Circolare numero 49 del 1-3-1999
Con decreto del 27 gennaio 1999 il Ministero dell’Interno ha determinato, per l’anno 1999, gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. In occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 1999 è stata attribuita la perequazione alle pensioni e agli assegni; viene ora attribuita la perequazione alle indennità e con il pagamento della rata di aprile 1999 saranno corrisposti anche gli arretrati relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il ricalcolo, con decorrenza gennaio 1999, delle indennità spettanti ai titolari di prestazioni INVCIV sulla base del decreto del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 1999. Sono indicati le fasce interessate, i nuovi importi delle indennità, le modalità di conguaglio per le rate mensili e semestrali, nonché gli adempimenti informatici per l’aggiornamento delle banche dati e dell’archivio locale DS78. In allegato è riportato il decreto ministeriale che fissa per il 1999 i limiti di reddito e gli importi delle pensioni, assegni e indennità per minorati civili, ciechi civili e sordomuti.
Ricalcolo delle indennità INVCIV e determinazione importi 1999
Ricalcolo delle indennità INVCIV per l’anno 1999
La circolare disciplina l’adeguamento degli importi delle indennità spettanti ai titolari di prestazioni INVCIV a seguito del decreto del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 1999. L’intervento riguarda il ricalcolo degli importi con decorrenza dal gennaio 1999 e il conseguente pagamento dei conguagli.
Ambito di applicazione
Il ricalcolo si applica sia alle prestazioni INVCIV composte dalla sola indennità, sia a quelle nelle quali l’indennità è corrisposta congiuntamente a pensione o assegno. Sono interessate anche le posizioni in cui, nel data base delle pensioni, risulti un importo significativo nel campo GP5KM21.
Le fasce coinvolte sono quelle contraddistinte dai codici:
- 33, 38, 41, 42, 44, 45
- 10, 11, 15, 18, 19
- 9, 12, 13, 16, 17
- 20, 21, 22, 23, 24, 25
Nuovi importi delle indennità
La circolare riporta gli importi già corrisposti e quelli dovuti in base al decreto ministeriale. I nuovi valori da applicare dal gennaio 1999 sono i seguenti:
- fasce 33, 38, 41, 42, 44, 45: da 783.190 lire a 795.970 lire
- fasce 10, 11, 15, 18, 19: da 1.093.100 lire a 1.124.690 lire
- fasce 9, 12, 13, 16, 17: da 90.915 lire a 92.360 lire
- fasce 20, 21, 22, 23, 24, 25: da 318.660 lire a 324.440 lire
Conguagli e modalità di pagamento
La procedura determina le differenze spettanti per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1999 per le prestazioni con pagamento mensile e per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999 per quelle con pagamento semestrale. I relativi conguagli sono corrisposti insieme:
- alla rata di aprile 1999, per i pagamenti mensili;
- alla rata di luglio 1999, per i pagamenti semestrali.
Comunicazioni ai beneficiari
Per le prestazioni poste in pagamento con i nuovi importi e con i conguagli, l’Ente pagatore fornisce ai titolari una comunicazione nella quale viene indicato l’importo del conguaglio. La circolare ribadisce tale adempimento sia nel punto 4 sia nel punto 7.
Aggiornamenti delle procedure e delle banche dati
La procedura aggiorna il data base delle pensioni inserendo:
- i nuovi importi nel campo GP5KM21;
- la data e il codice di movimentazione "G" nei campi GP1AE01 e GP1AE02.
Inoltre:
- viene aggiornato l’importo delle rate ancora da estrarre;
- il conguaglio è sommato alla rata di aprile o di luglio, a seconda della periodicità del pagamento;
- il conguaglio è registrato in GP8MD50 con i codici 122 e 133.
Le Sedi devono inoltre aggiornare l’archivio locale DS78 tramite il PGM 5000:
- con l’opzione 1 devono ricevere gli indici delle pensioni ricalcolate;
- con l’opzione 2 devono aggiornare i dati.
Contenuto del decreto ministeriale allegato
Il decreto del 27 gennaio 1999 definisce per il 1999 i limiti di reddito e gli importi delle principali provvidenze economiche per minorati civili, ciechi civili e sordomuti.
Limiti di reddito annui
Sono stabiliti i seguenti limiti:
- 23.211.775 lire per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
- 6.557.200 lire per l’assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili parziali e per l’indennità mensile di frequenza ai minori invalidi civili;
- 11.159.500 lire per l’assegno a vita dei ciechi civili decimisti.
Indennità mensili
Gli importi mensili delle indennità sono fissati come segue:
- indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti: 1.124.690 lire;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali: 795.970 lire;
- indennità di comunicazione ai sordomuti: 324.440 lire;
- speciale indennità ai ciechi ventesimisti: 92.360 lire.
Provvidenze economiche mensili
Dal 1° gennaio 1999, salvo conguaglio successivo, gli importi mensili delle provvidenze economiche risultano pari a:
- 427.220 lire per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
- 395.060 lire per la pensione di inabilità degli invalidi civili totali, per l’assegno mensile degli invalidi civili parziali, per l’indennità mensile di frequenza dei minori invalidi civili, per la pensione dei sordomuti, per i ciechi civili assoluti ricoverati e per i ciechi civili ventesimisti;
- 293.140 lire per l’assegno a vita dei ciechi civili decimisti.
Maggiorazione per ciechi civili ultrasessantacinquenni
Il decreto richiama inoltre l’articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo che l’importo della pensione spettante ai ciechi civili di età pari o superiore a 65 anni sia elevato fino a 100.000 lire mensili, secondo i criteri e le modalità indicati dalla norma richiamata.
Punti principali
Riferimento al decreto ministeriale e decorrenza
Il Ministero dell’Interno, con decreto del 27 gennaio 1999 pubblicato in G.U. n. 31 dell’8 febbraio 1999, ha determinato per il 1999 gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità in favore di mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché i relativi limiti di reddito. La circolare precisa che, dopo il precedente adeguamento dell’1,7% già applicato alle pensioni e agli assegni, le indennità vengono ora ricalcolate con i nuovi importi a partire da gennaio 1999.
Prestazioni INVCIV interessate dal ricalcolo
Il ricalcolo riguarda sia le prestazioni INVCIV con sola indennità, sia quelle che comprendono indennità insieme a pensione o assegno. Sono interessate anche le prestazioni per le quali nel data base pensioni risulta un importo significativo nel campo GP5KM21. Le fasce coinvolte sono: 33, 38, 41, 42, 44, 45; 10, 11, 15, 18, 19; 9, 12, 13, 16, 17; 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Nuovi importi delle indennità dal gennaio 1999
Per le fasce 33, 38, 41, 42, 44, 45 l’importo corrisposto è 783.190 lire e quello dovuto è 795.970 lire. Per le fasce 10, 11, 15, 18, 19 l’importo corrisposto è 1.093.100 lire e quello dovuto è 1.124.690 lire. Per le fasce 9, 12, 13, 16, 17 l’importo corrisposto è 90.915 lire e quello dovuto è 92.360 lire. Per le fasce 20, 21, 22, 23, 24, 25 l’importo corrisposto è 318.660 lire e quello dovuto è 324.440 lire.
Conguaglio e tempi di pagamento
La procedura calcola le differenze spettanti per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1999 per le prestazioni con pagamento mensile e per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999 per le prestazioni con pagamento semestrale. I conguagli sono corrisposti con la rata di aprile 1999 per i pagamenti mensili e con la rata di luglio 1999 per i pagamenti semestrali.
Comunicazioni ai titolari
Ai titolari delle prestazioni interessate viene data comunicazione dell’avvenuto pagamento dei nuovi importi e dei conguagli, con indicazione dell’ammontare del conguaglio da parte dell’Ente pagatore.
Aggiornamenti informatici e archivio DS78
La procedura aggiorna il data base pensioni inserendo i nuovi importi nel campo GP5KM21, insieme alla data e al codice di movimentazione "G" nei campi GP1AE01 e GP1AE02. Viene aggiornato l’importo delle rate ancora da estrarre e il conguaglio viene sommato alla rata di aprile o di luglio, a seconda della periodicità. Il conguaglio è inoltre registrato in GP8MD50 con codici 122 e 133. Le Sedi devono aggiornare l’archivio locale DS78 con il PGM 5000, ricevendo con l’opzione 1 gli indici delle pensioni ricalcolate e aggiornando i dati con l’opzione 2.
Limiti di reddito 1999 e importi fissati dal decreto
Il decreto allegato stabilisce per il 1999 i limiti di reddito annui per l’accesso alle provvidenze economiche: 23.211.775 lire per pensioni di ciechi civili assoluti, ciechi civili parziali, mutilati e invalidi civili totali e sordomuti; 6.557.200 lire per assegno mensile ai mutilati e invalidi civili parziali e indennità mensile di frequenza; 11.159.500 lire per l’assegno a vita dei ciechi civili decimisti. Inoltre fissa gli importi mensili delle indennità: accompagnamento ai ciechi civili assoluti 1.124.690 lire, accompagnamento agli invalidi civili totali 795.970 lire, comunicazione ai sordomuti 324.440 lire, speciale indennità ai ciechi ventesimisti 92.360 lire.
Provvidenze economiche mensili per il 1999
Dal 1° gennaio 1999 il decreto indica i seguenti importi mensili, salvo conguaglio in sede di perequazione successiva: pensione per ciechi civili assoluti 427.220 lire; pensione di inabilità per invalidi civili totali, assegno mensile per invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza per minori invalidi civili, pensione per sordomuti, per ciechi civili assoluti ricoverati e per ciechi civili ventesimisti 395.060 lire; assegno a vita per ciechi civili decimisti 293.140 lire.
Maggiorazione per ciechi civili anziani
Ai sensi dell’articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l’importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni è elevato fino a 100.000 lire mensili, secondo i criteri e le modalità richiamati dal decreto.
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