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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8118 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR delle Marche, che aveva annullato il recupero fiscale relativo alla deduzione di costi per operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e aveva applicato soltanto una sanzione di 258 euro. Secondo l'Agenzia, la mancata indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi comportava l'applicazione della sanzione proporzionale prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che la dichiarazione integrativa presentata dopo la verifica fiscale non poteva produrre effetti sananti. La contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato la validità dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto quello incidentale della contribuente. Ha riconosciuto che, in applicazione retroattiva del regime introdotto dalla L. n. 296/2006, i costi relativi a operazioni con soggetti esteri residenti in Paesi black list restano deducibili se il contribuente dimostra l'effettività dell'attività e delle operazioni e l'effettivo interesse economico, condizioni ritenute sussistenti nel caso concreto. Tuttavia, la mancata indicazione separata dei costi costituisce una violazione formale sanzionabile con il 10% delle spese e dei componenti negativi non indicati, entro i limiti minimi e massimi di legge. La dichiarazione integrativa presentata dopo la notifica del processo verbale di constatazione non è stata ritenuta idonea a evitare la sanzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando dovuta la sanzione proporzionale. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 110, commi 10 e 11, T.U.I.R.

    L'impresa estera svolgeva una prevalente ed effettiva attività commerciale o le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico ed avevano avuto concreta esecuzione.

    La deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list dipende dalla prova dell'effettività dell'attività dell'impresa estera e delle operazioni, nonché dell'effettivo interesse economico, non dalla sola indicazione separata dei costi.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 8, comma 3-bis

    Sanzione pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con soglia minima di 500 euro e massima di 50.000 euro.

    La mancata indicazione separata dei costi costituisce un illecito formale autonomamente sanzionabile, anche quando i costi siano sostanzialmente deducibili.

  • L. n. 296/2006, art. 1, commi 301, 302 e 303

    Il comma 303 dispone l'applicabilità del nuovo regime anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, purché sia fornita la prova richiesta dall'art. 110, comma 11, T.U.I.R.

    La disciplina più favorevole, che ha eliminato l'indeducibilità automatica dei costi black list e ha previsto una sanzione formale, si applica retroattivamente alle violazioni anteriori quando risultano provate l'effettività delle operazioni e le altre condizioni sostanziali.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8

    Dichiarazione integrativa.

    La dichiarazione integrativa non può produrre effetti utili dopo la notifica di una contestazione o del processo verbale relativo alla violazione, poiché non può diventare uno strumento per eludere le sanzioni già contestate.

  • Art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riguardare uno dei motivi tassativamente previsti dalla norma.

    È inammissibile un motivo di ricorso incidentale che contesti direttamente la validità dell'avviso di accertamento senza denunciare uno specifico vizio della sentenza impugnata riconducibile ai motivi previsti per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria sostituisce una conseguenza sostanziale più grave, come l'indeducibilità, con una sanzione formale, il regime più favorevole può applicarsi retroattivamente se la legge lo prevede e se sono dimostrate le condizioni sostanziali richieste.
  • La deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata richiede documentazione idonea a provare l'effettività delle operazioni, l'attività dell'impresa estera e l'interesse economico dell'operazione.
  • L'omessa indicazione separata di costi deducibili può comportare una sanzione autonoma, anche se non vi è evasione d'imposta e anche se il contribuente ha agito in buona fede.
  • Una dichiarazione integrativa presentata dopo l'avvio della verifica o dopo la contestazione della violazione, di regola, non elimina la responsabilità sanzionatoria.
  • Nel ricorso per cassazione occorre censurare uno specifico errore della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre direttamente contestazioni rivolte all'atto amministrativo originario.

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