L.R. Calabria 20/2001
Affidamento all’INPS dell’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale attribuisce alla Regione la competenza sulla concessione dei nuovi trattamenti economici per invalidi civili e ne affida lo svolgimento all’INPS tramite convenzione, sulla base delle intese Stato-Regioni. Prevede inoltre un organismo di coordinamento e verifica per tutelare tempi e procedure, con copertura finanziaria nei limiti delle risorse trasferite dai DPCM attuativi.
Affidamento all’INPS della concessione dei trattamenti economici per invalidi civili
Affidamento all’INPS della concessione dei trattamenti economici per invalidi civili
La legge disciplina, per la Regione indicata in intestazione, l’organizzazione della funzione amministrativa di concessione dei nuovi trattamenti economici in favore degli invalidi civili. La scelta normativa è quella di mantenere in capo alla Regione la competenza, ma di avvalersi operativamente dell’INPS per lo svolgimento delle attività concessorie.
Ambito della funzione e soggetti coinvolti
La funzione amministrativa riguarda i nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili richiamati dall’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998. La Regione si avvale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la gestione della funzione concessoria prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Sono quindi coinvolti:
- la Regione, titolare della funzione amministrativa;
- l’INPS, incaricato dello svolgimento operativo;
- la Giunta regionale, chiamata ad approvare lo schema di convenzione;
- il Consiglio regionale e gli organismi rappresentativi interessati, per la composizione dell’organismo di coordinamento e verifica.
Convenzione con l’INPS e contenuti operativi
L’affidamento all’INPS avviene mediante uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale, costruito sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nella convenzione devono essere definite:
- le modalità di svolgimento delle attività;
- le sedi operative;
- le risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alla sede regionale dell’INPS;
- le forme e le modalità di trasferimento secondo i provvedimenti attuativi del DPCM 26 maggio 2000.
La disciplina rinvia quindi ai meccanismi attuativi statali previsti per il trasferimento delle funzioni e delle risorse.
Legittimazione passiva
Alla Regione è riconosciuta la titolarità della funzione, ma l’INPS viene anche investito della legittimazione passiva prevista dal comma 3 dell’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998. In tal modo l’istituto assume rilievo diretto anche sul piano contenzioso connesso all’esercizio della funzione concessoria.
Organismo di coordinamento e verifica
Per garantire il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, soprattutto in relazione a tempi e procedure concessorie già previsti dalla normativa di settore, la legge istituisce un organismo di coordinamento e verifica.
L’organismo è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:
- tre dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta e/o del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di coordinamento e in possesso, o già in possesso, della carica di dirigente generale;
- tre componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria;
- tre componenti in rappresentanza dei patronati.
Tutti i componenti sono scelti previa consultazione con gli organismi interessati.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla disposizione sono coperti nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 112/1998 in materia di invalidi civili. La legge non introduce una autonoma copertura aggiuntiva, ma si colloca entro il perimetro delle risorse statali trasferite per l’esercizio della funzione.
Portata temporale e attualità della disciplina
La legge non prevede un termine di efficacia limitato, ma la disciplina è connessa a un assetto organizzativo e finanziario riferito al trasferimento di funzioni e risorse previsto dalla normativa statale del 1998-2000. Per la sua natura di disposizione organizzativa e per il forte rinvio a un contesto ormai risalente, l’atto ha oggi scarso rilievo applicativo ed è da considerarsi sostanzialmente superato nei fatti.
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