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Legge

L.R. Calabria 18/2001

Interventi urgenti nel settore del trasporto.

Normativa regionaleL.R. Calabria 18/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in via transitoria e limitatamente ai contributi d’esercizio 2000-2001, i criteri di calcolo ed erogazione dei contributi alle aziende di trasporto pubblico locale autorizzate in Calabria, con fasce chilometriche, centri di costo e quote aggiuntive. Prevede inoltre misure di riorganizzazione dei servizi per le imprese sotto 600.000 km annui e la possibile revoca/assegnazione ad altri soggetti se non si adeguano entro il 31 ottobre 2001. Abrogata dal 10 agosto 2011.

Interventi urgenti nel trasporto pubblico locale

Interventi urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

La legge regionale disciplina, per la Calabria, una fase transitoria di calcolo dei contributi d’esercizio destinati alle aziende pubbliche e private che eserciscono servizi di trasporto locale autorizzati. L’intervento è collegato all’attuazione della disciplina regionale del 1999 ed è oggi privo di utilità applicativa, anche perché la legge è stata abrogata.

Ambito di applicazione e finalità

La norma interviene “nelle more” dell’attuazione della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, e si applica ai contributi d’esercizio previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 per i servizi di trasporto locale autorizzati. I contributi sono riconosciuti nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e con l’obiettivo di assicurare efficienza e qualità dei servizi.

Criteri per il calcolo dei contributi

Il calcolo dei contributi avviene sulla base di fasce dimensionali determinate dalla percorrenza annua espressa in bus/km e di cinque centri di costo:

  • personale;
  • trazione;
  • manutenzione;
  • ammortamenti;
  • servizi generali.

Per i servizi provinciali e regionali sono previste sei fasce di percorrenza annua:

  • fino a 600.000 km;
  • oltre 600.000 e fino a 1.200.000 km;
  • oltre 1.200.000 e fino a 2.400.000 km;
  • oltre 2.400.000 e fino a 3.600.000 km;
  • oltre 3.600.000 km;
  • fascia speciale per i collegamenti tra Cosenza e l’Università della Calabria e tra Cosenza e Quattromiglia di Rende, considerati area omogenea con caratteristiche assimilabili a quelle urbane.

Per i servizi urbani sono previste quattro fasce:

  • fino a 500.000 km;
  • oltre 500.000 e fino a 1.000.000 km;
  • oltre 1.000.000 e fino a 2.000.000 km;
  • oltre 2.000.000 km.

La fascia speciale di cui sopra incide solo sul calcolo della base del costo del personale; per gli altri centri di costo si applicano le ordinarie fasce chilometriche.

Determinazione dei singoli centri di costo

Per il personale si riconosce un costo annuo convenzionale di lire 62.500.000 per unità di movimento, con parametri diversi per tipologia di servizio e fascia di percorrenza:

  • servizi provinciali e regionali: un’unità ogni 36.000 bus/km annui, con incrementi dal 4% al 22% secondo la fascia; per la fascia speciale un’unità ogni 25.000 bus/km, con ulteriore incremento del 20% per le aziende oltre 2.400.000 bus/km;
  • servizi urbani: un’unità ogni 20.000 bus/km annui, con incrementi dal 5% al 22% secondo la fascia.

Per trazione, manutenzione e ammortamento il riferimento è un autobus convenzionale di 12 metri:

  • per i servizi provinciali e regionali il costo convenzionale è di lire 470.000.000, da ammortizzare in 12 anni, con un veicolo ogni 36.000 bus/km annui;
  • per i servizi urbani il costo convenzionale è di lire 400.000.000, da ammortizzare in 12 anni, con un veicolo ogni 33.000 bus/km annui.

Il costo della trazione è fissato in:

  • 880 lire per bus/km per i servizi provinciali e regionali;
  • 1.056 lire per bus/km per i servizi urbani.

Il costo della manutenzione è fissato in:

  • 576 lire per bus/km per i servizi provinciali e regionali, con incrementi del 3%, 8%, 14% e 20% per seconda, terza, quarta e quinta fascia;
  • 691 lire per bus/km per i servizi urbani.

Il costo degli ammortamenti è pari a un dodicesimo del costo del parco aziendale convenzionale e si applica alle aziende di trasporto urbano; per i servizi provinciali e regionali si applica sopra determinate soglie di percorrenza, con incrementi dal 2% al 14% in relazione alla fascia.

Il costo dei servizi generali è determinato in percentuale sulla somma dei costi precedenti:

  • per i servizi provinciali e regionali: 2%, 6%, 15%, 19% e 21% nelle varie fasce;
  • per i servizi urbani: 4%, 8%, 20% e 21% nelle quattro fasce.

Quote aggiuntive per gli anni 2000 e 2001

Per i soli anni 2000 e 2001 la legge introduce misure compensative temporanee:

  • alle aziende provinciali e regionali della prima fascia spetta una quota aggiuntiva del 25% del contributo chilometrico; il relativo onere è compensato con detrazioni proporzionali sulle altre fasce della stessa tipologia;
  • alle stesse aziende spetta inoltre una quota aggiuntiva del 10%; tale onere è detratto solo dalle aziende con percorrenza annua superiore a 2.400.000 km, in proporzione alle percorrenze;
  • alle aziende provinciali e regionali della seconda fascia, se presenti alla data di approvazione della legge, spetta un’ulteriore quota aggiuntiva del 10%.

Modalità di erogazione e limiti finanziari

I contributi sono erogati entro il limite massimo del disavanzo calcolato come differenza tra il costo complessivo dei servizi programmati e un ricavo presunto fissato al 35% del costo medesimo. L’erogazione avviene in trimestralità anticipate sulla base di un piano di riparto:

  • da approvare entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
  • per il 2000 e il 2001, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Riorganizzazione dei servizi sotto i 600.000 km annui

La Giunta regionale è tenuta ad adottare un atto di indirizzo per assegnare ad altre imprese, previa razionalizzazione, gli autoservizi gestiti da aziende con percorrenza annua complessiva inferiore a 600.000 km. L’atto deve prevedere iniziative volte a integrare nei servizi delle imprese subentranti quelli già svolti dalle imprese uscenti, puntando a maggiore economia ed efficienza, migliore offerta all’utenza e più razionale uso delle risorse.

L’atto deve comunque eliminare eventuali sovrapposizioni di percorrenza tra servizi o tratte gestite da imprese diverse che generino diseconomie.

Adeguamento societario e revoca delle concessioni

La legge sostituisce la disciplina regionale del 1999 prevedendo che le imprese interessate, se non esercitano entro il 31 ottobre 2001 la facoltà prevista dalla normativa precedente, possano continuare a operare solo se si associano con altre imprese in una forma societaria di capitale prevista dal codice civile, anche mediante ATI, realizzando una gestione unitaria di servizi superiori a 600.000 km annui nell’ambito di servizi limitrofi e finitimi.

Se le imprese non si avvalgono neppure della possibilità di associarsi:

  • l’ente concedente può revocare la concessione;
  • non è dovuto alcun contributo;
  • i servizi possono essere assegnati ad altra impresa, previa razionalizzazione e nel rispetto dell’atto di indirizzo regionale.

Stato di vigenza

La legge è stata espressamente abrogata dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. Inoltre, il suo contenuto è strettamente legato a esercizi e adempimenti risalenti al 2000-2001, quindi oggi non presenta applicazione pratica.

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