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Legge

L.R. Liguria 4/2018

Modifiche al regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul r.r. 12 aprile 2016, n. 3 in materia di caccia di selezione agli ungulati. Riguarda le modalità di iscrizione alle Unità di gestione, la formazione delle graduatorie e l’autorizzazione al prelievo. È un atto di modifica senza disciplina autonoma, con efficacia nei limiti del regolamento originario vigente nella regione interessata.

Modifiche al regolamento sulla caccia di selezione agli ungulati

Modifiche al regolamento sulla caccia di selezione agli ungulati

Il regolamento regionale modifica il testo del r.r. 12 aprile 2016, n. 3, che disciplina la caccia di selezione agli ungulati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29. Le modifiche incidono sulle regole di iscrizione alle Unità di gestione, sulla gestione delle graduatorie e sulle autorizzazioni al prelievo.

Iscrizione alle Unità di gestione

Per i cacciatori di selezione, l’iscrizione alle Unità di gestione avviene mediante consegna all’A.T.C./C.A. dell’apposito modulo predisposto dalla Regione, compilato e sottoscritto.

È consentita l’iscrizione a più Unità di gestione della medesima specie nello stesso A.T.C./C.A. solo se vi sono posti liberi nelle graduatorie previste dalla disciplina del regolamento. In tal caso, il punteggio previsto per uno dei criteri di graduatoria è attribuito per una sola Unità di gestione.

Graduatorie e prelievo

La modifica chiarisce il richiamo alle graduatorie connesse al prelievo, specificando il riferimento all’articolo 8 del regolamento originario.

Autorizzazione al prelievo

Viene modificato anche il soggetto competente a valutare l’autorizzazione al prelievo in determinate ipotesi: non è più richiamato il solo caposquadra della zona interessata, ma l’A.T.C./C.A. Quest’ultimo può valutare di autorizzare anche cacciatori di selezione non appartenenti alla squadra e non iscritti ad altra squadra.

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