Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9077/2026 - Roma, Sezione 4T

per la condanna del CONI, della FIGC e della Lega PRO, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Signor Edoardo Comito per effetto dei provvedimenti emanati dagli Organi di Giustizia Sportiva, come di seguito individuati: a) la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, n. 122/TFN-SD 2019/2020 del 5 marzo 2020, reg. prot. 148/TFN-SD (doc. 1); b) la decisione della Corte Federale d'Appello – SS.UU. – della FIGC n. 80/2019-2020 Registro Decisioni resa in data 25 giugno 2020 e notificata il successivo 26 giugno, con cui è stato respinto il ricorso proposto dal Comito avverso la decisione sub a) (doc. 2); c) la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 108, prot. n. 01455/2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso RG n. 59/2020 proposto dal Signor Comito avverso la decisione ut supra sub b) (doc. 3); d) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il deferimento del Procuratore Federale n. 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell'11 febbraio 2020 a carico del ricorrente (doc. 4) e tutti i prodromici atti dell'indagine della Procura Federale della F.I.G.C; nonché, in via subordinata, per l'accertamento dell'illegittimità, anche ai fini caducatori, della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 108, prot. n. 01455/2021, notificata al ricorrente in data 1° dicembre 2021 (doc. 5), con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Signor Comito avverso la decisione ut supra sub b) e di tutti gli atti e provvedimenti ivi impugnati, nonché prodromici e connessi e, segnatamente la decisione della Corte Federale d'Appello – SS.UU. – della FIGC n. 80/2019-2020 Registro Decisioni resa in data 25 giugno 2020 e notificata il successivo 26 giugno, (doc. 6); la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, n. 122/TFN-SD 2019/2020 del 5 marzo 2020, reg. prot. 148/TFN-SD (cfr. doc. 1); il deferimento del Procuratore Federale n. 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell'11 febbraio 2020 a carico del ricorrente (cfr. doc. 4) e tutti i prodromici atti dell'indagine della Procura Federale della F.I.G.C.

Giustizia amministrativa202201430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: decisioni degli organi di giustizia sportiva FIGC e CONI, culminate nella sanzione pecuniaria di 35.000 euro, nonché gli atti del procedimento disciplinare e il deferimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (enti dell'ordinamento sportivo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto in via principale la condanna del CONI, della FIGC e della Lega PRO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalle decisioni degli organi di giustizia sportiva che avevano accertato la sua responsabilità per tre violazioni: omessa comunicazione del mutamento della compagine societaria entro il termine previsto; omessa trasmissione della documentazione sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria relativi all'acquisizione di una partecipazione societaria superiore al 10%; mancata presentazione a un'audizione della Procura Federale. Il ricorrente ha sostenuto che il termine per la comunicazione decorresse dall'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese e non dalla stipula, che egli non fosse obbligato all'adempimento in quanto non legale rappresentante della società acquirente e che, al momento dell'audizione, non rivestisse più cariche in società affiliate. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per avere riproposto questioni di fatto già esaminate, lamentando violazione delle norme federali, del giusto procedimento, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché degli artt. 2470 e 2475-bis c.c. In via subordinata ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, anche a fini caducatori, della decisione del Collegio di Garanzia e degli atti presupposti. Quanto al danno, ha richiesto il rimborso della sanzione di 35.000 euro, delle spese legali di 12.310,77 euro e dei compensi da amministratore asseritamente non percepiti per 32.400 euro, oltre ai danni non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto improcedibile la domanda caducatoria subordinata, poiché le sanzioni disciplinari sportive e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare rientrano nella riserva dell'ordinamento sportivo prevista dal d.l. 220/2003. Il giudice amministrativo può conoscere tali sanzioni soltanto in via incidentale e indiretta, quando siano rilevanti per decidere una domanda risarcitoria. La domanda risarcitoria è stata esaminata ma dichiarata infondata. Il TAR ha ritenuto legittima la decisione del Collegio di Garanzia, il quale aveva correttamente escluso la possibilità di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito mediante la riproposizione di questioni fattuali. Nel merito, ha ritenuto corretto far decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione dell'acquisizione della partecipazione dal perfezionamento e dall'efficacia tra le parti del contratto di cessione, non dall'iscrizione nel Registro delle imprese, che rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi. Ha inoltre ritenuto che l'obbligo di presentare la documentazione sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria gravasse anche sul ricorrente, quale amministratore intervenuto nella stipula insieme agli altri componenti dell'organo amministrativo, e che la successiva cessazione dalla carica non escludesse l'obbligo di comparire all'audizione relativa a fatti commessi quando il soggetto possedeva la qualifica rilevante per l'ordinamento sportivo. Infine, il TAR ha escluso la responsabilità risarcitoria anche perché il ricorrente non aveva provato in modo concreto il danno, il nesso causale e la colpa dell'amministrazione; il risarcimento non costituisce conseguenza automatica dell'illegittimità o dell'annullamento di un provvedimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.l. 220/2003

    “osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”; “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”; “ogni altra controversia”

    Le controversie disciplinari sportive sono riservate agli organi dell'ordinamento sportivo; le controversie con rilevanza anche nell'ordinamento statale possono essere portate davanti al giudice amministrativo, esauriti i gradi della giustizia sportiva, ma la cognizione delle sanzioni disciplinari è ammessa solo incidentalmente e ai fini della domanda risarcitoria.

  • art. 3 d.l. 220/2003

    “ogni altra controversia”

    Attribuisce al giudice amministrativo la tutela delle controversie non riservate alla giustizia sportiva, incluse quelle connesse all'ordinamento sportivo e rilevanti per l'ordinamento statale, dopo il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.

  • art. 15, comma 7, NOIF

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di comunicazione del mutamento della compagine societaria e degli adempimenti connessi all'acquisizione di partecipazioni.

  • art. 2475-bis c.c.

    La rappresentanza della società a responsabilità limitata spetta agli amministratori; nel caso esaminato, la partecipazione degli amministratori alla stipula comportava anche l'obbligo di adempiere agli oneri documentali previsti dalla disciplina sportiva.

  • art. 22, comma 1, CGS FIGC

    L'obbligo di presentarsi all'audizione deve essere valutato con riferimento alla qualifica posseduta all'epoca dei fatti contestati; la cessazione successiva dell'attività non consente di sottrarsi agli accertamenti relativi a condotte pregresse.

  • art. 54 CGS FIGC

    Il Collegio di Garanzia opera quale organo di legittimità e non può essere investito di una nuova valutazione dei fatti già esaminati dagli organi federali di merito.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie in vista dell'udienza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 49/2011

    La giustizia amministrativa può conoscere incidentalmente e indirettamente delle sanzioni disciplinari sportive quando ciò sia necessario per decidere una domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Le sanzioni disciplinari sportive e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sono riservati alla giustizia sportiva; il giudice amministrativo non può pronunciarne direttamente la caducazione, ma può valutarli incidentalmente e indirettamente quando debba decidere una domanda risarcitoria, dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.
  • Il giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport è un giudizio di legittimità e non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione o rivalutazione dei fatti già accertati dagli organi federali di merito.
  • Quando una disciplina sportiva collega un termine all'acquisizione di una partecipazione societaria, il termine decorre dal perfezionamento e dall'efficacia del negozio tra le parti, non dalla successiva iscrizione nel Registro delle imprese, che rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi.
  • L'obbligo di adempiere agli oneri documentali previsti dalla disciplina sportiva può gravare sugli amministratori che partecipano alla stipula dell'operazione societaria, anche quando la rappresentanza formale della società sia attribuita a uno specifico legale rappresentante.
  • La successiva cessazione dalla carica o dall'attività rilevante per l'ordinamento sportivo non esclude l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti relativi a fatti commessi quando il soggetto possedeva la qualifica richiesta.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova della lesione, del danno effettivo, del nesso causale e almeno della colpa dell'amministrazione; il risarcimento non consegue automaticamente all'illegittimità o all'annullamento di un provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e riparto
RamiSportResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.