L.R. Calabria 34/2012
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica lo Statuto della Regione Calabria disciplinando nel Regolamento interno del Consiglio la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento e le commissioni permanenti, oltre a ridurre da quattro a due unità un limite previsto per l’art. 35 e a sopprimere un comma dello stesso articolo. Gli effetti degli artt. 1 e 2 decorrono dal rinnovo del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza della nona legislatura; l’art. 3 dalla decima legislatura.
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria in tema di organi consiliari e commissioni
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria
La legge regionale interviene sulla disciplina statutaria e organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificando alcuni aspetti dell’assetto interno degli organi consiliari e delle commissioni. Le nuove regole riguardano il Regolamento interno del Consiglio e producono effetti in tempi differiti rispetto all’entrata in vigore formale della legge.
Organi interni del Consiglio regionale
La disciplina viene aggiornata in relazione alla composizione e al riconoscimento di alcuni organi interni del Consiglio regionale. Il Regolamento interno deve istituire e disciplinare:
- la Giunta delle elezioni;
- la Giunta per il Regolamento.
Tali disposizioni incidono sull’organizzazione interna del Consiglio, demandando al Regolamento la definizione puntuale del funzionamento degli organi.
Commissioni permanenti
Il Consiglio regionale è chiamato a istituire al proprio interno commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Anche in questo caso, il Regolamento interno assume un ruolo centrale, dovendo stabilire:
- il numero delle commissioni;
- la loro composizione;
- le modalità di funzionamento.
La legge, quindi, conferma il principio delle commissioni permanenti ma rimette alla disciplina regolamentare la loro concreta articolazione.
Modifiche alla disciplina dell’art. 35
La legge interviene anche sull’articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, con una modifica quantitativa e una soppressione normativa.
In particolare:
- il limite indicato al comma 4 viene ridotto da quattro unità a due unità;
- il comma 10 dello stesso articolo è abrogato.
La norma, nel testo risultante, elimina quindi il riferimento al precedente numero di quattro unità e sopprime integralmente il comma 10.
Decorrenza degli effetti
La legge prevede un’applicazione differita delle modifiche:
- gli articoli 1 e 2 producono effetti dal rinnovo del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale;
- l’articolo 3 produce effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.
Queste decorrenze limitano l’immediata operatività delle modifiche e ne rinviano l’efficacia a specifici passaggi istituzionali e di legislatura.
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