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Provvedimento

Provvedimento del 01/02/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello di dichiarazione "Consolidato nazionale e mondiale 2010" con istruzioni e caratteristiche tecniche di stampa, stabilendo modalità di presentazione telematica, criteri di compilazione, reperibilità del modello e riferimenti normativi. Le istruzioni allegate disciplinano in modo dettagliato la compilazione dei quadri per consolidato nazionale e mondiale, il calcolo dell’IRES, i crediti d’imposta per redditi esteri, i trasferimenti infragruppo, le eccedenze e vari prospetti accessori.

Approvazione del modello CNM 2010 per il consolidato nazionale e mondiale

Approvazione del modello CNM 2010 per consolidato nazionale e mondiale

Il documento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2010" e le relative istruzioni, da utilizzare nell’anno 2010 per la dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per gruppi di imprese non residenti. Il provvedimento disciplina anche le modalità di presentazione, compilazione, reperibilità e stampa del modello.

Oggetto e ambito di applicazione

Il modello CNM 2010 è destinato:

  • ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, cioè al consolidato nazionale;
  • ai soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, cioè al consolidato mondiale.

Il modello è composto da frontespizio e dai quadri:

  • NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS per il consolidato nazionale;
  • MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS per il consolidato mondiale.

Modalità di presentazione e compilazione

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite soggetto incaricato, secondo specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. I soggetti incaricati devono comunque rilasciare al contribuente una dichiarazione conforme per struttura e sequenza al modello approvato.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento:

  • per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto, se inferiore a 50 centesimi.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall’Agenzia delle Entrate e può essere prelevato dai siti:

La stampa è autorizzata purché siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’Allegato 1. Il modello può essere prelevato anche da altri siti, a condizione che:

  • rispetti le caratteristiche dell’Allegato 1;
  • riporti l’indirizzo del sito di provenienza;
  • riporti gli estremi del provvedimento.

Caratteristiche tecniche di stampa

L’Allegato 1 definisce struttura, formato, carta, grafica e colori del modello. In sintesi:

  • formato A4, su fogli singoli fronte/retro;
  • ammessa anche predisposizione in quartine o su moduli meccanografici a striscia continua;
  • carta bianca da 80 gr./mq, con opacità tra 86% e 88%;
  • contenuti grafici conformi ai fac-simili;
  • stampa tipografica in nero con fondini pantone 280 U, oppure monocromatica nera per riproduzione laser.

Regole di compilazione del frontespizio

Il frontespizio contiene i dati della società o ente consolidante, del rappresentante firmatario, l’impegno alla presentazione telematica e il visto di conformità.

Tra i dati richiesti figurano:

  • codice fiscale della consolidante;
  • denominazione;
  • sede legale o, per soggetti non residenti, dati della sede estera;
  • stato estero di residenza e codice identificativo estero, se del caso;
  • domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
  • data di approvazione del bilancio o rendiconto e termine legale/statutario di approvazione;
  • natura giuridica e, per il consolidato mondiale, il campo situazione;
  • dati anagrafici e codice carica del rappresentante firmatario.

È prevista la facoltà di indicare i dati di contatto telefonici e di posta elettronica.

Sottoscrizione, avviso telematico e visto di conformità

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante della consolidante e, se presenti, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione nei casi previsti.

Il frontespizio disciplina anche:

  • l’opzione per l’invio dell’avviso telematico all’intermediario;
  • l’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica;
  • il visto di conformità rilasciato da CAF o professionista ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997.

Termini di presentazione, versamenti e acconti

La dichiarazione va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

I versamenti IRES, compreso il primo acconto, devono essere effettuati:

  • entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio è approvato oltre quattro mesi, entro il 16 del mese successivo all’approvazione;
  • se il bilancio non è approvato entro il sesto mese, entro il 16 del mese successivo a tale scadenza.

È ammesso il versamento entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%.

Per gli acconti:

  • l’obbligo di saldo e acconto compete esclusivamente alla controllante;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 l’acconto è determinato nella misura del 100%;
  • il 40% va versato alla prima scadenza e il residuo alla seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se le società del gruppo hanno usufruito della Tremonti Ter, la consolidante deve assumere, per il calcolo dell’acconto, l’imposta che si sarebbe avuta senza l’agevolazione.

Consolidato nazionale: quadro NF

Il quadro NF determina il reddito complessivo globale del gruppo, partendo dai redditi e dalle perdite dei soggetti partecipanti e applicando le rettifiche previste dal TUIR.

Sezione I – Somma algebrica dei redditi complessivi netti

Vanno indicati i redditi o le perdite delle società del gruppo, come risultanti dai quadri GN o GC di UNICO 2010 SC. Per la consolidante si riportano anche:

  • il reddito o la perdita;
  • il reddito minimo proprio o derivante da partecipazioni in società non operative.

Sono previste caselle specifiche per:

  • perdite riportabili senza limiti di tempo;
  • operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo.

Il rigo NF7 riepiloga i totali e, se vi sono redditi minimi, evidenzia la quota di perdite non utilizzabili in diminuzione del reddito minimo complessivo di gruppo.

Sezione II – Rettifiche di consolidamento

La sezione accoglie:

  • la variazione in diminuzione per gli interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 5-bis, 7 e 8, del TUIR;
  • le variazioni in aumento/diminuzione connesse all’interruzione o mancato rinnovo della tassazione di gruppo;
  • le rettifiche connesse all’art. 124 e all’art. 125 del TUIR;
  • le rettifiche derivanti dal D.M. 9 giugno 2004.

Il reddito complessivo globale risulta dalla somma algebrica tra il totale dei redditi del gruppo e le rettifiche di consolidamento.

Sezione III – Trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

La sezione conserva memoria delle differenze tra valore di libro e valore fiscale di beni trasferiti in neutralità fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, poiché dal periodo successivo il regime è stato abrogato.

Sezione IV – Interessi passivi ex art. 96, comma 5-bis

Qui vanno indicati gli interessi passivi maturati in capo ai soggetti finanziari partecipanti al consolidato. La norma consente la deduzione degli interessi passivi infragruppo fino a concorrenza di quelli verso soggetti esterni.

Sezione V – Interessi passivi ex art. 96, commi 7 e 8

La sezione riguarda:

  • eccedenze di interessi passivi e oneri assimilati;
  • eccedenze di ROL;
  • eventuale inclusione virtuale di società estere ai fini del solo comma 8.

È precisato che:

  • ogni società può apportare o eccedenza di interessi o eccedenza di ROL, non entrambe nello stesso rigo;
  • il ROL delle società estere virtualmente incluse può essere utilizzato solo nei limiti e con i criteri indicati;
  • il consolidante acquisisce integralmente il ROL delle controllate estere ai fini della norma;
  • il ROL dei soggetti residenti ha priorità su quello delle entità estere.

Consolidato nazionale: quadro NX – trasferimenti al gruppo

Il quadro NX riporta i dati trasferiti dalle società partecipanti al consolidato, compresa la consolidante, articolati in undici sezioni.

Le sezioni riguardano:

  • oneri detraibili;
  • crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento;
  • crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
  • crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti;
  • ritenute;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze IRES da precedenti dichiarazioni;
  • trasferimenti di eccedenze infragruppo;
  • acconti versati;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR.

Il quadro precisa che i crediti compensabili ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 possono essere trasferiti nei limiti dell’IRES dovuta a saldo e acconto. I dati sono desunti dalle dichiarazioni individuali UNICO 2010 SC, o dal quadro GC in caso di operazioni straordinarie.

Tra le principali regole:

  • gli oneri detraibili comprendono anche le spese per risparmio energetico, con codici tipizzati per ciascuna categoria di intervento;
  • i crediti sui fondi comuni e quelli esteri devono essere trasferiti secondo le istruzioni specifiche;
  • per i crediti Abruzzo, gli importi della colonna dedicata devono essere riportati nel quadro CS;
  • le ritenute subite dalla consolidante e dalle consolidate sono riepilogate separatamente;
  • le eccedenze IRES possono essere attribuite al consolidato e, in caso di trasferimento infragruppo, l’eccedenza residua va tracciata per gli utilizzi successivi;
  • gli acconti versati dalle società del gruppo devono essere riportati, distinguendo consolidante, consolidate e eventuali operazioni straordinarie;
  • le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES sono riportate con il relativo codice tributo, nel limite delle regole di compensazione;
  • le eccedenze ex art. 165, comma 6, sono indicate per Stato estero e anno di formazione.

Consolidato nazionale: quadro NI – interruzione della tassazione di gruppo

Il quadro NI si usa in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio minimo oppure per mancato rinnovo dell’opzione.

La consolidante può:

  • integrare i versamenti se gli acconti già versati sono insufficienti rispetto a quanto dovuto per le società ancora nel gruppo;
  • attribuire alle consolidate uscite dal regime la quota eccedente dei versamenti già effettuati.

La sezione I riepiloga i versamenti e le attribuzioni alle società uscite dal consolidato, indicando:

  • codice fiscale della società fuoriuscita;
  • data dell’evento interruttivo;
  • quote di primo e secondo acconto attribuite.

La sezione II riguarda la cessione dell’eccedenza IRES ex art. 43-ter DPR n. 602/1973. In caso di interruzione totale del consolidato, l’eccedenza già chiesta in compensazione resta in capo alla consolidante.

La sezione III disciplina l’attribuzione delle perdite, qualora in sede di adesione fosse stato scelto un criterio diverso da quello ordinario. Le perdite non compensate possono essere riattribuite alle società che le hanno generate, con regole specifiche anche per il concorso tra consolidato nazionale e mondiale e per le rettifiche di consolidamento in diminuzione.

Crediti per redditi esteri nel consolidato nazionale: quadri NR, NE e NC

I quadri NR, NE e NC sono dedicati al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165 del TUIR.

Quadro NR – credito ex art. 165, comma 1

Il credito riguarda imposte estere divenute definitive per redditi prodotti all’estero dalle società del consolidato. La determinazione è distinta per soggetto, Stato estero e periodo d’imposta.

La sezione I:

  • individua il reddito estero, l’imposta estera definitiva, il reddito complessivo globale, l’imposta lorda e l’imposta netta;
  • consente di scomputare il credito già utilizzato in precedenti dichiarazioni;
  • tiene conto delle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine della dichiarazione successiva, nei casi di stabile organizzazione e opzione di cui al comma 5.

La sezione II determina il credito effettivamente spettante per ciascun anno di produzione del reddito, nei limiti dell’imposta netta. Il credito così determinato confluisce nel quadro NC.

Quadro NE – eccedenze ex art. 165, comma 6

Il quadro NE disciplina le eccedenze di imposta nazionale ed estera, con regole più complesse di compensazione e riporto.

La sezione I-A riguarda la determinazione del credito per ciascun soggetto e per ciascun reddito estero, considerando:

  • redditi anche negativi;
  • imposte estere definitive, anche già parzialmente utilizzate;
  • eccedenze di imposta nazionale e di imposta estera;
  • credito di cui al comma 1 eventualmente non fruibile per incapienza dell’imposta netta;
  • crediti già utilizzati nelle precedenti dichiarazioni.

La sezione I-B aggrega le eccedenze per singolo Stato estero, indipendentemente dall’anno di produzione, e determina l’eventuale credito derivante dalla compensazione tra eccedenze di segno opposto.

La sezione I-C consente il riporto delle eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni, secondo un prospetto per anno di formazione. Sono previste istruzioni particolari per il caso di "casi particolari", ossia quando concorrono eccedenze trasferite da altri soggetti con medesimo anno di formazione.

Il quadro prevede anche meccanismi analitici per:

  • calcolo del credito;
  • gestione dei residui di eccedenza nazionale ed estera;
  • restituzione dei crediti utilizzati in precedenza quando la rideterminazione fa venir meno i presupposti;
  • utilizzo della colonna 17 come importo finale da riportare nel quadro NC.

Quadro NC – riepilogo crediti art. 165

Il quadro NC riepiloga:

  • il credito ex comma 1;
  • il credito ex comma 6;
  • i crediti già utilizzati nelle sezioni precedenti.

Il credito complessivo spettante è dato da NC1 + NC2 – NC3 e viene riportato nel quadro CN.

Consolidato mondiale: quadro MF

Il quadro MF determina il reddito imponibile complessivo del consolidato mondiale, sulla base dei redditi e delle perdite della società controllante e delle controllate estere, con rettifiche di consolidamento previste dagli articoli 130-142 del TUIR.

Sezione I – somma algebrica dei redditi imponibili

Si indicano:

  • il reddito o la perdita della controllante, con eventuale reddito minimo;
  • i dati delle controllate estere con codice fiscale, identificativo estero, codice paese, quota di partecipazione, reddito revisionato e reddito rideterminato.

È previsto il trattamento delle operazioni straordinarie e, in caso di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, il raccordo con i dati del quadro NF.

Sezione II – rettifiche di consolidamento

Sono considerate:

  • il recupero di perdite dedotte ai sensi dell’art. 139-bis;
  • le variazioni da interruzione;
  • le ulteriori variazioni previste dall’art. 138 del TUIR.

Il reddito imponibile complessivo risulta dalla somma algebrica tra il reddito complessivo di gruppo e le rettifiche.

Consolidato mondiale: quadro MX

Il quadro MX è l’equivalente del quadro NX per il consolidato mondiale e riporta i trasferimenti al gruppo della controllante.

Le sezioni riguardano:

  • oneri detraibili;
  • crediti per fondi comuni;
  • crediti per redditi esteri;
  • crediti per immobili Abruzzo e altri crediti;
  • ritenute;
  • eccedenze IRES;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze art. 165, comma 6.

Le regole di compilazione sono analoghe a quelle del quadro NX, ma riferite alla società controllante e alle società del perimetro mondiale.

Crediti esteri nel consolidato mondiale: quadri MR, ME e MC

I quadri MR, ME e MC svolgono la medesima funzione dei quadri NR, NE e NC, ma nel consolidato mondiale e tenendo conto dell’art. 136 del TUIR.

Quadro MR – credito ex art. 165, comma 1

Si distingue tra:

  • sezione I-A, per la società controllante;
  • sezione I-B, per le controllate estere.

Sono indicati:

  • Stato estero;
  • anno di produzione del reddito;
  • reddito estero;
  • imposta estera definitiva;
  • reddito complessivo del consolidato;
  • imposta lorda e netta;
  • credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni;
  • quota di imposta lorda e importo accreditabile entro il limite dell’imposta netta.

La sezione II determina il credito effettivo e lo trasferisce nel quadro MC.

Quadro ME – eccedenze ex art. 165, comma 6

La struttura è analoga al quadro NE, ma riferita al consolidato mondiale.

  • La sezione I-A riguarda i dati della controllante.
  • La sezione II-A riguarda i dati delle controllate estere.
  • Le sezioni I-B, I-C, II-B e II-C gestiscono compensazioni, residui ed eventuali rettifiche di precedenti dichiarazioni.

Anche qui sono previsti prospetti per anno di formazione, gestione di importi negativi, recupero di crediti fruiti in passato e determinazione del credito e dei residui da riportare.

Quadro MC – riepilogo crediti

Il quadro MC riepiloga:

  • il credito ex comma 1;
  • il credito ex comma 6;
  • il credito già utilizzato indicato nelle sezioni di rideterminazione.

Il risultato finale MC4 viene riportato nel quadro CN.

Concorso tra consolidato nazionale e mondiale

Quando sono esercitate entrambe le opzioni, le istruzioni prescrivono una compilazione coordinata dei quadri.

In particolare:

  • per il credito ex art. 165, comma 1, si compilano il quadro NR sez. I, il quadro MR sez. I-B e il quadro NR sez. II;
  • per le eccedenze ex comma 6 si compilano il quadro NE sez. I-A, I-B e I-C per consolidante e consolidate residenti, e il quadro ME sez. II-A, II-B e II-C per le controllate estere;
  • il quadro NC riepiloga il credito complessivo, tenendo conto anche dei dati del quadro ME e delle eccedenze residue.

È ribadito il limite generale secondo cui la somma del credito ex comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale ex comma 6 non può eccedere l’imposta netta del periodo di produzione del reddito estero.

Utilizzo dei crediti e determinazione dell’imposta: quadro CC

Il quadro CC disciplina l’utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo.

La sezione I riguarda i crediti d’imposta concessi alle imprese e trasferiti alla tassazione di gruppo. Per ciascun codice credito si indicano:

  • residuo della precedente dichiarazione;
  • importo attribuito nella presente dichiarazione;
  • utilizzo in CN;
  • compensazione F24;
  • differenza residua.

La sezione II riguarda le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo, con analoghe logiche di tracciamento tra residuo, attribuzione, compensazione F24 e differenza.

Determinazione dell’imposta: quadro CN

Il quadro CN calcola l’IRES sulla base del reddito complessivo globale.

Consolidato nazionale

I principali passaggi sono:

  • indicazione del reddito minimo e del reddito/perdita globale;
  • scomputo delle perdite pregresse del consolidato;
  • calcolo del reddito imponibile;
  • applicazione dell’aliquota del 27,5%;
  • detrazione degli oneri e delle spese per risparmio energetico;
  • determinazione dell’imposta netta;
  • scomputo dei crediti per fondi comuni, redditi esteri, immobili Abruzzo, ritenute e altri crediti.

Il quadro disciplina inoltre:

  • crediti attribuiti dalle società del gruppo;
  • eccedenze di imposta da precedenti dichiarazioni;
  • acconti versati;
  • imposta dovuta o a credito;
  • eventuale credito cedibile ex art. 43-ter;
  • eccesso di versamento a saldo;
  • credito disponibile, rimborso o compensazione.

Consolidato mondiale

La struttura del quadro è analoga, con adattamenti relativi alla controllante e alle controllate estere. I dati di detrazione, crediti e ritenute si riferiscono al quadro MX e al quadro MC. In caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, il quadro CN riceve anche i dati del quadro NC.

Cessione delle eccedenze IRES: quadro CK

Il quadro CK è utilizzato dalla società o ente consolidante in caso di cessione dell’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione.

La cessione può avvenire:

  • a soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
  • a soggetti del gruppo che rientrano nell’ambito dell’art. 43-ter, comma 4, DPR n. 602/1973.

Il quadro è suddiviso in:

  • sezione I, per i soggetti cessionari aderenti al consolidato;
  • sezione II, per gli altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo.

Prospetti vari: quadro CS

Il quadro CS contiene prospetti diversi, tra cui:

  • perdite non compensate;
  • perdite delle società del gruppo;
  • perdite da istanza di rimborso IRAP;
  • dati comunicati alle società controllate ai fini dell’art. 128 del TUIR;
  • oneri detraibili per spese energetiche;
  • crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • rideterminazione dell’acconto.

Perdite non compensate

Le perdite maturate in costanza di consolidato possono essere riportate a nuovo solo dalla consolidante, entro il quinto periodo successivo, salvo le perdite illimitatamente riportabili ex art. 84, comma 2, del TUIR.

Perdite delle società del gruppo

Se, in sede di adesione, è stato scelto un criterio diverso da quello ordinario, il quadro consente di indicare per ciascuna società:

  • perdite riportabili senza limiti di tempo;
  • perdite pregresse suddivise per anno di formazione;
  • perdita dell’esercizio.

Perdite da istanza di rimborso IRAP

Sono indicate le maggiori perdite emerse nell’istanza di rimborso IRAP ex art. 6 del D.L. n. 185/2008, se non ancora utilizzate nei periodi precedenti. Le perdite riportabili senza limiti di tempo vanno collocate nell’apposita colonna e non ripetute nel periodo successivo.

Dati per l’art. 128 del TUIR

Il prospetto riepiloga i dati comunicati dalla consolidante alle controllate per il riallineamento dei valori patrimoniali e delle differenze tra valori civili e fiscali. È richiamata la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 6% le differenze di valore ai sensi della legge n. 244/2007, con esclusione dei soggetti che vi abbiano aderito.

Oneri detraibili per spese energetiche

Per le spese di risparmio energetico vengono indicate:

  • società titolare;
  • anno di sostenimento;
  • codice della tipologia di intervento;
  • numero delle quote;
  • numero della quota relativa al periodo d’imposta;
  • importo della spesa;
  • detrazione e quota annuale.

La detrazione è pari al 55% per i codici da 1 a 4 e al 20% per i codici 5 e 6, nei limiti previsti dal decreto 19 febbraio 2007.

Crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Il prospetto riguarda i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo che hanno ottenuto il credito per interventi di riparazione o ricostruzione. Il credito può essere fruito in 5 o 10 quote costanti, entro il limite complessivo di euro 80.000 e senza superare, in ciascun periodo, l’imposta netta.

Rideterminazione dell’acconto

La sezione serve a rideterminare l’acconto 2009 secondo il metodo storico, in applicazione di specifiche norme che impongono di rideterminare l’imposta del periodo precedente senza tenere conto di determinate agevolazioni o tenendo conto di particolari componenti deducibili. Si indicano:

  • reddito complessivo globale rideterminato;
  • imposta rideterminata;
  • acconto rideterminato.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e una serie di disposizioni normative in materia tributaria, tra cui il D.Lgs. n. 300/1999, lo Statuto dell’Agenzia, il DPR n. 600/1973, il TUIR, il D.Lgs. n. 241/1997, il DPR n. 322/1998, il D.Lgs. n. 196/2003, vari decreti-legge e la legge finanziaria 2010.

È precisato che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Informativa privacy

L’ultima parte contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Essa chiarisce:

  • finalità del trattamento per liquidazione, accertamento e riscossione;
  • possibili comunicazioni a soggetti pubblici e privati nei casi previsti;
  • obbligatorietà del conferimento dei dati richiesti;
  • modalità di trattamento prevalentemente informatizzate;
  • titolari e responsabili del trattamento;
  • diritti dell’interessato ex art. 7 del Codice privacy;
  • assenza di necessità del consenso per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici e, per gli intermediari, per i dati obbligatori per legge.

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