L.R. Calabria 37/2012
Qualificazione del territorio rurale mediante la valorizzazione di produzioni regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove coltura, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di fave e piselli tipici dell’Alto Ionio cosentino e di eventuali altre aree calabresi da individuare con regolamento. Prevede contributi regionali con fondi comunitari, anche in regime de minimis, per investimenti, promozione, partecipazione a fiere e avviamento di consorzi di tutela, con priorità a giovani agricoltori e imprese femminili.
Valorizzazione di fave e piselli tipici della Calabria
Valorizzazione di fave e piselli tipici della Calabria
La legge regionale disciplina interventi di promozione e sostegno economico per la coltura, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di alcune varietà pregiate di fave e piselli nel territorio della Calabria, con particolare riferimento all’Alto Ionio cosentino. La finalità è quella di rafforzare produzioni di nicchia, favorire la diversificazione agricola e perseguire i riconoscimenti di qualità certificata DOP e IGP.
Ambito territoriale e obiettivi
L’intervento è rivolto anzitutto alle coltivazioni presenti nei Comuni dell’Alto Ionio cosentino indicati dalla legge e può essere esteso ad altre aree della Regione Calabria che saranno individuate con successivo regolamento della Giunta regionale. La disciplina mira a salvaguardare e incrementare produzioni pregiate, con attenzione alla loro qualificazione commerciale e alla valorizzazione del territorio rurale.
Promozione delle qualità certificate
La Regione, tramite l’Assessorato all’agricoltura, promuove e condivide le iniziative finalizzate al riconoscimento di qualità certificata DOP e IGP per le produzioni interessate. Il testo valorizza il carattere di coltivazione di nicchia e la sua funzione di diversificazione produttiva.
Contributi per investimenti nel comparto
La Regione può concedere, tramite fondi comunitari, contributi alle aziende agricole per favorire investimenti nel comparto delle leguminose, in particolare per:
- creare centri di lavorazione e stoccaggio del prodotto;
- realizzare consorzi per la meccanizzazione agricola, con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione. I contributi possono essere concessi in deroga alla normativa comunitaria come aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007.
Beneficiari e criteri di priorità
Possono accedere ai contributi le imprese che rispettano i requisiti della normativa comunitaria e dei bandi regionali, e in particolare:
- aziende singole o associate che dimostrino redditività e adeguate competenze professionali;
- aziende agricole associate in forma cooperativa;
- consorzi di cooperative e consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale. È prevista priorità per i giovani agricoltori e per le aziende dirette da donne.
Spese ammissibili
Sono finanziabili le spese previste nei bandi di riferimento della normativa comunitaria, anche quando il contributo è concesso in regime de minimis.
Interventi di valorizzazione commerciale e promozionale
La Regione può concedere contributi, con criteri preferenziali e nell’ambito dei fondi comunitari, per iniziative di valorizzazione delle produzioni di fave e piselli di qualità, anche ottenute con metodi tipici, tradizionali o biologici. Sono finanziabili anche:
- realizzazione e registrazione di marchi collettivi nazionali e comunitari;
- promozione e pubblicità delle produzioni, compresi studio e realizzazione di nuovi prodotti e confezioni;
- partecipazione a fiere, esposizioni e ricerche di mercato.
Associazioni di produttori e consorzi di tutela
La Regione riconosce le associazioni di produttori costituite per assicurare un’offerta adeguata alle esigenze di mercato e per concentrare la produzione, in conformità al regolamento CE n. 1234/07. Inoltre può concedere contributi ai consorzi di tutela di nuova costituzione per le spese di avviamento nei tre anni successivi al riconoscimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Attuazione, procedure e controlli
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, definisce piani, programmi e direttive generali per l’attuazione degli interventi di valorizzazione. Le domande di contributo devono seguire le indicazioni della normativa comunitaria sugli aiuti allo sviluppo del settore agricolo; in deroga, la Regione può emanare propri bandi secondo il regime de minimis. Per l’istruttoria la Regione si avvale delle proprie strutture centrali e periferiche.
Obblighi dei beneficiari e copertura finanziaria
I beneficiari devono mantenere gli investimenti erogati coerentemente con le finalità per le quali sono stati concessi, nel rispetto dei vincoli temporali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. La copertura finanziaria è assicurata dai fondi comunitari destinati al settore agricolo, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1535/2007.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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