L.R. Calabria 35/2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in modo organico la l.r. Calabria 19/2002: rafforza partecipazione e pubblicità degli atti urbanistici, disciplina VAS e conferenze di pianificazione, fissa termini procedurali e adempimenti per PSC/PSA, PTCP, POT, PAU e PRU, introduce regole su aree agricole, centri storici, recupero sottotetti e uffici del piano. Alcune disposizioni transitorie impongono adeguamenti entro 12 mesi o 19 giugno 2013.
Modifiche alla legge urbanistica della Calabria in materia di pianificazione, VAS, partecipazione e procedure urbanistiche
Modifiche alla legge urbanistica della Calabria
La legge regionale Calabria 10 agosto 2012, n. 35 interviene in modo esteso sulla legge urbanistica regionale n. 19/2002, aggiornando regole su partecipazione, pubblicità, valutazione ambientale strategica, formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, tutela del patrimonio e disciplina di specifici interventi edilizi. Le norme si applicano nel territorio della Regione Calabria.
Partecipazione, concertazione e trasparenza
Il provvedimento rafforza gli obblighi di partecipazione nei procedimenti urbanistici. Il responsabile del procedimento deve redigere il fascicolo della partecipazione e della concertazione, con relazione dettagliata sulle attività svolte con cittadini ed enti territoriali; tale fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS.
I comuni devono pubblicare nell’albo pretorio e sul sito istituzionale gli strumenti urbanistici vigenti e in itinere, gli atti di pianificazione e gestione del territorio, i provvedimenti amministrativi, le istanze private per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi, compresi progettisti e direttori lavori. Devono essere pubblicati anche gli atti della partecipazione popolare, i documenti e le osservazioni dei cittadini e il contenuto del fascicolo della partecipazione e concertazione, oltre agli atti dei laboratori urbani. La mancata pubblicazione comporta le conseguenze previste dalla legge.
I laboratori urbani sono attivati dal RUP e preferibilmente organizzati tramite urban center comunale o associato. La partecipazione dei cittadini e la concertazione degli enti territoriali devono riguardare sia la pianificazione generale e di dettaglio sia le opere pubbliche, salvo le eccezioni previste per opere già partecipate in piani urbanistici, per interventi urgenti, per pubblica sicurezza o con termini perentori incompatibili. Le osservazioni svolte nei processi partecipativi confluiscono nel fascicolo.
Criteri generali di pianificazione e ambito territoriale
La legge orienta la pianificazione verso la continuità urbana, il contenimento del consumo di suolo, il riuso dei vuoti urbani e delle aree marginali e la localizzazione contigua delle aree produttive, per evitare nuclei isolati e dispersione insediativa. Vengono precisati criteri di priorità delle tipologie di intervento e la necessità di rispettare l’organicità del disegno urbano.
Tra gli ambiti territoriali rilevanti rientrano anche i territori dei Consorzi e ASI industriali.
PSC/PSA: contenuti, procedure, VAS e deposito
La legge rafforza la disciplina del PSC/PSA, imponendo standard tecnici per i dati di piano e tempi certi per trasmissione e verifica. I comuni devono produrre i dati del PSC/PSA secondo gli standard dell’Allegato A e trasmettere gli elaborati al Dipartimento regionale competente entro 90 giorni dall’approvazione consiliare; il SITO regionale ne attesta la conformità entro 60 giorni.
La VAS è resa obbligatoria per i piani e programmi indicati dalla normativa statale e regionale e viene descritta come processo che comprende rapporto ambientale preliminare, eventuale verifica di assoggettabilità, rapporto ambientale, consultazioni, valutazione, parere motivato, informazione sulla decisione e monitoraggio. La valutazione deve considerare sostenibilità ambientale e territoriale, tutela delle risorse idriche, riduzione del rischio idrogeologico e sismico, risparmio energetico, riqualificazione del territorio e riduzione del consumo di suolo, oltre alla realizzazione di infrastrutture e servizi a minore impatto ambientale.
La VAS e la verifica di coerenza si svolgono attraverso un processo partecipativo che accompagna l’intera formazione, adozione e approvazione del piano. Il rapporto ambientale deve essere parte integrante della proposta di piano e valutare gli impatti su ambiente e patrimonio culturale, inclusi biodiversità, salute, suolo, acqua, aria, clima, beni materiali, paesaggio, ambiente urbano e rurale.
Per il PSC/PSA la conferenza di pianificazione si conclude entro 150 giorni; gli enti con parere non vincolante possono presentare memorie scritte, mentre i pareri vincolanti devono essere resi entro 45 giorni dalla convocazione, salvo le diverse regole della VAS. Il piano adottato è depositato per 60 giorni, pubblicato sul BURC, sul sito comunale e, nei casi previsti, su quotidiani a diffusione regionale. Chiunque può presentare osservazioni scritte nel termine di deposito.
La Regione e la Provincia verificano entro 90 giorni la conformità e coerenza del PSC/PSA adottato con QTR e PTCP. In caso di coerenza, il comune procede all’approvazione definitiva; in caso di gravi incoerenze, il comune può adeguare il piano entro 30 giorni e gli enti rilasciano il parere definitivo entro ulteriori 30 giorni. Se non intervengono determinazioni nei termini, i pareri si intendono acquisiti positivamente. Il provvedimento di approvazione deve contenere il dettaglio delle osservazioni, la motivazione delle determinazioni e il parere motivato VAS.
L’eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni regionali o provinciali dopo il recepimento delle osservazioni impone una nuova pubblicazione solo se le modifiche sono sostanziali. Il PSC approvato è trasmesso a Regione e Provincia, depositato per libera consultazione e pubblicato nei modi stabiliti.
Pianificazione provinciale: PTCP
La disciplina del PTCP viene allineata alla VAS e rafforzata quanto a pubblicità, termini e contenuti. Il documento preliminare deve contenere quadro conoscitivo, schema delle scelte pianificatorie e rapporto preliminare VAS. La conferenza di pianificazione dura 150 giorni; i pareri vincolanti vanno resi entro 45 giorni, e le eventuali modifiche richieste devono essere recepite dalla Provincia entro 45 giorni.
Il PTCP può essere adottato solo dopo l’acquisizione dei pareri obbligatori e deve essere depositato per almeno 60 giorni, con avviso sul BUR, sul sito istituzionale e sui quotidiani regionali. Chiunque può presentare osservazioni. Dopo i riscontri regionali, la Provincia si determina entro 90 giorni; il mancato riscontro determina il silenzio-assenso sulle osservazioni chiaramente identificabili. Dopo l’approvazione, il PTCP e il rapporto ambientale sono depositati per libera consultazione e sottoposti a monitoraggio ambientale.
Inoltre, dall’approvazione definitiva del PTCP, le norme e previsioni dei PSC/PSA incompatibili con esso decadono automaticamente, purché la Provincia abbia notificato il contrasto ai comuni e lo abbia reso pubblico con i mezzi previsti.
Pianificazione associata e Ufficio del Piano
Per i comuni associati, la legge disciplina la formazione condivisa delle linee guida della strategia comunale e del documento preliminare del Piano Strutturale e regolamento, da esaminare in Conferenza di pianificazione. Il deposito avviene contestualmente presso tutti i comuni dell’associazione.
È istituito l’Ufficio del Piano, anche in forma associata, per la formazione e gestione della strumentazione urbanistica e dei programmi complessi. La forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni sotto soglia demografica. L’Ufficio del Piano può includere un ufficio gestionale pubblico-privato per specifiche azioni strategico-urbanistiche e gestisce il sistema informativo cartografico, il quadro conoscitivo e il monitoraggio dei dati territoriali e ambientali della VAS.
Interventi urbanistici attuativi: POT, PAU e PRU
Il POT deve essere adottato dal consiglio, depositato per 60 giorni, pubblicato sul sito comunale e reso conoscibile con avviso pubblico. Chiunque può presentare osservazioni scritte. La Regione deve riscontrare eventuali gravi incoerenze con PSC/PSA e PTCP. Il POT non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità se non comporta variante e se il PSC già valutato in VAS ha definito assetto localizzativo, indici, usi e contenuti degli interventi; se invece comporta variante, la VAS riguarda solo gli aspetti non già valutati.
Il PAU segue una disciplina analoga: osservazioni scritte, coordinamento con Provincia e Regione, esclusione dalla VAS nei casi di non variante alle medesime condizioni del PSC già valutato. Se non comporta variante agli strumenti urbanistici ed è coerente con POT e VAS, la competenza per adozione, approvazione e osservazioni spetta alla Giunta comunale.
Per il PRU, il progetto deve essere integrato da relazione tecnica di esperto abilitato, per gli edifici e ambiti individuati nel PSC, con indicazione delle caratteristiche di restauro e risanamento conservativo. È previsto un termine di adeguamento per i PRU già approvati alla data di entrata in vigore della legge.
Tutela del patrimonio storico, architettonico e dei centri storici
La legge impone ai comuni di integrare il PSC con una relazione firmata da tecnico esperto per delimitare e disciplinare gli ambiti di tutela delle porzioni storiche di territorio e individuare immobili o complessi di valore storico, ambientale e documentario suscettibili di dichiarazione di bene culturale. Analoga relazione è richiesta nel regolamento edilizio e urbanistico per il rilascio del permesso di costruire e per la DIA quando gli interventi riguardano beni situati in zone A, beni vincolati o beni di valore storico-documentario individuati nel PSC.
I comuni che avevano già presentato il documento preliminare devono adeguarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge o con la prima variante utile entro tale termine.
Per i centri storici, i comuni devono redigere entro 180 giorni dalla pubblicazione del disciplinare un Piano del centro storico; in assenza di esso, si applicano le norme minime del disciplinare come strumento urbanistico di salvaguardia.
Aree agricole, recupero edilizio e limiti edificatori
La legge interviene anche sulla disciplina delle aree agricole. Sono vietate, nelle zone agricole con coltivazioni o prodotti agroalimentari di pregio tutelati, le attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivanti dall’attività agricola o complementare.
Per le strutture residenziali al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, l’indice edificatorio è pari a 0,013 mq/mq di superficie utile, salvo previsioni più restrittive di PSC, piani territoriali o pianificazione di settore. Per attività di produttività, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, l’indice massimo è 0,1 mq/mq. Il lotto minimo corrisponde all’unità aziendale minima definita dal REU e comunque non può essere inferiore a 10.000 mq, salvo superfici maggiori previste dai comuni.
Il recupero abitativo dei sottotetti e il riutilizzo terziario/commerciale di piani seminterrati e interrati è consentito, nelle aree urbanizzate, per fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica regionale; fuori da tali ipotesi occorre previsione del PSC. Nei sottotetti il volume trasformabile non può superare il 25% del volume urbanistico dell’edificio. Gli interventi sono subordinati alla conformità alle norme energetiche, impiantistiche e, se necessario, antisismiche.
Nei comuni rientranti nella fattispecie dell’articolo 65, comma 2, la destinazione agricola si estende ai suoli fuori dalle zone A, B, D, F e C lottizzate, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria.
Potere sostitutivo e commissari ad acta
Se i comuni non svolgono le attività richieste nei termini e modi di legge, la Provincia esercita il potere sostitutivo mediante commissari ad acta fino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari dipende dalla popolazione: uno sotto 15.000 abitanti, due sopra tale soglia. I commissari possono essere scelti anche tra funzionari tecnici di altre amministrazioni pubbliche, se il personale provinciale non è sufficiente o disponibile.
Effetti temporali, adeguamenti e disposizioni transitorie
La legge prevede numerosi obblighi di adeguamento. In particolare:
- i comuni che avevano già presentato il documento preliminare del piano/regolamento devono presentare la variante di adeguamento entro 12 mesi;
- i comuni che avevano già approvato il PAU o il PRU devono presentare la variante di adeguamento entro 12 mesi dalla data indicata dalla legge o congiuntamente a modifiche successive entro il termine;
- il PTCP e il PSC/PSA adottati o approvati seguono i termini procedurali e di deposito stabiliti dalla legge, con 150 giorni per la conferenza di pianificazione e 60 giorni di deposito dopo l’adozione.
Per i comuni che non abbiano adottato il Piano Strutturale Comunale entro il termine indicato dalla disciplina richiamata nell’atto, si applica il meccanismo sostitutivo dell’articolo 28. La modifica al termine originario è coordinata con la legge regionale 15 novembre 2012, n. 55, che ha sostituito il riferimento temporale con il 19 giugno 2013.
Disposizioni finali
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 ago 2012L.R. Calabria 36/2012
- Legge · 10 ago 2012L.R. Calabria 37/2012
- Legge · 6 ago 2012L.R. Calabria 34/2012
- Legge · 26 lug 2012L.R. Calabria 30/2012
- Legge · 26 lug 2012L.R. Calabria 31/2012
- Legge · 26 lug 2012L.R. Calabria 32/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →