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Regolamento

R.R. Liguria 3/2018

Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).

Normativa regionaleR.R. Liguria 3/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Liguria n. 3/2018 modifica il regolamento n. 5/2016 sulla caccia al cinghiale in forma collettiva, introducendo regole su inviti, battute congiunte tra squadre e registrazione, anche digitale, dei capi abbattuti. Prevede una norma transitoria che consente di differire l’applicazione di una modifica alla stagione venatoria 2019/2020.

Modifiche al regolamento sulla caccia al cinghiale in forma collettiva in Liguria

Modifiche al regolamento sulla caccia al cinghiale in forma collettiva

Il regolamento regionale Liguria n. 3 del 26 settembre 2018 interviene sul regolamento regionale n. 5 del 31 maggio 2016, che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi della normativa regionale sulla protezione della fauna e sul prelievo venatorio. Le modifiche riguardano soprattutto la gestione degli inviti, le battute congiunte tra squadre, le modalità di registrazione e alcuni aspetti organizzativi e disciplinari.

Gestione degli inviti e organizzazione della battuta

Per gli inviti alla caccia, l’ATC/CA deve disciplinare le modalità per l’eventuale annullamento dell’invito. Gli invitati e la squadra invitata, per l’intera giornata di caccia, sono considerati a tutti gli effetti parte della squadra ospitante.

È inoltre previsto che l’ATC/CA, anche d’intesa con ATC/CA limitrofi, possa disporre battute congiunte tra squadre confinanti. In questo caso:

  • se la battuta congiunta coinvolge squadre appartenenti a diversi ATC/CA, i componenti devono essere iscritti ad entrambi gli ATC/CA;
  • entrambe le squadre devono rispettare il numero minimo di componenti ed invitati giornalieri;
  • i capi abbattuti devono essere registrati dalla squadra competente per zona;
  • le squadre devono confermare l’organizzazione della battuta all’ATC/CA competente entro le 24 ore precedenti l’azione di caccia congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso ente, che disciplinano anche l’eventuale annullamento.

Regole identificative e documentazione

Viene eliminato il riferimento all’indumento o elemento “fosforescente”, con conseguente soppressione di tale specificazione tra le prescrizioni operative.

Registrazione delle battute e modalità digitali

La documentazione relativa alla battuta di caccia può essere tenuta anche in forma digitale. La modifica amplia quindi le modalità di tenuta del documento, consentendo strumenti informatici oltre a quelli tradizionali.

Disciplina di altre specie e volpe

È precisato che, tra le altre specie richiamate dalla disciplina sulle attività di caccia, la volpe resta esclusa dalla previsione introdotta dalla modifica, che opera quindi con una specifica eccezione per tale specie.

Sospensione, revoca e riassegnazione delle squadre

In caso di revoca e riassegnazione, la nuova assegnazione è qualificata come definitiva. Inoltre, entro 15 giorni è possibile costituire una nuova squadra alla quale possono iscriversi i componenti non sospesi.

Norma transitoria e decorrenza differita

L’applicazione della nuova disciplina sulle battute congiunte può essere differita alla stagione venatoria 2019/2020 dal Comitato di gestione dell’ATC/CA territorialmente competente, per esigenze organizzative locali, con preventiva comunicazione alla Regione Liguria. La disposizione ha quindi una possibile decorrenza differita solo per tale profilo organizzativo.

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