitato, per i conseguenti adempimenti.

Comunicazione dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che intendono ricevere direttamente i mod. 730-4 devono presentare la comunicazione approvata dal provvedimento entro il 31 marzo 2010, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente oppure tramite intermediario.

Sono previste diverse ipotesi:

  • sostituti con una sola chiave di abilitazione: comunicano la scelta della propria sede telematica;
  • sostituti con più chiavi di abilitazione: indicano i codici sede Entratel presso cui ricevere i mod. 730-4;
  • sostituti che si avvalgono di un intermediario: indicano il codice sede Entratel dell’intermediario;
  • sostituti appartenenti a un gruppo: indicano il codice sede Entratel della società del gruppo incaricata;
  • sostituti con più sedi operative: indicano i dati di ogni sede, con la medesima codifica utilizzata per il CUD, e l’eventuale intermediario per ciascuna sede.

Le variazioni dei dati comunicati vanno effettuate entro il quinto giorno lavorativo successivo all’evento; se trasmesse entro il 31 marzo hanno effetto dallo stesso anno, altrimenti dall’anno successivo.

Sono esonerati dalla presentazione del nuovo modello i sostituti che nel 2009 hanno già ricevuto i mod. 730-4 telematicamente e non devono modificare o integrare i dati già comunicati.

Modello approvato e reperibilità

Il modello approvato è disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere stampato o riprodotto anche da altri siti, purché:

  • sia conforme per struttura e sequenza;
  • rechi l’indirizzo del sito di origine;
  • riporti gli estremi del provvedimento di approvazione.

Fase di graduale attuazione per l’anno 2010

Per il 2010 le disposizioni si applicano a tutti i sostituti d’imposta, ad esclusione di:

  • INPS;
  • Dipartimento del Tesoro;
  • INPDAP;
  • IPOST;
  • Ferrovie dello Stato S.p.A.;
  • Poste Italiane S.p.A.

Per questi soggetti esclusi, Caf e professionisti devono provvedere autonomamente, con i mezzi più idonei, all’invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2010 e 730/2010 integrative entro i termini ordinari.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nella revisione dei flussi informativi tra Caf, professionisti e sostituti d’imposta, realizzata mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2010 il flusso comprende anche consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili abilitati all’assistenza fiscale ai sensi del D.L. n. 203/2005.

Contenuto del modello di comunicazione

Il modello si compone di un unico prospetto e richiede i dati del sostituto d’imposta e le indicazioni sulle sedi telematiche presso cui ricevere i mod. 730-4.

Nel frontespizio devono essere indicati:

  • codice fiscale del sostituto;
  • sigla della provincia del domicilio fiscale;
  • numero di cellulare e/o indirizzo e-mail, con obbligo di indicarne almeno uno.

Quadro A: ricezione diretta presso il sostituto

Il quadro A serve a richiedere che i mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all’utenza telematica del sostituto.

  • Sezione I: riservata agli utenti abilitati al servizio Fisconline e ai sostituti con non più di 20 percipienti.
  • Sezione II: riservata agli utenti abilitati al servizio Entratel.

Per una sola sede operativa, il codice sede va indicato convenzionalmente con "000". Se le sedi operative sono più di una, va compilato un rigo per ciascuna sede con il relativo codice numerico da "001" a "999", utilizzando la medesima codifica del CUD. Se i righi non sono sufficienti, si utilizza un ulteriore modulo, numerato progressivamente.

Quadro B: ricezione tramite intermediario

Il quadro B consente di richiedere che i mod. 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato. Lo stesso quadro è utilizzato anche dalle società del gruppo che intendano far pervenire i modelli presso un’altra società del gruppo.

Per ogni sede operativa devono essere indicati:

  • codice sede operativa del sostituto;
  • codice fiscale dell’intermediario;
  • codice sede Entratel dell’intermediario;
  • numero di cellulare dell’intermediario e/o indirizzo e-mail, con obbligo di indicarne almeno uno.

Anche in questo caso, se vi è una sola sede operativa può essere utilizzato il codice "000"; se le sedi sono più di una, devono essere usati codici da "001" a "999" e va compilato un rigo distinto per ciascuna sede.

Revoca della comunicazione

La revoca della comunicazione già trasmessa può essere richiesta solo in caso di cessazione dell’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta. In tal caso va indicata la data di cessazione nel formato gg/mm/aaaa e la comunicazione di revoca deve essere inviata all’Agenzia al verificarsi dell’evento.

Firma e impegno alla trasmissione telematica

Il modello prevede:

  • la firma del sostituto d’imposta;
  • il riquadro per l’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario.

L’intermediario deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno e la propria firma, e deve conservare copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto, con la delega dell’incarico.

Specifiche tecniche di trasmissione

Le specifiche tecniche prevedono che la fornitura telematica sia composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri, con i seguenti tipi:

  • record "A": testa della fornitura;
  • record "B": dati del frontespizio;
  • record "C": dati delle sedi operative;
  • record "Z": coda della fornitura.

La sequenza deve rispettare un solo record "A" iniziale, un record "B" per ciascun modello, tanti record "C" quanti necessari e un solo record "Z" finale. Se la fornitura supera 3 MB compressi, occorre predisporre più invii, mantenendo nella stessa fornitura i dati di ciascuna comunicazione.

Le regole tecniche richiedono:

  • corretta formattazione dei campi posizionali e non posizionali;
  • uso di maiuscole per i caratteri alfabetici;
  • inizializzazione a spazi dei campi non valorizzati;
  • controllo formale dei codici fiscali, che devono essere registrati in Anagrafe tributaria;
  • scarto della comunicazione in caso di anomalia, omocodia non coerente o utenza telematica non valida.

Controlli sui dati e condizioni di scarto

La comunicazione viene scartata se i dati non rispettano le specifiche tecniche. In particolare:

  • il codice fiscale del sostituto e quello dell’intermediario devono essere formalmente corretti e registrati;
  • il codice sede Entratel deve identificare un’utenza abilitata;
  • il codice sede operativa deve essere univoco nell’ambito della comunicazione;
  • per il quadro B è obbligatorio indicare almeno uno tra cellulare e indirizzo e-mail dell’intermediario;
  • in presenza del riquadro di impegno alla trasmissione telematica sono obbligatori i dati dell’intermediario incaricato.

Aspetti tecnici e grafici del modello cartaceo

L’allegato tecnico stabilisce che il modello deve essere stampato su fogli A4, con carta bianca da 80 gr/mq e opacità tra 86% e 88%. È consentita la stampa monocromatica in nero.

Il layout deve rispettare le caratteristiche grafiche approvate e riportare sul bordo laterale sinistro i dati del soggetto che cura la stampa o la predisposizione grafica, nonché gli estremi del provvedimento.

Informativa privacy

L’informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 chiarisce che i dati contenuti nella comunicazione sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari per finalità di assistenza fiscale verso lavoratori dipendenti e pensionati.

L’informativa specifica inoltre:

  • le modalità di comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi consentiti;
  • i diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
  • i riferimenti per esercitare tali diritti;
  • che non è necessario acquisire il consenso al trattamento, trattandosi di soggetti pubblici e di dati conferiti obbligatoriamente per legge.

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