Cassazione Penale, Sentenza n. 22342/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso nel delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 5 c.p., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe risposto alle censure sulla mancanza della condizione di procedibilità (asserita assenza dell'istanza di punizione nella querela) e sulla prescrizione del reato; contestava inoltre l'utilizzo delle intercettazioni e la loro capacità probatoria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver escluso la recidiva (che renderebbe prescritto il reato) e per il diniego della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che molte delle questioni sollevate non fossero state dedotte in sede d'appello e quindi costituissero profili di merito non proponibili per la prima volta in Cassazione (artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 c.p.p.). Quanto alla presunta mancanza della condizione di procedibilità, la Corte ha valutato che dal verbale di denuncia orale del 26/08/2016 emergeva chiaramente la volontà della persona offesa di chiedere la punizione (con la frase "espressamente la punizione del colpevole per i reati ravvisabili nella presente denuncia"), sicchè l'atto valeva come querela. Le doglianze sulla prescrizione non erano state dedotte in appello nei termini richiesti; inoltre la recidiva specifica e reiterata rilevata dal casellario (condanne per furto aggravato nel 2000, 2001, 2009 e successivamente nel 2019) ha impedito l'estinzione per prescrizione (termine destinato a spirare oltre il 2030). Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la mancata collaborazione efficace, l'assenza di comportamenti riparatori e la gravità del fatto. Conseguentemente il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale
artt. 56, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 5; art. 62-bis
Gli articoli sostengono la qualificazione del reato (furto aggravato, concorso nel reato) e l'art. 62-bis disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che le attenuanti generiche possono essere negate con adeguata motivazione richiamando elementi come la mancata collaborazione, l'assenza di riparazione e la gravità del fatto.
Codice di procedura penale
art. 173 disp. att.; artt. 606, comma 3 e 609, comma 2; art. 616
Art. 173 disp. att.: limiti all'oggetto dei motivi in Cassazione; artt. 606/609: non sono ammissibili in Cassazione questioni di merito o questioni non dedotte in appello; art. 616: alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna alle spese e alla ammenda, applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta profili di merito che non siano stati dedotti in appello: questioni sul fatto e sull'apprezzamento delle prove sono normalmente inammissibili se non affrontate nei gradi precedenti (art. 606 e 609 c.p.p.).
- La condizione di procedibilità per i reati perseguibili a querela può essere soddisfatta anche da un verbale di denuncia/denuncia orale che manifesti chiaramente la volontà della persona offesa di chiedere la punizione; non sono richieste formule rigide (principio del "favor querelae").
- Le eccezioni di prescrizione devono essere dedotte con specificità nel corso del processo: la mancata tempestiva e specifica deduzione può determinare l'inammissibilità dell'eccezione in Cassazione.
- La qualificazione della recidiva (specie se specifica e reiterata) incide sia sulla determinazione della pena sia sui termini di prescrizione: la recidiva può prolungare i termini e impedire l'estinzione per prescrizione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva, anche richiamando elementi decisivi quali la mancata collaborazione, l'assenza di riparazione e la gravità del fatto; il motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi criticamente con tali ragioni per essere efficace in sede di legittimità.
- Motivi generici o aspecifici sono destinati all'inammissibilità: l'impugnante deve articolare i rilievi in modo puntuale e collegato alla motivazione della decisione impugnata.
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