Sentenza del 15/01/2016 n. 576 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Dati in possesso di ufficio fiscale diverso da quello emittente l'avviso di accertamento - Avviso integrativo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un primo avviso di accertamento relativo a una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d’azienda. Successivamente, una segnalazione della Direzione Regionale della Campania aveva comunicato che lo stesso ramo, riacquistato poco dopo dalla precedente venditrice, era stato valutato con un avviamento molto superiore. L’Agenzia aveva quindi emesso un avviso integrativo per recuperare una maggiore plusvalenza. La società contestava la legittimità dell’integrazione, sostenendo che non vi fossero nuovi elementi ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e che l’accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro impedisse una diversa determinazione ai fini delle imposte sui redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente il requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Sono considerati nuovi anche i dati già conosciuti da un diverso ufficio fiscale, ma non ancora in possesso dell’ufficio che aveva emesso il primo accertamento. Il successivo riacquisto del ramo d’azienda e la relativa valutazione peritale costituivano elementi fattuali e probatori rilevanti, non disponibili al momento del primo avviso. La Corte ha inoltre escluso che l’accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro impedisse l’accertamento di una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, poiché le due imposte perseguono finalità e criteri di determinazione differenti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni di merito e delle spese.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La norma consente un accertamento integrativo quando l’ufficio viene successivamente a conoscenza di elementi fattuali o probatori rilevanti e non disponibili al momento dell’accertamento originario. Sono inclusi i dati già conosciuti da un altro ufficio fiscale, ma non ancora pervenuti all’ufficio procedente. È invece vietato fondare l’integrazione su una semplice rivalutazione o su un maggiore approfondimento di dati già integralmente conosciuti dall’ufficio emittente.
Artt. 39 e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplinano i poteri e i criteri di accertamento delle imposte sui redditi; nel caso concreto i relativi motivi sono stati dichiarati assorbiti a seguito dell’accoglimento dei primi motivi.
Art. 2909 del codice civile
È stato richiamato in relazione agli effetti dell’accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro, ma la Corte ha ritenuto che tale definizione non impedisse un autonomo accertamento ai fini delle imposte sui redditi, caratterizzate da presupposti e criteri valutativi diversi.
Art. 360 del codice di procedura civile
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall’Agenzia delle Entrate, tra cui la violazione di legge e l’omessa motivazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere integrato in aumento se, dopo il primo atto, l’ufficio procedente acquisisce elementi nuovi, concreti e fiscalmente rilevanti.
- Un’informazione è considerata sopravvenuta anche quando era già presente presso un altro ufficio dell’amministrazione finanziaria, purché non fosse ancora nella disponibilità dell’ufficio che ha emesso il primo accertamento.
- Non è invece legittimo utilizzare un avviso integrativo per correggere una semplice rivalutazione, reinterpretazione o maggiore analisi di dati che l’ufficio già possedeva integralmente.
- La nozione di nuovi elementi comprende nuovi fatti, documenti o prove rilevanti, e non soltanto nuovi componenti di reddito autonomi.
- Una definizione o un accertamento con adesione relativo a un’imposta non necessariamente vincola l’amministrazione per un’altra imposta, quando cambiano il presupposto impositivo e i criteri di valutazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la data e la provenienza dell’informazione sopravvenuta, sia che essa fosse effettivamente non disponibile all’ufficio procedente al momento del primo avviso.
Testo integrale
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