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Circolare

Circolare numero 47 del 1-3-1999

Dal 1° gennaio 1998 la tutela della maternità è estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, con un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. Per l'anno 1998 non è previsto il possesso di alcun contributo mensile. Dal 1° gennaio 1998 la tutela dell'assegno per il nucleo familiare è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata, con esclusione di quelli il cui nucleo è composto da entrambi i genitori ed un solo figlio minore e di quelli senza figli minori, purché non siano presenti inabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione del D.M. 27 maggio 1998 agli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/1995, esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie e i pensionati. Vengono disciplinati i requisiti e le misure dell'assegno di parto e di aborto, nonché le condizioni per l'assegno per il nucleo familiare, con relative soglie di reddito e percentuali di reddito "parasubordinato" richieste. Sono inoltre fornite istruzioni operative per domande, verifiche contributive, liquidazioni provvisorie o definitive, pagamento diretto, contabilità, fiscalità e variazioni al piano dei conti.

Estensione della maternità e dell'ANF alla Gestione separata dal 1° gennaio 1998

Estensione della tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare alla Gestione separata

La circolare dà attuazione al D.M. 27 maggio 1998, adottato in esecuzione dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha esteso agli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 la tutela della maternità e l'assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dal 1° gennaio 1998. Il beneficio riguarda solo i soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati.

Soggetti interessati e aliquote contributive

La circolare precisa che alla Gestione separata risultano iscritti, ai fini assicurativi, i titolari di redditi da attività professionale e i collaboratori coordinati e continuativi. Per i soggetti destinatari della nuova tutela, il contributo originariamente fissato al 10% dalla legge 335/1995 è stato elevato, dal 1° gennaio 1998, dell'1,5% e incrementato di un ulteriore 0,5% per il finanziamento delle prestazioni di maternità e ANF, per un totale del 12%.

Non tutti gli iscritti alla Gestione separata, tuttavia, hanno accesso alle nuove prestazioni: l'aumento dell'aliquota non riguarda i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie né i pensionati. Di conseguenza, nell'ambito della Gestione separata convivono contribuenti al 10% e contribuenti al 12% (e successivi aumenti), ma solo questi ultimi hanno diritto alle prestazioni di maternità e all'assegno per il nucleo familiare.

Accredito della contribuzione e criteri di computo

La circolare richiama i criteri di accredito dei contributi alla Gestione separata. Il versamento è riferito all'anno di percezione degli emolumenti, secondo il criterio di cassa e non di competenza; l'accredito decorre, in via generale, da gennaio dello stesso anno di percezione.

L'accredito dei mesi avviene per l'intero anno solare solo se la contribuzione annua non è inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito degli artigiani e commercianti di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di importi inferiori, i mesi accreditabili si riducono proporzionalmente, sempre con decorrenza dal mese di gennaio.

Per il 1998 il minimale di reddito è indicato in £ 21.979.984 e la contribuzione annua del 12% in £ 2.637.598. Ne consegue che l'accredito di almeno un mese è possibile con il versamento di almeno £ 219.799, calcolate come 2.637.598 diviso 12 mesi. Ulteriori mesi sono accreditabili per multipli di tale importo. La circolare rinvia a successive comunicazioni per il minimale e il massimale valevoli nel 1999.

Istruttoria delle domande e verifiche delle Sedi

Le domande relative a maternità e ANF sono di competenza dell'Ufficio Prestazioni, rispettivamente Settore Maternità e Settore ANF. Le Sedi devono acquisire domande complete delle dichiarazioni di responsabilità del lavoratore, dell'indicazione della data di iscrizione alla Gestione separata e delle date e importi degli emolumenti percepiti.

Chi abbia già presentato domanda in base al messaggio n. 29765 del 10 agosto 1998 deve integrarla, se necessario, con i dati e la documentazione ulteriori richiesti. Le Sedi devono poi verificare:

  • la regolare iscrizione alla Gestione separata con contribuzione del 12% dal 1° gennaio 1998;
  • la non iscrizione ad altra forma pensionistica obbligatoria;
  • l'assenza di trattamenti pensionistici;
  • l'esistenza dei versamenti contributivi e del relativo accreditamento.

Per agevolare la liquidazione, il collaboratore coordinato e continuativo può produrre copie delle denunce trimestrali, delle ricevute di versamento o una dichiarazione del committente sottoscritta e timbrata con numero di posizione INPS. Il libero professionista deve invece esibire le ricevute dei propri versamenti contributivi.

Tutela della maternità: assegno di parto e assegno di aborto

Per gli eventi di maternità dal 1° gennaio 1998, il D.M. 27 maggio 1998 prevede un assegno una tantum in caso di parto, spettante alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata aventi diritto. Il requisito ordinario consiste nell'attribuzione di almeno tre mensilità della contribuzione dello 0,5% nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. Per l'anno 1998, tuttavia, l'assegno di parto è corrisposto anche se nell'anno solare precedente non risulti attribuito alcun contributo.

L'importo dell'assegno è commisurato al massimale contributivo IVS e, in funzione delle mensilità accreditate nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori all'evento, è pari a:

  • 0,60% del massimale contributivo, con una a quattro mensilità;
  • 1,20% del massimale contributivo, con cinque a otto mensilità;
  • 2,40% del massimale contributivo, con nove a dodici mensilità.

Per il 1998 l'importo dell'assegno di parto è fissato in £ 1.952.720, determinato come media delle tre fasce riferite al massimale contributivo di £ 139.480.000; l'assegno di aborto è pari alla metà, ossia £ 976.360.

L'assegno di aborto spetta per aborto spontaneo o terapeutico non anteriore al terzo mese di gravidanza ed è pari alla metà degli importi previsti per il parto, in relazione alle mensilità di contributo accreditate. Il computo del terzo mese di gravidanza segue il criterio dell'art. 4 del D.P.R. 1026/1976, con presunzione del concepimento avvenuto 300 giorni prima della data del parto.

Requisiti, esclusioni e documentazione per la maternità

Per gli eventi di maternità verificatisi nel 1998, la circolare specifica che non opera il requisito contributivo riferito all'anno solare precedente, ma resta necessario che la lavoratrice sia regolarmente iscritta alla Gestione separata prima del parto, con contribuzione del 12%, e che non sia iscritta ad altra gestione né pensionata. Anche per gli eventi dal 1° gennaio 1999 in poi, l'iscrizione regolare o, in mancanza, il versamento del contributo del 12% deve essere anteriore alla data del parto.

La domanda per l'assegno di parto o di aborto va presentata alla Sede INPS di residenza entro un anno dalle istruzioni per gli eventi già verificatisi oppure entro un anno dall'evento per quelli successivi. La domanda per il parto va corredata del certificato di nascita del bambino o di dichiarazione sostitutiva e della dichiarazione della madre attestante la propria qualità. La domanda per l'aborto deve essere accompagnata dal certificato della competente unità sanitaria locale che provi il giorno dell'aborto spontaneo o terapeutico.

La circolare ricorda inoltre che non è previsto l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto e che la tutela riguarda le madri naturali, non anche le adottive o affidatarie.

Liquidazione della prestazione di maternità

Per la liquidazione occorre accertare regolarità dell'iscrizione e, dal 1° gennaio 1999, il requisito contributivo. Poiché il sistema di accredito non consente, di regola, liquidazioni certe prima della fine dell'anno di competenza, la prestazione può essere liquidata provvisoriamente se risultano accreditate almeno tre mensilità nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori al parto.

La liquidazione diventa definitiva solo dopo la scadenza dell'ultimo termine utile per il versamento dei contributi relativi all'anno:

  • 16 gennaio dell'anno successivo al mese di dicembre per i collaboratori coordinati e continuativi;
  • 31 maggio per i liberi professionisti, termine di saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell'anno precedente.

In caso di ritardo nei pagamenti contributivi, la liquidazione può essere resa definitiva successivamente, con eventuale corresponsione della differenza dovuta.

Assegno per il nucleo familiare: ambito e condizioni di diritto

L'art. 4 del D.M. 27 maggio 1998 estende, dal 1° gennaio 1998, l'assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/1988 agli iscritti alla Gestione separata, con adattamenti specifici. La prestazione spetta ai nuclei familiari individuati dalla circolare e richiede che il reddito familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti, non superi gli 8 milioni di lire pro capite; il limite è elevato a 10 milioni nei nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile.

Inoltre, deve risultare che la somma dei redditi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995 sia almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La regola ordinaria dell'art. 2, comma 10, del D.L. 69/1988, fondata sul reddito da lavoro dipendente, non si applica, perché il parametro rilevante è il reddito da lavoro parasubordinato.

Nuclei ammessi ed esclusioni

La circolare individua i nuclei familiari beneficiari dell'ANF per la Gestione separata:

  • nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli minori;
  • nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in presenza di un soggetto inabile;
  • nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, con o senza inabili;
  • nuclei con entrambi i coniugi, senza figli minori, ma con almeno un soggetto inabile;
  • nuclei monoparentali, senza figli minori, con almeno un soggetto inabile.

Sono esclusi, oltre ai pensionati e agli iscritti ad altre forme obbligatorie, anche:

  • i nuclei composti da entrambi i genitori e un solo figlio minore, in assenza di inabili;
  • i nuclei senza figli minori, in assenza di inabili;
  • i nuclei con reddito pro capite superiore ai limiti di 8 o 10 milioni di lire;
  • i nuclei nei quali il reddito derivante dalle attività parasubordinate non raggiunga il 70% del reddito complessivo.

Misura dell'assegno familiare e tabelle applicative

La misura dell'assegno è determinata dalle tabelle allegate alla circolare, distinte in nove tipologie familiari, tra cui nuclei con figli minori, con soggetti inabili, con coniuge inabile o senza figli ma con altri familiari inabili. Le tabelle riportano i livelli di reddito familiare validi dall'1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998 e quelli rivalutati da applicare dal 1° luglio 1998.

Domande, decorrenza e liquidazione dell'ANF

Le domande devono essere presentate sul modello ANF/Gest.Sep. alla Sede INPS territorialmente competente per la residenza del lavoratore. La presentazione è ammessa dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti e per periodi non anteriori al 1° gennaio 1998, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Le domande devono essere complete dei dati richiesti e corredate dalla documentazione necessaria, incluse le dichiarazioni reddituali degli anni di riferimento. Dopo gli accertamenti sull'iscrizione, sulla contribuzione e sui requisiti del nucleo, le Sedi determinano l'importo dovuto e procedono al pagamento tramite la procedura apposita in corso di realizzazione.

Per i liberi professionisti, la liquidazione può essere non definitiva se, alla data della domanda presentata prima del 31 maggio, non risulta coperto dall'apposita contribuzione l'intero periodo richiesto; in tal caso la prestazione è pagata solo per i mesi coperti e resa definitiva dopo il 31 maggio. Analogamente, per i collaboratori coordinati e continuativi, il ritardo nel versamento contributivo oltre il termine del 16 gennaio può comportare una liquidazione provvisoria, successivamente consolidata.

Pagamento diretto delle prestazioni

In attesa della procedura specifica, il pagamento diretto degli assegni di parto, aborto e ANF deve essere gestito tramite la procedura dei "Pagamenti Vari". Le collezioni devono essere create con nome che inizi con il prefisso "PARASUB" e contenere il codice della struttura operativa che effettua il pagamento.

Nella fase di inserimento dei dati generali, i campi degli "importi vari" devono essere impostati con le seguenti diciture:

  • ASPARTO per l'importo lordo dell'assegno di parto;
  • TFPARTO per le trattenute fiscali;
  • ANFPS per l'importo dell'ANF al lordo di eventuali recuperi;
  • REC.IND per il recupero effettuato sull'assegno di parto;
  • REC.ANF per il recupero effettuato sull'ANF.

La causale generica deve essere indicata come "PREST.PARASUB." e tutte le posizioni devono riportare il codice fiscale. Il programma utilizza tali elementi per produrre il file telematico, la documentazione bancaria e, in seguito, le certificazioni fiscali. Le differenze da corrispondere a seguito di ricalcolo definitivo vanno indicate come tali nel campo ASPARTO e le relative ritenute nel campo successivo, senza riportare gli importi già liquidati in precedenza.

Istruzioni contabili e adempimenti fiscali

Ai fini contabili sono istituiti i conti:

  • PAR 30/10 per l'imputazione degli assegni per il nucleo familiare;
  • PAR 30/40 per l'imputazione degli assegni di parto e aborto.

Essi sono assistiti dalla causale FL 02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE PAR". Sotto il profilo fiscale, gli assegni per il nucleo familiare restano esclusi dalla base imponibile, mentre sulle somme corrisposte a titolo di assegno di parto o di aborto, qualificabili come redditi sostitutivi del reddito di lavoro autonomo, deve essere operata una ritenuta d'acconto del 20%.

La ritenuta va registrata con biglietto contabile fuori cassa in DARE del conto PAR 30/40 e in AVERE del conto GPA 25/53, e comunicata alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio normativa fiscale, mediante il rigo 13 della procedura IRPE relativo ai redditi di lavoro autonomo. Devono inoltre essere effettuati gli adempimenti del sostituto d'imposta relativi a certificazione e mod. 770 su supporto magnetico.

Le somme non riscosse vanno evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con il codice bilancio 57 "Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - Prestazioni temporanee PAR"; le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto PAR 10/31. Per i recuperi di prestazioni indebite e i relativi crediti sono istituiti i conti PAR 00/30 e PAR 24/33.

Allegati e variazioni al piano dei conti

In allegato sono richiamati il decreto ministeriale del 27 maggio 1998, i modelli e le tabelle ANF, oltre alle variazioni al piano dei conti. In particolare, sono istituiti o ridenominati i conti PAR 00/30, PAR 10/31, PAR 24/33, PAR 30/10 e PAR 30/40, con le relative denominazioni complete e abbreviate riportate nell'allegato 5.

Punti principali

Estensione della tutela alla Gestione separata

Dal 1° gennaio 1998 la tutela della maternità e l'assegno per il nucleo familiare sono estesi agli iscritti alla Gestione separata della L. 335/1995 che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati. La circolare richiama l'aumento dell'aliquota contributiva al 12% per i soggetti aventi diritto alle prestazioni, mentre restano al 10% i soggetti esclusi dalla tutela. Solo i contribuenti al 12% hanno diritto alle prestazioni di maternità e ANF.

Criteri di accredito della contribuzione

I contributi sono accreditati per l'anno di percezione degli emolumenti secondo il criterio di cassa, con accredito dal mese di gennaio dell'anno stesso. Per avere accredito di tutti i mesi dell'anno occorre una contribuzione annua almeno pari a quella calcolata sul minimale di reddito degli artigiani/commercianti; per il 1998, con minimale pari a £ 21.979.984 e contribuzione annua del 12% pari a £ 2.637.598, l'accredito di almeno un mese si ha con un versamento di almeno £ 219.799, con accrediti ulteriori per multipli di tale importo.

Assegno di parto e assegno di aborto

Per il parto, è richiesto l'accredito di almeno tre mensilità dello 0,5% nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto; per il 1998 l'assegno è comunque spettante anche senza contributi nell'anno solare precedente. La misura è collegata al massimale contributivo IVS: 0,60% fino a quattro mensilità, 1,20% da cinque a otto, 2,40% da nove a dodici; per il 1998 gli importi sono fissati in £ 1.952.720 per il parto e £ 976.360 per l'aborto. L'assegno di aborto spetta per eventi spontanei o terapeutici non prima del terzo mese di gravidanza ed è pari alla metà dell'assegno di parto.

ANF per la Gestione separata

L'assegno per il nucleo familiare è esteso dal 1° gennaio 1998 con adattamenti rispetto alla disciplina generale. Spetta solo a nuclei tassativamente individuati dalla circolare, con reddito familiare pro-capite non superiore a 8 milioni di lire, elevati a 10 milioni nei nuclei monoparentali o con inabili, e solo se almeno il 70% del reddito complessivo familiare deriva dalle attività di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995. Restano applicabili, per quanto compatibili, le regole dell'ANF relative a composizione del nucleo, redditi, rivalutazione dei limiti, inabilità, incompatibilità e prescrizione.

Domande, istruttoria e liquidazione

Le domande vanno presentate alla Sede INPS di residenza, complete delle dichiarazioni del lavoratore e dell'indicazione della data di iscrizione, degli emolumenti percepiti e della documentazione contributiva. Per la maternità la domanda va presentata entro un anno dalle istruzioni o entro un anno dall'evento successivo; per l'ANF dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di percezione degli emolumenti, per periodi non anteriori al 1° gennaio 1998 e nei limiti della prescrizione quinquennale. Le liquidazioni possono essere provvisorie se i contributi non sono ancora tutti accreditati, divenendo definitive dopo le scadenze contributive del 16 gennaio per i collaboratori e del 31 maggio per i liberi professionisti.

Pagamento diretto, contabilità e fiscalità

In attesa di una procedura dedicata, il pagamento diretto avviene tramite la procedura dei "Pagamenti Vari" con collezioni contrassegnate dal prefisso "PARASUB" e specifici campi per assegno di parto, trattenute fiscali, ANF e recuperi. Sono istituiti i conti PAR 30/10 e PAR 30/40 per ANF e assegni di parto/aborto, con relativa causale FL 02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE PAR". Sugli assegni di parto o aborto si applica ritenuta d'acconto del 20%; previste inoltre le rilevazioni per somme non riscosse, partite da definire e recuperi di indebiti tramite i conti PAR 00/30, PAR 10/31 e PAR 24/33.

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