L.R. Liguria 16/2018
Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi Regionali di Intervento Srategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 Dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 16/2018 amplia l’ambito dei Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), precisando che possono riguardare anche demolizione/ricostruzione di infrastrutture e includendo tra i profili da considerare quelli ambientali e di salute pubblica. Estende inoltre l’uso di tali strumenti alle conseguenze di calamità e altri eventi con stato di emergenza, con applicazione anche alle emergenze già dichiarate e ancora in corso al 6 settembre 2018.
Modifiche ai PRIS per grandi opere e gestione di emergenze
Modifiche ai Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.)
La legge regionale Toscana 6 settembre 2018, n. 16 interviene sulla disciplina dei P.R.I.S. contenuta nella l.r. 39/2007, ampliandone l’ambito operativo e chiarendo alcuni profili di valutazione e di utilizzo degli strumenti di intervento. Le modifiche riguardano esclusivamente il territorio della Regione Toscana.
Ambito degli interventi strategici
La disciplina dei P.R.I.S. viene estesa anche ai casi in cui gli interventi riguardino la demolizione o la ricostruzione delle medesime infrastrutture, oppure di loro parti. In questo modo, il perimetro degli interventi strategici non si limita alla realizzazione ex novo delle opere, ma ricomprende anche operazioni su infrastrutture già esistenti.
Profili da considerare nella programmazione
Nella valutazione e nella definizione degli interventi strategici devono essere considerati, oltre agli interessi territoriali, anche quelli ambientali e della salute pubblica. La modifica rafforza quindi l’approccio integrato dei P.R.I.S., imponendo una considerazione espressa di impatti e interessi non solo urbanistici o infrastrutturali, ma anche ambientali e sanitari.
Utilizzo dei medesimi strumenti in caso di emergenze
La legge prevede che i medesimi strumenti previsti per i P.R.I.S. possano essere utilizzati per far fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, abbiano ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza. L’attivazione avviene secondo il relativo programma di attuazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 39/2007.
Regime transitorio
La nuova previsione sull’impiego degli strumenti per le emergenze si applica anche alle situazioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge, lo stato di emergenza sia già stato dichiarato ed იყოს ancora in corso. La norma transitoria amplia quindi l’efficacia immediata della modifica, consentendone l’uso per emergenze già pendenti al 6 settembre 2018.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 10 settembre 2018.
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