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Sentenza

Sentenza n. 3310/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - della Diffida n. 89/2023 del Responsabile del Servizio Rifiuti – Aria ed Energia della Provincia di Como, notificata a mezzo pec in data 08.02.2023, nonché, di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso al precedente e, in particolare, della nota dell’ARPA di Como del 17.01.2023.

Giustizia amministrativa202300807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida provinciale n. 89/2023, relativa a prescrizioni nel settore dei rifiuti, nonché la nota ARPA presupposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la diffida del Responsabile del Servizio Rifiuti – Aria ed Energia della Provincia di Como e la nota ARPA ad essa connessa, chiedendone l'annullamento. Prima dell'esame del merito, le parti hanno depositato un atto congiunto dichiarando che la società aveva integralmente adempiuto a tutte le prescrizioni contenute nella diffida, come attestato dalla nota ARPA del 17 ottobre 2023 e dalla relazione della ricorrente del 6 dicembre 2023. Hanno quindi rappresentato che era venuta meno ogni ragione di contrasto in relazione al provvedimento impugnato e chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo venuto meno l'interesse alla sua coltivazione. La sopravvenuta carenza di interesse non è stata determinata dal soddisfacimento delle pretese della ricorrente da parte dell'amministrazione, ma dalla piena esecuzione, da parte della stessa ricorrente, delle prescrizioni contenute nella diffida impugnata. Il giudice non ha pertanto esaminato il merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in ragione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dà piena esecuzione alle prescrizioni contenute nell'atto impugnato e le parti riconoscono che è venuta meno ogni ragione di contrasto, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare il merito delle censure.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'adempimento spontaneo del ricorrente alle determinazioni impugnate non equivale al soddisfacimento della pretesa da parte dell'amministrazione e comporta la declaratoria di improcedibilità, non l'accoglimento del ricorso.
  • In presenza di una richiesta congiunta delle parti e in assenza di ragioni ostative, è equo compensare le spese di lite nel giudizio dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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