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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22342/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso nel delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 5 c.p., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe risposto alle censure sulla mancanza della condizione di procedibilità (asserita assenza dell'istanza di punizione nella querela) e sulla prescrizione del reato; contestava inoltre l'utilizzo delle intercettazioni e la loro capacità probatoria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver escluso la recidiva (che renderebbe prescritto il reato) e per il diniego della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che molte delle questioni sollevate non fossero state dedotte in sede d'appello e quindi costituissero profili di merito non proponibili per la prima volta in Cassazione (artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 c.p.p.). Quanto alla presunta mancanza della condizione di procedibilità, la Corte ha valutato che dal verbale di denuncia orale del 26/08/2016 emergeva chiaramente la volontà della persona offesa di chiedere la punizione (con la frase "espressamente la punizione del colpevole per i reati ravvisabili nella presente denuncia"), sicchè l'atto valeva come querela. Le doglianze sulla prescrizione non erano state dedotte in appello nei termini richiesti; inoltre la recidiva specifica e reiterata rilevata dal casellario (condanne per furto aggravato nel 2000, 2001, 2009 e successivamente nel 2019) ha impedito l'estinzione per prescrizione (termine destinato a spirare oltre il 2030). Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la mancata collaborazione efficace, l'assenza di comportamenti riparatori e la gravità del fatto. Conseguentemente il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 56, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 5; art. 62-bis

    Gli articoli sostengono la qualificazione del reato (furto aggravato, concorso nel reato) e l'art. 62-bis disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che le attenuanti generiche possono essere negate con adeguata motivazione richiamando elementi come la mancata collaborazione, l'assenza di riparazione e la gravità del fatto.

  • Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att.; artt. 606, comma 3 e 609, comma 2; art. 616

    Art. 173 disp. att.: limiti all'oggetto dei motivi in Cassazione; artt. 606/609: non sono ammissibili in Cassazione questioni di merito o questioni non dedotte in appello; art. 616: alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna alle spese e alla ammenda, applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta profili di merito che non siano stati dedotti in appello: questioni sul fatto e sull'apprezzamento delle prove sono normalmente inammissibili se non affrontate nei gradi precedenti (art. 606 e 609 c.p.p.).
  • La condizione di procedibilità per i reati perseguibili a querela può essere soddisfatta anche da un verbale di denuncia/denuncia orale che manifesti chiaramente la volontà della persona offesa di chiedere la punizione; non sono richieste formule rigide (principio del "favor querelae").
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere dedotte con specificità nel corso del processo: la mancata tempestiva e specifica deduzione può determinare l'inammissibilità dell'eccezione in Cassazione.
  • La qualificazione della recidiva (specie se specifica e reiterata) incide sia sulla determinazione della pena sia sui termini di prescrizione: la recidiva può prolungare i termini e impedire l'estinzione per prescrizione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva, anche richiamando elementi decisivi quali la mancata collaborazione, l'assenza di riparazione e la gravità del fatto; il motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi criticamente con tali ragioni per essere efficace in sede di legittimità.
  • Motivi generici o aspecifici sono destinati all'inammissibilità: l'impugnante deve articolare i rilievi in modo puntuale e collegato alla motivazione della decisione impugnata.

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