L.R. Calabria 30/2012
Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Calabria sostiene i consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura (Confidi), soprattutto tramite contributi per fondi rischi e patrimonio di garanzia, con priorità a fusioni e aggregazioni. Disciplina requisiti dei Confidi, criteri di riparto, destinazione di parte dei fondi a filiere organizzate, controlli e sanzioni. L’attuazione è subordinata al regolamento della Giunta e, per concessione e impegni di spesa, alla notifica UE.
Misure regionali di sostegno ai Confidi agricoli calabresi
Misure a favore dei Confidi agricoli in Calabria
La legge disciplina un intervento regionale a sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel settore agricolo in Calabria. L’obiettivo è rafforzarne la capacità di garantire l’accesso al credito delle imprese agricole socie, favorendo in via prioritaria anche processi di aggregazione e fusione tra organismi.
Finalità e contenuto dell’intervento
La Regione Calabria concede contributi per la formazione o l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia dei Confidi agricoli. Tali risorse sono finalizzate a supportare garanzie per l’accesso al sistema creditizio e al finanziamento bancario da parte delle imprese agricole socie.
Soggetti beneficiari e requisiti dei Confidi
I benefici sono destinati ai Confidi agricoli costituiti da imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, con sede operativa in Calabria e configurati come:
- società cooperative agricole o loro consorzi;
- consorzi disciplinati dagli articoli 2612 e seguenti del codice civile;
- soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi secondo la disciplina statale richiamata.
Per accedere ai benefici, i Confidi devono inoltre:
- essere regolati da uno statuto;
- perseguire fini di mutualità tra gli aderenti;
- concedere garanzie con valutazioni indipendenti dal numero di quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- avere un consiglio di amministrazione composto per almeno due terzi da imprenditori agricoli, anche in forma singola o organizzata;
- disporre di un patrimonio di garanzia o fondo rischi non inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente.
Sono ammessi anche i Confidi non in possesso delle caratteristiche territoriali richieste, purché si associno per raggiungere l’operatività sull’intero territorio regionale. Possono inoltre beneficiare del finanziamento anche i Confidi di secondo grado che rispettino i requisiti previsti.
Modalità di concessione e criteri di riparto
La misura del finanziamento è demandata a un regolamento attuativo adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’approvazione della legge. Il regolamento deve definire:
- l’intensità massima dell’aiuto;
- la durata dei finanziamenti garantibili;
- i criteri di selezione dei beneficiari delle operazioni garantite, nel rispetto della disciplina sulla trasparenza e imparzialità;
- termini e modalità per la presentazione delle domande;
- importo massimo della garanzia concedibile, nel rispetto della normativa comunitaria.
La ripartizione dei benefici avviene secondo criteri proporzionali collegati:
- al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
- all’importo complessivo delle operazioni di finanziamento garantito effettivamente concesse a imprese operanti in Calabria e in essere alla chiusura dell’esercizio precedente la domanda.
Destinazione vincolata delle risorse
La Regione incentiva l’aggregazione di filiera e dispone che i Confidi destinino il 30% dei finanziamenti a favore delle aziende che operano con il sistema organizzato delle organizzazioni dei produttori, delle cooperative e dei consorzi agrari.
Le garanzie per operazioni di finanziamento destinate a investimenti in agricoltura sono concesse in regime de minimis vigente e successive modifiche per le imprese agricole che operano nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, i Confidi devono sostenere anche i costi di stipula dei contratti di garanzia e i costi connessi e strumentali al rilascio delle garanzie, destinando almeno il 50% delle risorse finanziarie di ciascuna annualità, a decorrere dal 2014.
Obblighi di comunicazione, scioglimento e restituzione
I Confidi devono comunicare preventivamente alla Regione ogni modifica statutaria e ogni variazione relativa al possesso dei requisiti previsti. Lo scioglimento o la liquidazione, sia volontari sia derivanti dalla normativa statale di settore, devono essere comunicati tempestivamente alla Presidenza della Giunta regionale, con indicazione dei motivi o delle cause.
I finanziamenti non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.
Controlli, revoca e sanzioni
Il regolamento attuativo definisce le modalità di controllo sui Confidi beneficiari, per garantire il rispetto dei vincoli della legge e della disciplina comunitaria.
La violazione degli obblighi previsti comporta:
- la revoca dei finanziamenti concessi e non utilizzati, nonché di quelli impegnati per i quali sia stata accertata la violazione, con interessi legali e una sanzione pari almeno alla metà di quanto dovuto;
- l’esclusione dei Confidi dall’accesso ai finanziamenti regionali per cinque anni.
Regime attuativo e decorrenza operativa
Dalla data di entrata in vigore della legge possono essere avviate le procedure e gli adempimenti necessari all’attuazione degli interventi, ma restano esclusi gli atti di concessione e l’assunzione degli impegni di spesa, subordinati alla notifica della legge alla Commissione europea nel rispetto della normativa comunitaria.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogata la legge regionale 17 febbraio 2003, n. 3, che disciplinava misure analoghe a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio 2012 gli oneri sono quantificati in 200.000 euro e trovano copertura nelle disponibilità esistenti del bilancio regionale indicate dalla legge. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni contabili. Per gli anni successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio e alla legge finanziaria, nei limiti delle risorse disponibili, con possibilità di utilizzare anche eventuali risorse comunitarie compatibili con la normativa vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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