Deliberazione n. 21 del 16/01/2026
Provvedimento del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione, sulla piattaforma, di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’Autorità conferma l’ordine di adozione immediata di misure volte a evitare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie, per dodici mesi e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è adottato e ratificato in tempi molto rapidi, in coerenza con il procedimento speciale previsto per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn.
Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn. Il procedimento trae origine dalla segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di questo tipo e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Fatti e origine del procedimento
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram, indicando il rischio di circolazione di contenuti rientranti nella definizione normativa di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e ritenuta compatibile con la disciplina di cui all’art. 144-bis del Codice.
Provvedimento d’urgenza adottato il 9 gennaio 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha quindi disposto d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il provvedimento dirigenziale è stato trasmesso al gestore della piattaforma il 9 gennaio 2026. Preso atto anche delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza nella riunione del 16 gennaio 2026, confermando integralmente gli ordini impartiti a Telegram FZ-LLC.
Esito
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma un intervento urgente di natura inibitoria e conservativa finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale evidenza probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite una piattaforma digitale senza il proprio consenso, rientrando nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Intervento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 9 gennaio 2026 un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC. In particolare ha ordinato l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha imposto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
Alla piattaforma è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 16 gennaio 2026, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 9 gennaio 2026, confermando così gli ordini impartiti a Telegram FZ-LLC.
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