DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 178
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua la normativa nazionale ai regolamenti UE sui controlli ufficiali relativi all’uso e ai residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione alimentare e nei prodotti di origine animale. Disciplina il Piano nazionale residui, le competenze e le procedure di campionamento, analisi e gestione delle non conformità; abroga alcune disposizioni del d.lgs. 158/2006. Non sono indicati limiti temporali di applicabilità.
Controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale
Controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive
Il decreto adegua l’ordinamento nazionale ai regolamenti UE in materia di controlli ufficiali sull’impiego e sui residui di sostanze farmacologicamente attive. I controlli riguardano gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, sia per le sostanze autorizzate come medicinali veterinari o additivi per mangimi, sia per quelle vietate o non autorizzate. Restano ferme le disposizioni applicabili al controllo dell’alimentazione degli animali.
Piano nazionale residui
Il Piano nazionale residui (PNR) organizza i controlli in tre componenti:
- Piano mirato, basato sul rischio, per animali destinati alla produzione alimentare e alimenti di origine animale prodotti in Italia o in altri Stati membri. Verifica l’eventuale presenza di sostanze vietate o non autorizzate e la conformità ai limiti massimi di residui e ai tenori massimi previsti dalle norme UE e nazionali.
- Piano di sorveglianza, basato su campionamento casuale di prodotti nazionali e unionali, per ricercare un’ampia gamma di sostanze con metodi analitici a prestazioni elevate.
- Piano paesi terzi, basato sul rischio, per animali e prodotti di origine animale importati da paesi terzi e destinati al consumo umano. Comprende controlli alle frontiere secondo i criteri e le frequenze stabiliti dalla normativa UE, anche per verificare il principio di reciprocità nei confronti dei paesi terzi nei quali è consentito l’impiego di sostanze vietate nell’Unione. Il Ministero della salute e le autorità territoriali competenti possono disporre ulteriori controlli durante la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi e destinati direttamente al consumatore finale.
Le sostanze da ricercare sono quelle elencate nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644. Per ciascuna componente del PNR, la normativa UE richiamata stabilisce criteri di selezione delle combinazioni di gruppi di sostanze e prodotti, strategie di campionamento e frequenze minime. Nel Piano di sorveglianza la frequenza tiene conto del numero minimo di campioni assegnato all’Italia.
Il Ministero della salute e le regioni e province autonome possono programmare attività di «Extrapiano», ossia controlli mirati e aggiuntivi rispetto alla programmazione standard, attivati per esigenze nazionali o locali. Tutte le attività, comprese quelle di Extrapiano e i campionamenti su sospetto, sono pianificate e rendicontate nel sistema NSIS/RaDISAN. La registrazione comprende dati di campionamento e analisi, azioni intraprese in caso di non conformità e relativa causa. Le regioni e le province autonome possono istituire nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.), nell’ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.
Autorità competenti e coordinamento
Il Ministero della salute è l’autorità centrale responsabile della predisposizione, organizzazione e coordinamento del PNR. Ne cura l’aggiornamento annuale, adotta tempestivamente interventi correttivi, coordina i servizi centrali e territoriali coinvolti e raccoglie le informazioni necessarie a valutare risultati e azioni conseguenti alle non conformità. Trasmette ogni anno alla Commissione europea e all’EFSA il Piano dell’anno in corso e i risultati di quello precedente, ed elabora indicazioni operative per uniformare i comportamenti sul territorio nazionale.
Il Ministero è supportato dal gruppo di lavoro permanente «Gruppo residui», con funzioni consultive e di supporto nella preparazione del Piano e della relazione annuale, nell’esame dei risultati, nell’individuazione di eventuali modifiche, nelle attività europee e nella redazione delle indicazioni operative. È composto da tredici membri: cinque esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, due esperti dell’Istituto superiore di sanità, un esperto del Laboratorio nazionale di riferimento, un rappresentante della rete dei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali designato dal relativo Coordinamento, un esperto del Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli anabolizzanti animali e tre rappresentanti del Ministero della salute. Un decreto ministeriale ne nomina i componenti e ne disciplina il funzionamento entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Possono partecipare esperti di altri settori e rappresentanti delle forze di polizia; ai partecipanti non spettano compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Restano ferme le competenze di regioni, province autonome e aziende sanitarie locali previste dal d.lgs. 27/2021.
Campionamento e analisi
I campioni sono prelevati e analizzati secondo il regolamento (UE) 2017/625, il d.lgs. 27/2021, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, il PNR e le indicazioni operative del Ministero della salute. Le analisi sono effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali; in casi particolari possono essere affidate ad altri laboratori individuati dal Ministero, secondo quanto previsto dal d.lgs. 27/2021.
Gestione delle non conformità
Le azioni successive a una non conformità devono essere immediate e proporzionate al caso, per determinarne origine ed entità, accertare le responsabilità dell’operatore, farvi porre rimedio e impedirne il ripetersi, secondo il regolamento (UE) 2017/625, il PNR e le indicazioni ministeriali.
In caso di sospetta o accertata violazione delle norme UE o nazionali sulle sostanze farmacologicamente attive in animali vivi o prodotti di origine animale, l’autorità competente comunica la non conformità immediatamente e contestualmente, secondo le modalità del Piano annuale:
- alla regione, provincia autonoma o UVAC che ha disposto il campionamento;
- alla regione o provincia autonoma di origine, se diversa, e all’ASL competente per l’allevamento, affinché avviino le indagini;
- all’Istituto zooprofilattico sperimentale;
- alla direzione generale del Ministero competente in materia di igiene e sicurezza alimentare, indicando la componente del Piano interessata.
Per non conformità relative ad animali o prodotti destinati al consumo umano provenienti da Stati membri o paesi terzi, la comunicazione è inviata anche alla direzione generale ministeriale competente per la salute animale. In caso di contestazione si applicano le procedure previste dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. 27/2021.
Modifiche al d.lgs. 158/2006 e copertura finanziaria
Il decreto modifica il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158, sopprimendo dall’articolo 1 il riferimento alle misure di controllo su determinate sostanze e relativi residui negli animali vivi e nei loro prodotti e abrogando la lettera p) del comma 3 del medesimo articolo. Sono inoltre abrogati gli articoli 9, 11, 12 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo.
Le amministrazioni svolgono i compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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