L.R. Calabria 5/2025
Modifiche e integrazioni all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria 28 gennaio 2025, n. 5 integra l’art. 39 della l.r. 47/2011 su rimodulazioni, collaudo, varianti, locazione con patto di futura vendita, conversione di alcune strutture sociali in edilizia libera e accorpamento di interventi. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi di edilizia residenziale sociale ex art. 39 l.r. 47/2011
Modifiche alla disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale in Calabria
La legge regionale Calabria 28 gennaio 2025, n. 5 interviene sull’articolo 39 della l.r. 47/2011, aggiornando la disciplina di alcuni interventi finanziati in materia di edilizia residenziale sociale. Le modifiche riguardano in particolare rimodulazioni progettuali, collaudo finale, varianti, locazione con patto di futura vendita, conversione di tipologie di alloggio e accorpamento di interventi.
Rimodulazione dei progetti, collaudo e varianti
Per gli interventi interessati dalla rimodulazione, il collaudo finale riguarda solo gli alloggi sui quali ricade il contributo, oltre alle parti comuni dell’edificio. I soggetti attuatori possono apportare varianti al progetto anche dopo la rimodulazione, purché siano rispettati:
- i criteri previsti dal relativo avviso pubblico;
- la normativa SIEG sul divieto di sovracompensazione.
Locazione permanente e patto di futura vendita
Per gli alloggi destinati alla locazione permanente, il soggetto attuatore e il soggetto beneficiario finale possono stipulare un contratto di locazione con patto di futura vendita in luogo del contratto di locazione, anche se la locazione è già iniziata.
In tale caso:
- il contributo regionale si considera attribuito secondo le previsioni del bando ex l.r. 36/2008 per gli alloggi da cedere con patto di futura vendita, per tutti gli interventi interessati, sia quelli derivanti dal bando ex l.r. 36/2008 sia quelli del bando punto 3.3;
- ai fini del termine per l’avveramento della condizione collegata alla futura vendita, il termine iniziale è la data del decreto regionale di finanziamento al soggetto attuatore;
- se il contributo assegnato per la locazione è superiore a quello spettante per il patto di futura vendita, il soggetto attuatore deve restituire alla Regione Calabria la quota eccedente;
- il contratto deve essere trasmesso alla Regione entro 10 giorni dalla stipula;
- ricevuta la copia, la Regione comunica le modalità di restituzione dell’eventuale contributo in eccesso;
- prima della vendita definitiva, il dipartimento regionale competente verifica il possesso dei requisiti soggettivi del conduttore o acquirente, nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale n. 869/2003 e anche per gli interventi del punto 3.3 del Programma operativo derivante dalle deliberazioni n. 347/2012 e n. 452/2014.
Conversione di alloggi per inclusione sociale in edilizia libera
I soggetti attuatori beneficiari di contributi per alloggi destinati all’inclusione sociale, come microcomunità, residenze collettive per l’autonomia e alberghi sociali, possono chiedere la conversione della tipologia di alloggio da edilizia residenziale sociale a edilizia libera, ma solo dopo almeno 5 anni dall’inizio della gestione del servizio.
Se il contributo assegnato è superiore a quello previsto per la conversione, il soggetto attuatore deve restituire la differenza alla Regione Calabria. L’istanza accolta deve riguardare l’intero intervento finanziato; successivamente la Regione indica termini, documentazione da presentare e modalità di restituzione dell’eventuale eccedenza.
Accorpamento di interventi e progetto unico
Resta fermo il numero di alloggi autorizzato, che deve essere integralmente realizzato nei termini previsti dalla legge. Tuttavia, i soggetti attuatori possono accorpare due o più interventi in un unico progetto.
In tal caso:
- deve essere trasmesso alla Regione il nuovo progetto unico, comprensivo del numero complessivo di alloggi autorizzati, anche dopo l’eventuale rimodulazione di cui al comma 1;
- deve essere presentato il nuovo QTE, soggetto ad approvazione degli uffici regionali competenti;
- i finanziamenti assegnati confluiscono nel nuovo progetto unico;
- l’accorpamento non comporta deroghe né proroghe ai tempi di realizzazione stabiliti dalla legge.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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