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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02990/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (editore e giornalista)

La controversia

Un soggetto aveva agito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro l'editore di un quotidiano, il direttore responsabile e il giornalista autore di quattro articoli pubblicati tra novembre e dicembre 2016. Sosteneva che i pezzi riportassero notizie false o comunque diffamatorie, perché lo associavano a un'indagine antimafia e, in alcuni passaggi, a contesti criminali e a un presunto sequestro di un imprenditore e a indagini ambientali su una società. Chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale fino alla data in cui gli articoli erano stati deindicizzati dai motori di ricerca, nonché per la permanenza degli articoli negli archivi della testata. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione o falsa applicazione delle norme sul diritto di cronaca, sostenendo che non ricorrevano verità, continenza e pertinenza con riguardo a tutti gli articoli indicati; con il secondo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, formulando però la censura in modo generico e rinviando sostanzialmente alle argomentazioni del primo motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché privo di specificità: il ricorrente non ha indicato puntualmente le norme violate, né ha confrontato il loro contenuto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le difese già svolte in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non specificamente illustrato, formulato in modo cumulativo e generico, oltre che in parte incompatibile con il primo motivo; inoltre, essendo la sentenza di merito di doppia conforme, non era deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti indicati. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal soggetto che si diceva diffamato

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    l'onere di specificità del ricorso per cassazione impone di indicare puntualmente le norme asseritamente violate e di confrontarle con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un non motivo

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto in modo generico e richiede l'indicazione del fatto, del dato extratestuale e del momento in cui esso è stato discusso

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme di merito, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo da versare in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la censura non può limitarsi a riprodurre le difese già svolte nei gradi di merito, ma deve indicare le norme violate, il contenuto precettivo rilevante e il concreto contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede una illustrazione puntuale del fatto storico omesso, della sua decisività e del momento processuale in cui esso è stato discusso; una censura meramente assertiva è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348 ter c.p.c.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera contrapposizione delle valutazioni del ricorrente a quelle già espresse dal giudice d'appello, senza confronto con la ratio decidendi, esso integra un non motivo e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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