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Ordinanza

Ordinanza n. 16398/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione degli effetti: 1) del provvedimento Prot. n. 2256 del 24.07.2026 a firma del Responsabile dell'Ufficio Visti - Ambasciata d'Italia Yaoundé, con il quale è stata negato il visto di ingresso per motivi di studio al sig. Arnaud Donfack Tangang; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, non ben conosciuti.

Giustizia amministrativa202609820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dall’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia a Yaoundé

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, contestando il provvedimento e gli atti connessi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’Ambasciata aveva fondato il diniego sul rilievo di inautenticità della documentazione presentata a corredo della domanda; il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che il rilievo di inautenticità della documentazione appare privo di prova documentale e ha ordinato al Ministero di depositare l’integrale fascicolo istruttorio relativo alla pratica entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato la camera di consiglio del 25 novembre 2026 per l’ulteriore trattazione. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità, in tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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