DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 184
Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua la direttiva (UE) 2023/2864, coordinando la normativa italiana finanziaria, societaria, bancaria, assicurativa, pensionistica e di revisione con il punto di accesso unico europeo (ESAP). Dal 10 gennaio 2028 o, per la maggior parte degli obblighi, dal 10 gennaio 2030, specifiche informazioni pubbliche e sanzioni dovranno essere rese accessibili tramite l’ESAP, in formati e con metadati prescritti, individuando i relativi organismi di raccolta.
Recepimento della direttiva UE sull’accessibilità delle informazioni tramite l’ESAP
Accessibilità delle informazioni tramite l’ESAP
Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2023/2864 e introduce nei principali testi normativi italiani dei settori finanziario, societario, bancario, assicurativo, pensionistico e della revisione legale obblighi e modalità per rendere determinate informazioni accessibili attraverso il punto di accesso unico europeo (ESAP). Per ESAP si intende il punto di accesso elettronico centralizzato previsto dal regolamento (UE) 2023/2859; per «soggetto» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica secondo tale regolamento.
Formati, metadati e trasmissione
Le informazioni assoggettate agli obblighi devono essere trasmesse, di regola, contestualmente alla loro pubblicazione all’organismo di raccolta competente, per renderle disponibili tramite l’ESAP. La trasmissione avviene nel formato per dati estraibili; quando previsto dal diritto dell’Unione europea può essere utilizzato il formato leggibile meccanicamente. Per le informazioni rese accessibili senza un espresso obbligo di trasmissione contestuale, il testo prescrive comunque il formato per dati estraibili.
I metadati richiesti variano secondo la categoria di informazioni, ma comprendono, secondo i casi: denominazione del soggetto cui si riferiscono; identificativo della persona giuridica, anche solo se disponibile in alcune ipotesi; dimensione per categoria; settore industriale; classificazione del tipo di informazione; indicazione della presenza di dati personali. Per le imprese figlie esentate dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità è prevista, nei casi indicati, anche la denominazione dell’impresa madre che comunica a livello di gruppo e, se disponibile, il suo identificativo.
Informazioni societarie e rendicontazione
Dal 10 gennaio 2028 le imprese individuate dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 125/2024 trasmettono all’organismo di raccolta, contestualmente alla pubblicazione, le informazioni e i documenti elencati dal decreto, tra cui:
- relazione sulla gestione e relazione sulla gestione consolidata, incluse le informazioni previste dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;
- bilancio d’esercizio, bilancio consolidato e relazione di revisione;
- attestazioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e relazioni sulla sostenibilità relative a imprese di paesi terzi, comprese le attestazioni previste;
- la dichiarazione prevista per le imprese di paesi terzi e le relazioni, individuali e consolidate, sui pagamenti effettuati ai governi.
L’impresa adempie all’obbligo di trasmissione previsto dalla disposizione se ha già trasmesso le informazioni al meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate e queste rispettano tutti i requisiti sui metadati. Per le società emittenti quotate sui mercati regolamentati e per quelle negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI, organismo di raccolta è l’attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate. Per le altre imprese è competente il registro delle imprese presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale.
Intermediari, mercati e organismi di investimento collettivo
Nel Testo unico della finanza sono introdotti obblighi di accessibilità all’ESAP per diverse informazioni societarie e di mercato. Dal 10 gennaio 2030, quando pubblicano le informazioni richiamate dal decreto in materia di offerte pubbliche, partecipazione e governo societario, le società le trasmettono contestualmente all’organismo di raccolta. La Consob è organismo di raccolta per le informazioni di propria competenza; per alcune informazioni è utilizzato l’attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate. Gli obblighi comprendono inoltre informazioni pubbliche relative agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi, ai consulenti in materia di voto e alle società, nonché informazioni su determinati requisiti degli intermediari, dei gestori del mercato e degli emittenti.
Dal 10 gennaio 2028, per gli OICVM gestiti, i gestori trasmettono contestualmente alla pubblicazione le informazioni indicate dal decreto, con metadati relativi all’OICVM e al gestore; gli organismi di raccolta sono Consob e Banca d’Italia secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. Nello stesso termine sono rese accessibili le informazioni previste per i gestori di OICVM e le decisioni sanzionatorie in materia di OICVM per le quali non sia stato presentato ricorso. Per queste ultime, e per altre informazioni e sanzioni in materia di mercati finanziari e distribuzione assicurativa accessibili dal 2030, sono individuati come organismi di raccolta Consob e Banca d’Italia secondo le rispettive competenze.
Dal 10 gennaio 2030 le imprese di investimento, i gestori del mercato e gli emittenti trasmettono le informazioni specificamente richiamate dal decreto, comprese quelle relative alle sedi di negoziazione. L’emittente può inoltre trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata: i relativi metadati devono indicare la conformità al codice di condotta dell’Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall’emittente. Per tali informazioni gli organismi di raccolta sono, secondo i casi, il meccanismo ufficiale per le informazioni regolamentate, la Consob o la Banca d’Italia. Le informazioni sull’attività degli agenti collegati sono accessibili dal 2030 tramite l’ESAP, con l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari quale organismo di raccolta.
Revisione legale
Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite l’ESAP le informazioni previste dal decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale, comprese quelle relative agli articoli 24, 26 e 26-quater e le informazioni dell’articolo 7. Sono trasmesse in formato per dati estraibili e corredate dei metadati relativi al revisore legale o all’impresa di revisione, all’identificativo della persona giuridica ove disponibile, alla tipologia dell’informazione e alla presenza di dati personali. Per le prime informazioni sono organismi di raccolta Consob e Ministero dell’economia e delle finanze secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza; per quelle dell’articolo 7 è competente il Ministero.
Assicurazioni e distribuzione assicurativa
Dal 10 gennaio 2030 le imprese e le ultime società controllanti italiane individuate dal Codice delle assicurazioni trasmettono contestualmente alla pubblicazione le informazioni previste dagli articoli 47-septies e 216-novies, in formato per dati estraibili o, quando previsto dal diritto UE, leggibile meccanicamente. Le informazioni devono essere corredate dei metadati relativi a denominazione, identificativo, dimensione per categoria, tipo di informazione e presenza di dati personali.
Sono inoltre rese accessibili tramite l’ESAP le informazioni previste dagli articoli 237 e 247 del Codice, nonché quelle sui provvedimenti sanzionatori e sulle altre misure concernenti la realizzazione e la distribuzione di prodotti assicurativi, compresi i prodotti di investimento assicurativo. L’IVASS è organismo di raccolta per le informazioni assicurative previste dalla disposizione.
Fondi pensione e obbligazioni bancarie garantite
Dal 10 gennaio 2030 i fondi pensione indicati dalla normativa, le società che gestiscono fondi pensione aperti e determinati fondi pensione preesistenti trasmettono all’organismo di raccolta, contestualmente alla pubblicazione, le informazioni individuate dal decreto. La trasmissione avviene nei formati previsti dal regolamento ESAP ed è accompagnata da metadati sul fondo, sul soggetto trasmittente e sul soggetto cui le informazioni si riferiscono. La COVIP è organismo di raccolta. Sono inoltre rese accessibili dal 2030 le informazioni sulle sanzioni e sulle altre misure previste dall’articolo 19-quinquies, comma 4, con la COVIP quale organismo di raccolta.
Per gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite, dal 10 gennaio 2030 le informazioni previste dalla legge n. 130/1999 sono trasmesse contestualmente alla pubblicazione alla Banca d’Italia, in formati e con metadati prescritti. Ulteriori informazioni indicate dalla stessa legge, relative alle obbligazioni bancarie garantite, sono rese accessibili tramite l’ESAP con la Banca d’Italia quale organismo di raccolta.
Informazioni bancarie, sanzioni e risoluzione
Dal 10 gennaio 2030 sono rese accessibili tramite l’ESAP le informazioni sulle sanzioni per violazioni in materia di accesso all’attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale, nonché le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la sottocategoria assegnata a ciascun G-SII. La Banca d’Italia è organismo di raccolta per i soggetti vigilati e nell’ambito delle proprie funzioni, tenendo conto, ove applicabile, del riparto di competenze previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
Dal medesimo termine sono trasmesse all’ESAP le informazioni pubbliche previste dalla normativa sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La Banca d’Italia opera come organismo di raccolta per i soggetti vigilati e per i compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione attribuitile, considerando, ove applicabili, i riparti di competenze dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 806/2014. Le disposizioni modificano inoltre le norme sulle comunicazioni delle sanzioni alla Banca d’Italia, alla Consob e alle autorità europee, prevedendo le comunicazioni all’ESAP per le informazioni per cui le autorità sono organismi di raccolta.
Decorrenze
Gli obblighi introdotti dal decreto operano secondo due principali decorrenze:
- dal 10 gennaio 2028 per le informazioni societarie previste dal decreto legislativo n. 125/2024 e per le categorie di informazioni sugli OICVM espressamente indicate;
- dal 10 gennaio 2030 per la maggior parte delle informazioni finanziarie, assicurative, pensionistiche, bancarie, di revisione e sulle sanzioni contemplate dal provvedimento.
Le singole disposizioni individuano i contenuti interessati, i soggetti tenuti alla trasmissione o alla messa a disposizione e l’organismo di raccolta competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 10 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 186
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 181
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 178
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 176
- Decreto legislativo · 1 ott 2026DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2026, n. 191
- Decreto legislativo · 7 ott 2026DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2026, n. 179
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →