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Legge

L.R. Calabria 31/2012

Istituzione della festa di San Francesco di Paola.

Normativa regionaleL.R. Calabria 31/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria la festa di San Francesco di Paola e promuove celebrazioni annuali con mostre, convegni, studi e ricerche, coordinate da un comitato regionale. Prevede un contributo annuo di 50.000 euro al Comune di Paola e, per il solo 2016, un possibile contributo straordinario per il sesto centenario della nascita del Santo. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Istituzione della festa di San Francesco di Paola e disciplina delle celebrazioni regionali

Istituzione della festa di San Francesco di Paola

La legge della Regione Calabria istituisce e valorizza le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e dei marinai d’Italia. Il provvedimento mira a promuovere, in occasione delle ricorrenze annuali, iniziative culturali e religiose legate alla figura e all’opera del Santo.

Finalità e ambito delle celebrazioni

La Regione promuove manifestazioni e iniziative quali mostre, convegni, studi e ricerche sulla figura di San Francesco di Paola, in coerenza con i principi dello Statuto e con riguardo alla tradizione religiosa e popolare dei calabresi residenti ed emigrati. Le attività possono svolgersi:

  • nel Comune di Paola, sede naturale del culto;
  • nei Comuni di Paterno Calabro, Corigliano Calabro e Spezzano Sila, dove il Santo fondò conventi;
  • in altri luoghi d’Italia e del mondo collegati alla sua biografia o a consolidate manifestazioni di fede. Le iniziative devono essere concordate con il Comitato per le celebrazioni.

Comitato regionale per le celebrazioni

È istituito il Comitato per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, con sede nel Comune di Paola. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e definisce i criteri generali e le modalità di presentazione delle iniziative, nonché quelle di erogazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti approvati.

Il Comitato è composto da:

  • Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente del Comitato;
  • Padre provinciale dei Padri Minimi o suo delegato, che assume le vesti di Presidente del Comitato;
  • Sindaco del Comune di Paola o suo delegato;
  • un rappresentante della Regione Calabria nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Vice Presidente;
  • Presidenti delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia o loro delegati.

Il Comune di Paola deve assegnare al Comitato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, una sede istituzionale adeguata e rappresentativa.

Contributi regionali e modalità di erogazione

La Regione Calabria assegna al Comune di Paola un contributo annuale di 50.000 euro per finanziare il programma complessivo delle manifestazioni celebrative promosse dal Comitato. Il contributo è erogato:

  • per metà alla presentazione del programma;
  • a saldo, alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione del programma.

Il Comune di Paola, d’intesa con il Comitato e dandone comunicazione ai competenti assessorati regionali, presenta il programma delle manifestazioni entro febbraio e il rendiconto delle spese entro giugno.

Contributo straordinario per il 2016

Nei limiti delle risorse disponibili, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per finanziare le manifestazioni regionali promosse dal Comitato in occasione, nel 2016, del sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola. La previsione ha quindi portata limitata a quell’annualità e a quelle celebrazioni.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri per l’attuazione della legge, quantificati per il 2012 in 50.000 euro, sono coperti con le disponibilità esistenti all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, nell’ambito del Programma annuale previsto dalla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19. Per gli anni successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio annuale e alla legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti delle risorse autonome stanziate nella medesima UPB e secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Programma annuale. La Giunta regionale può apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di bilancio.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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