L.R. Calabria 1/2025
Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria le professioni non organizzate in ordini o collegi, richiamando la l. 4/2013, e regola rapporti tra Regione e associazioni professionali iscritte nell’elenco MIMIT o aggregate. Prevede requisiti di trasparenza, formazione, codice deontologico, attestazioni di qualità e partecipazione ai tavoli regionali. Nessun onere per il bilancio regionale.
Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi in Calabria
Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi in Calabria
La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione Calabria, il raccordo tra l’amministrazione regionale e i soggetti che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi, nel rispetto della l. 4/2013, della normativa europea e dei principi costituzionali in materia di concorrenza e libertà di circolazione. L’obiettivo è valorizzare tali attività, rafforzarne la trasparenza e favorire la portabilità delle attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali.
Ambito di applicazione e definizione di professione non organizzata
Ai fini della legge, per professione non organizzata si intende l’attività economica, anche organizzata, svolta abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, a favore di terzi. Restano escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., le professioni sanitarie e le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
Associazioni professionali e requisiti organizzativi
I professionisti possono costituire associazioni professionali di natura privatistica, su base volontaria e senza vincolo di rappresentanza esclusiva. Le associazioni devono avere finalità di valorizzazione delle competenze degli associati e di tutela degli utenti, nel rispetto della concorrenza.
Gli statuti e le clausole associative devono garantire:
- trasparenza di attività e assetti associativi;
- dialettica democratica tra gli associati;
- osservanza dei principi deontologici;
- struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità associative.
Le associazioni promuovono la formazione permanente, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli iscritti e stabiliscono sanzioni disciplinari per le violazioni. È vietato l’uso di denominazioni professionali riferite a professioni organizzate in ordini o collegi.
Informazioni da rendere conoscibili
Le associazioni devono assicurare la piena conoscibilità di una serie di elementi essenziali, tra cui:
- atto costitutivo e statuto;
- attività professionali cui l’associazione si riferisce;
- composizione degli organi deliberativi e titolari delle cariche;
- struttura organizzativa;
- requisiti di partecipazione, compresi titoli di studio, obbligo di aggiornamento professionale costante, strumenti di verifica dell’adempimento e quota associativa;
- assenza di scopo di lucro.
Nei casi previsti dalla l. 4/2013 in cui l’obbligo è esteso, devono essere resi conoscibili anche:
- codice di condotta con sanzioni graduate e organo disciplinare autonomo;
- elenco degli iscritti aggiornato annualmente;
- sedi territoriali;
- struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente;
- eventuale sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001;
- garanzie per gli utenti, inclusi sportello, recapiti e modalità di accesso.
Attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali
Le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del legale rappresentante e previa verifica, un’attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali. L’attestazione riguarda:
- iscrizione regolare del professionista;
- requisiti di partecipazione;
- standard qualitativi e professionali da rispettare per mantenere l’iscrizione;
- garanzie offerte all’utente, compreso lo sportello di cui alla l. 4/2013;
- eventuale polizza di responsabilità professionale;
- eventuale certificazione rilasciata da organismo accreditato relativa a norma tecnica UNI.
L’attestazione non è requisito necessario per esercitare la professione. La sua validità coincide con il periodo di iscrizione all’associazione ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione. Il professionista che la utilizza deve informare l’utenza del proprio numero di iscrizione.
Valorizzazione regionale delle associazioni e portabilità delle attestazioni
Le associazioni professionali o le forme aggregative iscritte nell’elenco MIMIT, operanti in Calabria e rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali non regolamentate, possono chiedere la valorizzazione e la portabilità delle attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali rilasciate ai propri iscritti, nonché dei relativi elenchi di professionisti associati.
Il dipartimento regionale competente verifica, nell’ambito dei requisiti previsti dalla l. 4/2013 e dalla circolare ministeriale del 24 marzo 2022, che tali soggetti:
- abbiano un autonomo programma di attività;
- dispongano di regole trasparenti a tutela dei cittadini;
- abbiano definito un codice deontologico con norme di verifica e sanzioni;
- prevedano l’obbligo di dichiarare preventivamente agli utenti se è adottata o meno l’assicurazione di responsabilità professionale;
- assicurino aggiornamento professionale annuale, anche tramite soggetti terzi, con moduli e strumenti verificabili e relative sanzioni;
- rispettino la normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali.
Partecipazione ai tavoli istituzionali regionali
Per favorire il raccordo tra Regione e professioni non organizzate, le associazioni professionali o le forme aggregative iscritte nell’elenco MIMIT partecipano stabilmente ai tavoli istituzionali promossi dalla Regione Calabria nei quali si trattano le professioni e il lavoro autonomo professionale.
Regime finanziario
L’attuazione della legge è dichiarata priva di oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.
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