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Legge

L.R. Calabria 7/2025

Disciplina dell’agricoltura sociale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove e regolamenta l’agricoltura sociale in Calabria, definendo fattorie sociali, elenco regionale, SCIA, controlli, sanzioni e misure di sostegno. Prevede l’adozione di un regolamento attuativo entro 90 giorni. Abroga dal 28 gennaio 2025 gli articoli 26-28 della l.r. 14/2009. Sono previste norme transitorie per operatori già attivi da almeno due anni, da regolare entro un anno.

Disciplina dell’agricoltura sociale in Calabria

Disciplina dell’agricoltura sociale in Calabria

La legge disciplina l’agricoltura sociale nel territorio della Regione Calabria, in coerenza con la legge statale n. 141/2015. L’obiettivo è favorire multifunzionalità dell’impresa agricola, inclusione sociale, inserimento socio-lavorativo e sviluppo di servizi educativi, sociali e socio-sanitari, soprattutto nelle aree rurali o svantaggiate.

Finalità e impostazione generale

La Regione promuove l’agricoltura sociale come strumento per ampliare occupazione e reddito, sostenere servizi sociali innovativi e favorire un welfare regionale più integrato. L’azione regionale, insieme a enti strumentali ed enti locali, deve svilupparsi senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci pubblici, anche attraverso il coordinamento tra politiche agricole e socio-sanitarie e il possibile riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria.

Definizioni: agricoltura sociale e fattorie sociali

Per agricoltura sociale si intendono le attività di cui alla legge n. 141/2015 svolte da imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. e da cooperative sociali iscritte al RUNTS, nei limiti previsti dalla normativa statale e in coerenza con le finalità statutarie.

Sono “fattorie sociali” i soggetti così individuati, dotati di specifica competenza e formazione, che svolgono attività di agricoltura sociale e risultano iscritti nell’elenco regionale. A tali soggetti è attribuita anche la qualifica di operatori di agricoltura sociale.

Soggetti con cui le attività possono essere svolte

Le attività possono essere svolte dall’imprenditore agricolo in associazione con cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte al RUNTS, soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché, previa intesa, con altre pubbliche amministrazioni e autorità.

Le attività possono essere realizzate anche tramite accordi di collaborazione con servizi socio-sanitari, enti locali, aziende sanitarie territoriali, distretti socio-sanitari, aziende pubbliche di servizi alla persona e liberi professionisti, in coerenza con i piani sociali di zona e con il piano regionale per le politiche sociali.

Requisiti di svolgimento delle attività

Le attività di agricoltura sociale sono riconosciute se svolte regolarmente e con continuità per almeno tre anni, anche se stagionali. Per attività agricole stagionali è sufficiente che si svolgano nei periodi propri dell’attività per almeno tre mesi all’anno.

Sono ricomprese anche la promozione di TAA, AAA ed EAA e l’organizzazione di agrinidi e agrisili; per questi servizi il regolamento attuativo dovrà definire requisiti e modalità di svolgimento in coerenza con la disciplina regionale sulla prima infanzia.

Strumenti organizzativi e collaborazione professionale

La fattoria sociale può avvalersi di professionisti con competenze adeguate e di collaborazioni con enti e istituzioni scientifiche e tecnologiche per ricerca e sperimentazione. Può inoltre utilizzare strumenti contrattuali di natura associativa, secondo la normativa vigente. La fattoria sociale può svolgere più attività di agricoltura sociale contemporaneamente, purché possieda i requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento.

Elenco regionale delle fattorie sociali

È istituito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura l’elenco regionale delle fattorie sociali, aggiornato semestralmente. Nell’elenco sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti professionali e degli ulteriori requisiti fissati dal regolamento attuativo.

La domanda di iscrizione deve essere presentata secondo criteri, limiti, obblighi e modalità definiti dal regolamento e deve indicare, tra l’altro, le attività sociali che si intendono realizzare e le collaborazioni previste.

Le fattorie iscritte devono comunicare ogni variazione dei dati rilevanti per l’aggiornamento dell’elenco. Comuni e altri enti pubblici comunicano alla Regione i dati statistici necessari al monitoraggio e alla valorizzazione delle attività sociali. La Regione può condividere i dati con altri enti pubblici per finalità istruttorie e applicative.

Immobili utilizzabili e regime edilizio

Per l’esercizio dell’agricoltura sociale possono essere usati strutture e fabbricati rurali esistenti sul fondo alla data della domanda, anche in parte abitativi e in parte strumentali.

Gli immobili utilizzati sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono la ruralità; non è richiesto il cambio di destinazione d’uso. Devono comunque rispettare la normativa su sicurezza del lavoro e agibilità.

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto della disciplina edilizia e urbanistica e delle norme sulle barriere architettoniche. È inoltre ammesso, solo per le finalità della legge, l’ampliamento di volumi esistenti per locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e adeguamenti per l’accessibilità.

Le attività possono essere svolte anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale, nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene. Il regolamento potrà disciplinare l’uso contestuale degli immobili per agricoltura sociale e altre attività agricole.

SCIA e controllo comunale

La fattoria sociale già iscritta nell’elenco deve presentare al Comune competente una SCIA con la documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

Il Comune, se rileva carenze o difformità, entro 60 giorni può formulare rilievi indicando un termine per adeguarsi, non inferiore a 30 giorni. Se l’adeguamento non avviene, il Comune adotta i provvedimenti necessari, anche inibitori, e comunica alla Regione per l’eventuale cancellazione dall’elenco.

Ogni variazione dei dati dichiarati nella SCIA va comunicata al Comune entro 30 giorni.

Somministrazione di pasti, alimenti e bevande

Nell’ambito delle attività sociali è ammessa la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, ma esclusivamente ai destinatari delle attività di agricoltura sociale. Si applicano la normativa unionale e statale vigente in materia.

Il regolamento attuativo definirà i limiti per cui la cucina può ritenersi idonea anche se conforme ai requisiti previsti per i locali di abitazione, fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare.

Funzioni regionali e misure di sostegno

La Regione inserisce l’agricoltura sociale negli strumenti di programmazione e gestione dello sviluppo rurale e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo iniziative e risorse per:

  • promuovere la conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi offerti;
  • favorire il raccordo tra politiche socio-sanitarie e agricole, anche tramite il coinvolgimento delle rappresentanze del Terzo settore, delle persone con disabilità e delle imprese agricole.

Le misure di sostegno, dirette e indirette, possono includere:

  • formazione per qualificare i servizi;
  • connessioni tra enti di assistenza tecnica e formazione e fattorie sociali;
  • azioni informative e di comunicazione;
  • incentivi per adeguamento e allestimento delle fattorie sociali, nei limiti degli aiuti di Stato;
  • criteri di priorità nelle gare per mense scolastiche e ospedaliere per l’inserimento di prodotti delle fattorie sociali, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici;
  • agevolazioni per l’occupazione delle persone con disabilità;
  • sensibilizzazione dei Comuni verso prodotti dell’agricoltura sociale nelle aree pubbliche;
  • assegnazione prioritaria di beni e terreni pubblici, incolti o confiscati, per favorire insediamento e sviluppo;
  • creazione di una Rete regionale delle fattorie sociali;
  • promozione della commercializzazione dei prodotti nell’ambito della filiera corta e del commercio equo e sostenibile.

Osservatorio regionale e comitato tecnico

È previsto, con provvedimento della Giunta, un Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale presso il dipartimento agricoltura. L’Osservatorio definisce linee guida, monitora annualmente le attività, integra i dati con la rete socio-sanitaria, propone iniziative di coordinamento e promuove campagne di sensibilizzazione.

All’interno dell’Osservatorio opera un Comitato tecnico di indirizzo strategico composto da rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti, dell’ARSAC, delle organizzazioni agricole, della cooperazione, delle ASP, degli enti locali e, previa intesa con il Ministero della giustizia, del sistema penitenziario.

I componenti non percepiscono indennità, compensi o rimborsi spese. Il funzionamento avviene con risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi.

Logo e identità delle fattorie sociali

Le fattorie sociali iscritte all’elenco regionale devono usare un segno distintivo, definito dalla Giunta regionale, con la dicitura “Fattoria sociale - Regione Calabria”. Il logo va riportato sul materiale informativo, illustrativo e segnaletico.

L’uso del segno distintivo è consentito solo finché restano in capo i requisiti per l’iscrizione all’elenco.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza spetta ai Comuni, che devono effettuare ogni anno controlli a campione su almeno il 10% delle fattorie sociali presenti sul territorio comunale e trasmettere gli esiti alla Regione. La verifica dei requisiti per l’iscrizione all’elenco compete alla struttura regionale competente. Restano fermi i controlli di igiene, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro attribuiti dalla normativa statale e regionale.

Le principali sanzioni amministrative previste sono:

  • esercizio dell’attività senza iscrizione all’elenco: da 500 a 3.000 euro;
  • esercizio dell’attività senza SCIA: da 500 a 3.000 euro;
  • uso indebito del contrassegno regionale: da 500 a 3.000 euro;
  • uso di contrassegni non conformi al modello regionale: da 500 a 3.000 euro.

La reiterazione delle violazioni comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco. Restano salve le sanzioni del testo unico delle leggi sanitarie e delle altre norme statali e regionali applicabili. Si applica anche la legge n. 689/1981. L’irrogazione delle sanzioni spetta a vigili urbani, guardie campestri e personale ispettivo regionale; i proventi vanno agli enti di appartenenza degli accertatori.

Divieto di caccia sui fondi delle fattorie sociali

I titolari dell’impresa agricola possono chiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia sul fondo rustico per tutelare l’incolumità degli ospiti della fattoria sociale. La Regione valuta il rischio e l’interesse sociale e il divieto può riguardare anche solo una parte del fondo.

Monitoraggio e relazione annuale

Ogni anno la Giunta regionale, sulla base dei dati dell’Osservatorio, trasmette al Ministero competente una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, comprendente il numero delle fattorie sociali iscritte e delle SCIA presentate, le attività e i servizi erogati, gli obiettivi raggiunti, le criticità emerse e i percorsi formativi attivati.

Regolamento attuativo

La Giunta deve approvare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione, che disciplina requisiti professionali e oggettivi, criteri e modalità di iscrizione all’elenco, riconoscimento degli operatori, svolgimento delle attività e aspetti igienico-sanitari.

Per alcune tipologie di agricoltura sociale l’iscrizione può essere subordinata alla presenza di un tutor aziendale con competenze agricole o agronomiche, anche coincidente con l’imprenditore agricolo. Il regolamento dovrà indicare titoli, formazione, competenze ed esperienze richiesti per il tutor.

Copertura finanziaria

La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale autonomo, rinviando alla programmazione dei fondi strutturali europei e nazionali e ad eventuali risorse di altre istituzioni pubbliche o private.

Per il periodo 2024-2027 è prevista una copertura entro il limite massimo complessivo di 1.000.000 euro a valere sul CSR Calabria 2023-2027, gestito da ARCEA.

Rinvio alla normativa statale

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano la legge n. 141/2015 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.

Abrogazioni e regime transitorio

Dal 28 gennaio 2025 sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale Calabria n. 14/2009 e non sono più applicabili le relative norme regolamentari attuative.

Il regolamento dovrà inoltre prevedere forme di riconoscimento provvisorio per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge, svolgevano attività di agricoltura sociale da almeno due anni. Tali soggetti devono dimostrare entro un anno il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina.

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