L.R. Liguria 17/2018
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7 (NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 17/2018 aggiorna la l.r. 7/1984 su tassidermia e imbalsamazione: passa alla Regione la competenza autorizzatoria, ridefinisce commissione, nulla osta per specie protette/non cacciabili o fuori periodo, obblighi di etichettatura e denuncia dei preparati, sanzioni e vigilanza. Interviene anche sui preparati anteriori al 25 gennaio 1984 non dichiarati.
Modifiche alla disciplina ligure su tassidermia e imbalsamazione
Modifiche alla disciplina regionale della tassidermia e dell’imbalsamazione
La legge regionale Liguria 12 settembre 2018, n. 17 interviene sulla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7, aggiornandone la disciplina in materia di tassidermia e imbalsamazione. Il provvedimento riorganizza competenze, procedure autorizzative, controlli e sanzioni, sempre nel solo ambito del territorio della Regione Liguria.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina regionale continua a regolare l’attività di tassidermia e di imbalsamazione in attuazione della normativa statale e regionale sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio. Restano escluse dall’applicazione della legge le attività di preparazione in osso dei trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente.
Sono inoltre precisati i soggetti e i casi ai quali le disposizioni non si applicano, con il passaggio della competenza dalla Provincia alla Regione.
Autorizzazione all’attività e commissione per la tassidermia
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività è rilasciata dalla Regione. La valutazione tecnica è affidata a una Commissione per la tassidermia nominata dalla Giunta regionale, composta da:
- responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un esperto di fauna indicato dall’Università degli Studi di Genova;
- un rappresentante del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri;
- un esperto tassidermista indicato dal Civico Museo di Storia naturale di Genova;
- un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.
La Giunta può inoltre dettare, nel provvedimento di nomina, disposizioni operative sullo svolgimento dell’esame. La Commissione esprime parere favorevole all’autorizzazione solo se l’esito dell’esame è positivo in tutte le materie previste. L’attività della Commissione è gratuita.
Nulla osta regionale per specie protette, non cacciabili o fuori periodo
Per la preparazione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette, a specie non cacciabili e a specie cacciabili richieste fuori dei periodi in cui la caccia è consentita, tassidermisti e imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nulla osta.
La richiesta deve essere presentata alla struttura regionale competente ed essere corredata da idonea documentazione di un medico veterinario, che attesti:
- il decesso per cause naturali o accidentali, oppure
- per le specie cacciabili richieste in periodo diverso da quello di caccia, l’abbattimento legittimo e il successivo trattamento di lunga conservazione.
La Regione rilascia il nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, salvo ulteriori accertamenti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il nulla osta si intende comunque rilasciato. In caso di diniego, la struttura regionale dispone la destinazione delle spoglie a fini didattico-scientifici oppure, se necessario, la loro distruzione.
Per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, il rilascio del nulla osta avviene sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova.
Obblighi di comunicazione e indicazioni sui preparati
Le attività autorizzate devono essere comunicate alla Regione con le indicazioni richieste dalla legge, compresi gli estremi dell’eventuale nulla osta. È inoltre previsto che sui preparati sia apposta un’etichetta inalterabile e saldamente fissata, con indicazione della Regione Liguria.
Sanzioni amministrative
Il regime sanzionatorio è aggiornato con importi in euro e con la previsione di una sanzione specifica per la detenzione di esemplari di specie cacciabili preparati in violazione della legge regionale.
Le principali sanzioni comprendono:
- sanzioni per l’esercizio dell’attività senza titolo o in violazione delle prescrizioni;
- sanzioni per omissioni o irregolarità nella tenuta delle indicazioni e delle comunicazioni;
- sanzioni per la detenzione di esemplari preparati in violazione della normativa, da euro 50,00 a euro 500,00.
È inoltre richiamata la disciplina regionale generale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata ai soggetti indicati nella normativa regionale sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio. La competenza di controllo non è più provinciale ma regionale, in coerenza con il riassetto delle funzioni previsto dalla legge modificativa.
Preparati tassidermici anteriori al 25 gennaio 1984
Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, preparati tassidermici realizzati anteriormente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali deve trasmettere alla Regione un elenco dettagliato, con lettera raccomandata o PEC. Si tratta di un obbligo di regolarizzazione riferito a manufatti storicamente anteriori alla legge originaria.
Abrogazione di una disposizione
La legge abroga l’articolo 12 della l.r. 7/1984, eliminando la relativa previsione dal testo vigente.
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