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Circolare

Circolare numero 52 del 2-3-1999

Artt. 3 e 4 del D.P.R. 28-12-1970, n. 1434. Contributi integrativi relativi alle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'anno 1997.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica le nuove misure per il 1997 del reddito medio giornaliero e del conseguente contributo integrativo dovuto dalle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti. Vengono forniti gli allegati con le aliquote giornaliere e con la quota di contribuzione del concedente soggetta a rivalsa, nonché i prontuari per il calcolo del contributo nelle zone agevolate e non agevolate e per soggetti sopra o sotto i 21 anni. Sono inoltre indicati criteri specifici per i casi di cambio di fascia per effetto del D.Lgs. n. 146/97, per il frazionamento dell’aumento in sei annualità e per l’opzione per l’inquadramento nella fascia superiore.

Determinazione per il 1997 del contributo integrativo dovuto dalle unità mezzadrili e coloniche

Contributo integrativo 1997 per unità mezzadrili e coloniche

La circolare definisce le modalità di determinazione del contributo integrativo dovuto per il 1997 dalle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS dei lavoratori dipendenti. Il calcolo prende a base il reddito medio giornaliero fissato per il 1997 e disciplina, con specifici allegati e prontuari, le diverse ipotesi di fascia, zona e regime transitorio conseguente al D.Lgs. n. 146/97.

Base normativa e criterio di calcolo

Per il 1997 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha determinato il reddito medio giornaliero di cui all’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni, parificandolo alla classe di retribuzione meno elevata stabilita per il 1997 per la categoria dei salariati fissi di ciascuna provincia. In relazione a tale reddito medio e all’aliquota a carico dei salariati fissi, pari al 6,54% (6,04% + 0,50%) del salario medio giornaliero, è stato determinato il contributo integrativo per l’anno 1997.

Quota a carico del concedente e contributo da riscuotere

Dal contributo integrativo lordo viene sottratta la quota di contribuzione dovuta dal concedente alla Gestione Speciale e soggetta a rivalsa, così da ottenere la misura del contributo integrativo effettivamente da riscuotere. La circolare segnala che gli allegati n. 1 e n. 2 contengono, rispettivamente, le aliquote contributive giornaliere e la quota del concedente, suddivise per:

  • zone non agevolate e agevolate;
  • fascia di reddito;
  • soggetti di età superiore o inferiore ai 21 anni.

Prontuari e tabelle di riferimento

Nell’allegato n. 3 sono richiamati i prontuari per la determinazione del contributo integrativo 1997, distinti per zone non agevolate e agevolate, per fascia di reddito e per età. Le tabelle risultano disponibili anche sulla intranet della Direzione Centrale delle Entrate Contributive, nelle directory "tabelle" e "prevagricola".

Regola per gli importi negativi

La circolare precisa che, qualora l’importo relativo al 1997 risulti negativo, esso deve essere riportato a zero; pertanto, in tal caso, nulla è dovuto.

Casi di cambio di fascia dal 1 luglio 1997

Per i soggetti inseriti in aziende che hanno subito un cambio di fascia ope legis a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 146/97, dal 1 luglio 1997, il contributo integrativo va calcolato sommando:

  • l’importo previsto per la fascia di provenienza, per 75 giornate, relativo al periodo 1 gennaio-30 giugno 1997;
  • l’importo previsto per la nuova fascia attribuita all’azienda, per 81 giornate, relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1997.

I valori sono riportati nei prontuari 3 e 4 per il primo periodo e nei prontuari 5 e 6 per il secondo periodo, con distinzione tra zona normale e zona montana, e sono inseriti nell’allegato n. 3.

Frazionamento dell’aumento in sei annualità

Per i soggetti che, a seguito della rimodulazione di fascia, hanno scelto di frazionare l’aumento del contributo in sei annualità, l’importo dovuto per il 1997 è determinato aggiungendo al contributo dovuto al netto della quota del concedente, relativo al primo periodo e alla fascia di provenienza, un sesto della differenza tra:

  • la quota di contribuzione dovuta dal concedente per la nuova fascia;
  • la quota dovuta per la fascia originaria, relative al secondo periodo dell’anno.

È riportato anche un esempio applicativo relativo a un soggetto di età superiore ai 21 anni, in zona non agevolata, nella provincia di Agrigento, passato dalla fascia 1 alla fascia 2 con frazionamento.

Opzione per l’inquadramento nella fascia superiore

Per i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dal decreto, hanno optato per l’inquadramento nella fascia superiore e hanno corrisposto l’importo contributivo previsto per tale fascia, il contributo integrativo da versare corrisponde a quello della fascia opzionata, con decorrenza dalla data indicata nella domanda di opzione presentata alla Sede.

Indicazioni operative per il versamento

La circolare anticipa che saranno impartite successive disposizioni sulle procedure di versamento generalizzato dei contributi. Nel frattempo, per non ritardare l’erogazione delle prestazioni nei confronti degli assicurati che devono far valere tali contributi ai fini pensionistici, le Sedi devono, su richiesta, compilare i bollettini di conto corrente per il versamento dei contributi integrativi 1997, facendo affluire le somme sul conto corrente della Sede per la riscossione ordinaria dei cd-cm.

Dati contenuti negli allegati

L’allegato n. 1 riporta le aliquote contributive giornaliere per le fasce F1-F4, con distinzione tra età superiore ai 21 anni e zone normale e montana. L’allegato n. 2 riporta la quota di contribuzione dovuta dal concedente alla Gestione Speciale e soggetta a rivalsa per le medesime fasce e zone. I prontuari dell’allegato n. 3 completano il quadro operativo per la determinazione del contributo integrativo dovuto per l’anno 1997.

Punti principali

Determinazione del reddito medio giornaliero e base di calcolo

Per il 1997 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha determinato il reddito medio giornaliero ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, parificandolo alla classe di retribuzione meno elevata prevista per il 1997 per la categoria dei salariati fissi di ciascuna provincia. Su tale base, e applicando l’aliquota a carico dei salariati fissi pari al 6,54% (6,04% + 0,50%) del salario medio giornaliero, è stato calcolato il contributo integrativo dovuto per il 1997 dalle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell’AGO IVS.

Aliquote e quota del concedente

La circolare distingue il contributo lordo dalla quota di contribuzione dovuta dal concedente alla Gestione Speciale e soggetta a rivalsa, che deve essere detratta per determinare il contributo integrativo effettivamente da riscuotere. Gli allegati 1 e 2 riportano, per zone non agevolate e agevolate, per fasce di reddito e per età superiore o inferiore ai 21 anni, sia le aliquote contributive giornaliere sia la quota del concedente soggetta a rivalsa.

Prontuari e disponibilità delle tabelle

Nell’allegato n. 3 sono contenuti i prontuari per la misura del contributo integrativo 1997, distinti per zone non agevolate e agevolate, per fascia di reddito e per età. Le tabelle risultano disponibili anche sulla intranet della Direzione Centrale delle Entrate Contributive (FTP: WWW.0023.INPS), nelle directory "tabelle" e "prevagricola".

Importi negativi e regola dello zero

La circolare precisa che, se l’importo relativo al 1997 risulta negativo, esso deve essere riportato a zero; in tal caso nulla è dovuto.

Casi di cambio di fascia ope legis dal 1 luglio 1997

Per gli interessati inseriti in aziende che hanno subito un cambio di fascia ope legis per effetto del D.Lgs. n. 146/97, dal 1 luglio 1997, il contributo integrativo da versare si determina sommando: l’importo previsto per la fascia di provenienza per 75 giornate, relativo al periodo 1 gennaio-30 giugno 1997, e l’importo previsto per la nuova fascia per 81 giornate, relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1997. I valori sono richiamati nei prontuari 3 e 4 per il primo periodo e nei prontuari 5 e 6 per il secondo periodo, distinti per zona normale e zona montana.

Frazionamento dell’aumento in sei annualità

Per i soggetti che, a seguito della rimodulazione di fascia prevista dal D.Lgs. n. 146/97, hanno scelto di frazionare l’aumento del contributo in sei annualità, per il 1997 il contributo integrativo da versare si ottiene aggiungendo al contributo dovuto al netto della quota del concedente relativo al primo periodo e alla fascia di provenienza un sesto della differenza tra la quota di contribuzione del concedente per la nuova fascia e quella per la fascia originaria, riferite al secondo periodo dell’anno.

Opzione per l’inquadramento nella fascia superiore

Per i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dal decreto, hanno optato per l’inquadramento nella fascia superiore e hanno corrisposto l’importo contributivo previsto per tale fascia, il contributo integrativo da versare è pari a quello della fascia opzionata, con decorrenza dalla data indicata nella domanda di opzione presentata alla Sede.

Indicazioni operative per il versamento

In attesa delle successive disposizioni sulle procedure di versamento generalizzato, le Sedi devono, su richiesta, compilare i bollettini di conto corrente per il versamento dei contributi integrativi 1997, facendo affluire tali somme sul conto corrente della Sede per la riscossione ordinaria dei cd-cm, così da non ritardare l’erogazione delle prestazioni ai soggetti che devono far valere i contributi ai fini pensionistici.

Valori riportati negli allegati

L’allegato 1 riporta le aliquote contributive giornaliere per le fasce F1-F4, con distinzione per età superiore ai 21 anni e per zone normale e montana; l’allegato 2 riporta la quota di contribuzione del concedente soggetta a rivalsa per le medesime fasce e zone. La circolare richiama inoltre esempi applicativi, tra cui il caso di un soggetto di età superiore ai 21 anni, in zona non agevolata, nella provincia di Agrigento, passato dalla fascia 1 alla fascia 2 con frazionamento.

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