DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 176
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntroduce nel Codice del consumo diritti e obblighi sulla riparazione dei beni acquistati dai consumatori, incluso l’obbligo di riparazione del fabbricante per categorie soggette a specifiche UE, informazioni precontrattuali, piattaforma e sanzioni. Modifica inoltre i rimedi per difetto di conformità. Le nuove regole su conformità e rimedi si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026; l’Osservatorio opera fino al riesame europeo della direttiva.
Recepimento delle norme UE sulla riparazione dei beni e modifica del Codice del consumo
Riparazione dei beni e tutela dei consumatori
Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 introducendo nel Codice del consumo una disciplina della riparazione e modificando le regole sulla conformità dei beni e sui relativi rimedi. Le disposizioni sulla riparazione riguardano i beni acquistati dai consumatori quando il difetto si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore; restano ferme le norme del decreto legislativo n. 142/2020.
Ambito e definizioni
Per la disciplina introdotta, il riparatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce professionalmente servizi di riparazione, inclusi fabbricanti, venditori e riparatori indipendenti o collegati. Il bene comprende beni mobili materiali, anche con contenuto o servizio digitale incorporato o interconnesso quando la sua assenza impedirebbe al bene di funzionare; sono esclusi acqua, gas ed energia elettrica.
L’obbligo di riparazione e le correlate norme sulle informazioni del fabbricante operano soltanto per i beni e nella misura in cui gli atti UE elencati nell’allegato II-decies prevedono specifiche di riparabilità. Queste comprendono, tra l’altro, requisiti di smontaggio e di accesso a ricambi, informazioni e strumenti.
Informazioni e preventivo del riparatore
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di riparazione, il riparatore può fornire, su supporto durevole e in tempi ragionevoli, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il modulo è gratuito. Se occorre una diagnostica per individuare il difetto, il tipo di intervento e stimarne il prezzo, il riparatore può addebitare i costi necessari, informandone il consumatore, ferme le altre disposizioni informative del Codice.
Il modulo deve descrivere in modo chiaro e comprensibile:
- identità e recapiti del riparatore e bene interessato;
- natura del difetto e riparazione proposta;
- prezzo oppure modalità di calcolo e prezzo massimo, se non ragionevolmente determinabile in anticipo;
- tempo necessario, luogo di consegna e periodo di validità;
- eventuale disponibilità e costo di un bene sostitutivo temporaneo;
- eventuali servizi accessori, come rimozione, installazione e trasporto, con i relativi costi;
- ogni informazione supplementare pertinente.
Le condizioni indicate non possono essere modificate dal riparatore per 30 giorni dalla consegna del modulo, salvo accordo per un periodo più lungo. Se il consumatore le accetta entro la validità, il servizio deve essere eseguito secondo tali condizioni. Se il riparatore non procede dopo l’accettazione, il consumatore ha diritto al rimborso dei costi di diagnostica sostenuti, ferme le altre tutele previste. Un modulo completo e accurato assolve gli specifici obblighi informativi su caratteristiche del servizio, identità e contatti, prezzo, modalità e tempi di esecuzione richiamati dal Codice del consumo e dalla normativa sui servizi e sul commercio elettronico.
Obbligo di riparazione del fabbricante
Su richiesta del consumatore, il fabbricante deve riparare i beni coperti dalle specifiche UE di riparabilità, a meno che la riparazione sia impossibile. Può affidare l’intervento a terzi. La riparazione deve essere gratuita o a prezzo ragionevole e completata entro un periodo ragionevole da quando il fabbricante prende possesso del bene, lo riceve o ne ottiene accesso. Per la durata dell’intervento può essere fornito un bene sostitutivo gratuito o a costo ragionevole, da restituire; se la riparazione è impossibile, può essere offerto un bene ricondizionato.
Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, l’obbligo ricade, nell’ordine, sul rappresentante autorizzato nell’UE, sull’importatore e, in mancanza di quest’ultimo, sul distributore; ciascuno può affidare la riparazione a terzi. I fabbricanti che mettono a disposizione ricambi e strumenti devono offrirli a prezzi ragionevoli che non scoraggino la riparazione. Fabbricanti e, ove applicabile, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori devono rendere accessibili gratuitamente, per tutta la durata dell’obbligo, informazioni sui propri servizi di riparazione e i relativi prezzi indicativi per le riparazioni ordinarie, tramite sito web ad accesso libero.
I fabbricanti non possono introdurre clausole o tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione, salvo giustificazioni legittime e oggettive, tra cui la tutela della proprietà intellettuale. Non possono impedire ai riparatori indipendenti l’uso di ricambi originali, di seconda mano, compatibili o stampati in 3D conformi ai requisiti applicabili, né rifiutare la riparazione per il solo fatto che vi siano stati precedenti interventi di altri soggetti. Restano salvi i requisiti specifici degli atti UE e le norme sulla proprietà intellettuale. Il consumatore conserva la facoltà di rivolgersi a qualsiasi riparatore di propria scelta.
Piattaforma e informazioni ai consumatori
Alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione possono registrarsi riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione partecipativa. L’utilizzo della sezione è gratuito per i consumatori.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è il punto di contatto nazionale con la Commissione europea: cura l’accesso per la registrazione, assiste la Commissione sul funzionamento della sezione e monitora i dati per individuare e rimuovere informazioni non valide secondo la normativa applicabile. Sezioni informative sui diritti e sui mezzi per farli valere, con collegamento alla piattaforma, devono essere pubblicate sui siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’AGCM e sul portale del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le informazioni sono accessibili anche attraverso eventuali siti nazionali collegati allo sportello digitale unico.
Imperatività e sanzioni
Sono nulli, a vantaggio del consumatore, i patti che escludono o derogano alla disciplina della riparazione o ne modificano gli effetti in suo danno; la nullità può essere rilevata d’ufficio. Il riparatore può comunque offrire condizioni più favorevoli.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione delle disposizioni sulle pratiche commerciali, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che viola gli obblighi relativi al modulo informativo, alla riparazione o alle informazioni sui servizi è soggetto, per ciascuna violazione, a una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, determinata considerando gravità, durata e condizioni economiche e patrimoniali. Nei casi di particolare gravità o recidiva i limiti minimo e massimo sono raddoppiati. L’AGCM accerta le violazioni d’ufficio o su istanza di soggetti o organizzazioni interessati, ne vieta la continuazione e ne elimina gli effetti; applica inoltre le procedure sanzionatorie richiamate dal Codice ed esercita le funzioni di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394. Il 50 per cento dei proventi è riassegnato a un fondo del Ministero delle imprese e del made in Italy per iniziative dirette a favorire il rispetto degli obblighi.
Conformità dei beni e rimedi
La conformità richiesta al bene comprende quantità e qualità, nonché durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza normalmente attese per beni dello stesso tipo, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche del venditore, del produttore o di altri soggetti della catena commerciale, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.
Quando la riparazione è scelta come rimedio per rendere conforme il bene, il periodo di responsabilità è esteso una volta di 12 mesi. Prima di fornire il rimedio, il venditore deve informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione del periodo di responsabilità. Riparazione e sostituzione devono essere gratuite, eseguite entro un periodo ragionevole da quando il venditore è informato del difetto e senza notevoli inconvenienti, tenendo conto della natura e della destinazione del bene. Durante la riparazione, in relazione alle caratteristiche della categoria e alla necessità di disporre continuativamente del bene, il venditore può fornire gratuitamente un bene sostitutivo, anche ricondizionato, da restituire; su richiesta esplicita del consumatore può adempiere all’obbligo di sostituzione fornendo un bene ricondizionato. L’AGCM accerta e sanziona le violazioni delle disposizioni del titolo sulla vendita di beni secondo le procedure del Codice e opera anche quale autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394.
Osservatorio nazionale sulla riparazione
È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un Osservatorio, operativo fino al riesame della direttiva (UE) 2024/1799 previsto dall’articolo 19 della direttiva. Sono invitati rappresentanti dei Ministeri competenti, dell’AGCM, dell’Unione delle Camere di commercio, di ENEA, ISTAT e ISPRA; fino a tre rappresentanti del CNCU e fino a tre rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dell’artigianato e delle PMI, della distribuzione moderna organizzata e della produzione industriale e manifatturiera. Possono essere invitati altri soggetti rappresentativi del settore.
L’Osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno e la segreteria è curata dal Ministero. Raccoglie dati sulla consistenza e sulle tendenze del settore, comprese quelle relative agli effetti del recepimento; rileva le principali criticità segnalate da consumatori e imprese e analizza e monitora le buone pratiche, contribuendo a diffonderle. La partecipazione non dà diritto a gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti e il funzionamento non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Decorrenza e copertura finanziaria
Le modifiche alle disposizioni del Codice del consumo su conformità, periodo di responsabilità e rimedi si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026. L’allegato II-decies, che individua gli atti UE rilevanti per le specifiche di riparabilità, è adeguato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy alle modifiche dell’allegato II della direttiva. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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