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Regolamento

R.R. Liguria 4/2018

Modifiche al regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).

Normativa regionaleR.R. Liguria 4/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. 3/2016 sulla caccia di selezione agli ungulati, precisando le modalità di iscrizione alle Unità di gestione, la possibilità di iscrizione a più unità nella stessa area solo se vi sono posti liberi e la regola di attribuzione del punteggio, nonché il potere dell’A.T.C./C.A. di autorizzare anche selecontrollori esterni alla squadra. È vigente solo per la disciplina regionale veneta della caccia di selezione.

Modifiche alla disciplina della caccia di selezione agli ungulati

Modifiche alla disciplina della caccia di selezione agli ungulati

Il regolamento interviene sul regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3, che disciplina la caccia di selezione agli ungulati in Veneto ai sensi della legge regionale n. 29/1994. Le modifiche riguardano soprattutto le regole di iscrizione alle Unità di gestione e alcuni profili autorizzatori connessi al prelievo.

Iscrizione alle Unità di gestione

La disciplina risultante stabilisce che l’iscrizione dei cacciatori di selezione alle Unità di gestione avviene tramite consegna all’A.T.C./C.A. dell’apposito modulo predisposto dalla Regione, compilato e sottoscritto. Viene inoltre precisato che l’iscrizione a più Unità di gestione della medesima specie nello stesso A.T.C./C.A. è ammessa solo se vi sono posti liberi nelle graduatorie previste per l’accesso al prelievo.

Criteri di priorità e punteggio

Nel caso in cui sia consentita l’iscrizione a più Unità di gestione della stessa specie all’interno dello stesso A.T.C./C.A., il punteggio previsto per la relativa graduatoria viene attribuito una sola volta, per una sola Unità di gestione. La modifica richiama espressamente il punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8.

Regole sulle graduatorie per il prelievo

La modifica all’articolo 4 chiarisce che le graduatorie richiamate sono quelle relative all’accesso al prelievo disciplinato dall’articolo 8. Ne deriva un raccordo più esplicito tra iscrizione alle Unità di gestione e sistema di selezione dei cacciatori ammessi al prelievo.

Autorizzazioni dell’A.T.C./C.A.

Viene ampliato il potere dell’A.T.C./C.A. nella gestione delle autorizzazioni al prelievo. In luogo del riferimento al solo caposquadra della zona interessata, la disciplina risultante attribuisce all’A.T.C./C.A. la facoltà di valutare l’autorizzazione anche a cacciatori di selezione non appartenenti alla squadra e non iscritti ad altra squadra.

Ambito di efficacia

L’atto ha portata esclusivamente regionale e opera come modifica del regolamento già vigente sulla caccia di selezione agli ungulati. Non contiene disposizioni transitorie o limiti temporali di applicazione diversi dalla sua normale efficacia nel sistema regolamentare regionale.

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