Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 16/2018

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi Regionali di Intervento Srategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 Dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

Normativa regionaleL.R. Liguria 16/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 16/2018 amplia l’ambito dei Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), precisando che possono riguardare anche demolizione/ricostruzione di infrastrutture e includendo tra i profili da considerare quelli ambientali e di salute pubblica. Estende inoltre l’uso di tali strumenti alle conseguenze di calamità e altri eventi con stato di emergenza, con applicazione anche alle emergenze già dichiarate e ancora in corso al 6 settembre 2018.

Modifiche ai PRIS per grandi opere e gestione di emergenze

Modifiche ai Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.)

La legge regionale Toscana 6 settembre 2018, n. 16 interviene sulla disciplina dei P.R.I.S. contenuta nella l.r. 39/2007, ampliandone l’ambito operativo e chiarendo alcuni profili di valutazione e di utilizzo degli strumenti di intervento. Le modifiche riguardano esclusivamente il territorio della Regione Toscana.

Ambito degli interventi strategici

La disciplina dei P.R.I.S. viene estesa anche ai casi in cui gli interventi riguardino la demolizione o la ricostruzione delle medesime infrastrutture, oppure di loro parti. In questo modo, il perimetro degli interventi strategici non si limita alla realizzazione ex novo delle opere, ma ricomprende anche operazioni su infrastrutture già esistenti.

Profili da considerare nella programmazione

Nella valutazione e nella definizione degli interventi strategici devono essere considerati, oltre agli interessi territoriali, anche quelli ambientali e della salute pubblica. La modifica rafforza quindi l’approccio integrato dei P.R.I.S., imponendo una considerazione espressa di impatti e interessi non solo urbanistici o infrastrutturali, ma anche ambientali e sanitari.

Utilizzo dei medesimi strumenti in caso di emergenze

La legge prevede che i medesimi strumenti previsti per i P.R.I.S. possano essere utilizzati per far fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, abbiano ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza. L’attivazione avviene secondo il relativo programma di attuazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 39/2007.

Regime transitorio

La nuova previsione sull’impiego degli strumenti per le emergenze si applica anche alle situazioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge, lo stato di emergenza sia già stato dichiarato ed იყოს ancora in corso. La norma transitoria amplia quindi l’efficacia immediata della modifica, consentendone l’uso per emergenze già pendenti al 6 settembre 2018.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 10 settembre 2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.