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Legge

L.R. Calabria 4/2025

Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna l’art. 14 della l.r. 15/1992 sostituendo l’indennità con un canone annuo di concessione, salvo la legislazione statale di settore, da determinare secondo tariffe regolamentari. La Giunta deve adeguare entro 30 giorni il regolamento regionale 6/2017. Le nuove regole si applicano solo dall’entrata in vigore del regolamento di adeguamento e di quello previsto dalla l.r. 36/2023.

Modifiche alla disciplina dei beni di proprietà della Regione e del canone di concessione

Modifiche alla disciplina dei beni di proprietà della Regione

La legge regionale Calabria 28 gennaio 2025, n. 4 interviene sulla disciplina dei beni di proprietà della Regione, modificando l’articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15. L’intervento riguarda il regime economico applicabile alle concessioni, con effetto coordinato rispetto alla normativa regolamentare attuativa.

Canone di concessione in luogo dell’indennità

La modifica principale sostituisce il previgente riferimento alla “congrua indennità” con un canone annuo di concessione. La nuova formulazione precisa che, fatta salva la legislazione statale di settore, il canone è dovuto secondo le tariffe stabilite con regolamento. Anche nel comma 5-bis il riferimento all’“indennità” viene sostituito con quello al “canone”, uniformando il lessico normativo al nuovo assetto.

Adeguamento del regolamento regionale

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adeguare le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle nuove previsioni introdotte dalla legge. Si tratta quindi di un termine breve per l’aggiornamento della disciplina secondaria, necessario per rendere operativa la modifica legislativa.

Decorrenza ed efficacia delle nuove disposizioni

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. Tuttavia, le disposizioni sostanziali dell’articolo 1 non si applicano immediatamente: la loro efficacia decorre dall’entrata in vigore sia del regolamento di cui all’articolo 2, sia del regolamento previsto dall’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2023, n. 36. Ne deriva un differimento applicativo espresso, che condiziona l’operatività delle nuove regole regolamentari.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

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