L.R. Calabria 25/2001
Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale integra la L.R. 13 maggio 1996, n. 8, ampliando i requisiti per incarichi nelle strutture del Consiglio regionale, ridefinendo il supporto alle strutture speciali e ai gruppi consiliari, istituendo una Struttura ausiliaria e prevedendo procedure concorsuali riservate a determinati collaboratori. Le nuove regole operano dall’entrata in vigore della legge, con termini di 30 giorni per fissare le modalità concorsuali.
Integrazioni alla disciplina del Consiglio regionale e del personale delle strutture speciali e dei gruppi consiliari
Integrazioni alla disciplina del personale e delle strutture del Consiglio regionale
La legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25 interviene sulla L.R. 13 maggio 1996, n. 8, per disciplinare in modo più dettagliato l’accesso e l’assegnazione di personale alle strutture speciali del Consiglio regionale, ai gruppi consiliari e alla nuova Struttura ausiliaria. La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione e contiene anche norme transitorie riferite alla situazione esistente all’entrata in vigore della legge.
Requisiti per incarichi e collaborazioni nelle strutture speciali
Vengono ampliati i requisiti soggettivi per il conferimento di taluni incarichi e collaborazioni nell’ambito del Consiglio regionale.
- Possono rientrare tra i soggetti utilizzabili non solo i dirigenti, ma anche il personale di carriera direttiva, purché in possesso di diploma di laurea.
- Anche i soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione possono essere impiegati, purché in possesso di diploma di laurea.
La modifica riguarda la disciplina previgente sull’organizzazione e sul personale delle strutture interne del Consiglio regionale.
Supporto alle strutture speciali dell’Ufficio di Presidenza
Per le strutture speciali è previsto un supporto stabile composto da due unità di personale, con un limite massimo di livello non superiore alla categoria D1.
- Le due unità assegnate possono essere entrambe estranee alla Pubblica Amministrazione.
- L’assegnazione avviene secondo le modalità già previste dalla disciplina richiamata dalla legge.
Collaboratori-esperti e trattamento economico
La legge consente, per le strutture interessate, l’impiego non solo di un collaboratore-esperto ma anche di due collaboratori-esperti.
- In caso di scelta di due collaboratori, a ciascuno spetta il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore unico.
- La previsione si innesta sulla disciplina già vigente del trattamento economico del collaboratore-esperto.
Assunzione del personale già in servizio presso strutture speciali e gruppi consiliari
La norma introduce una procedura di stabilizzazione/assunzione, previo concorso per titoli ed esami, per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione che si trovava già in rapporto di diritto privato con talune strutture alla data di entrata in vigore della legge, purché il rapporto fosse stato instaurato prima dell’approvazione della legge da parte del Consiglio regionale.
Le strutture interessate sono:
- Strutture speciali dell’Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Gabinetto;
- Commissioni permanenti;
- Commissioni speciali;
- Commissione Ufficio del Piano;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Gruppi consiliari.
L’assunzione può avvenire nella dotazione organica del Consiglio regionale oppure nella Struttura ausiliaria, in misura non superiore a una unità per ciascuna struttura speciale.
La stessa possibilità è estesa anche a chi abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella Struttura speciale dell’Ufficio di Presidenza.
L’Ufficio di Presidenza deve fissare termini e modalità concorsuali entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Istituzione della Struttura ausiliaria
Viene istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi consiliari e alle strutture speciali del Consiglio, con la finalità di rendere più efficiente l’interazione tra gli organi istituzionali e tali articolazioni organizzative.
Reclutamento e fase di prima applicazione
Il personale della Struttura ausiliaria è reclutato mediante concorso per titoli ed esami. In sede di prima applicazione possono partecipare:
- i soggetti che, all’entrata in vigore della legge, abbiano in corso un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari, instaurato prima dell’approvazione della legge da parte del Consiglio regionale;
- i soggetti che abbiano maturato almeno 4 anni di collaborazione nella precedente legislatura.
In entrambi i casi i rapporti devono risultare comprovati dai versamenti degli oneri contributivi, erariali e/o previdenziali.
Criteri di assegnazione ai gruppi consiliari
L’Ufficio di Presidenza deve stabilire tempi e modalità concorsuali entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il numero massimo dei vincitori per ciascun gruppo è così regolato:
- fino a 4 consiglieri: massimo 1 unità per gruppo;
- più di 4 consiglieri: massimo 2 unità per gruppo.
Successivamente, l’Ufficio di Presidenza assegna prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi secondo la tabella indicata dalla norma:
- gruppi fino a 2 consiglieri: 1 unità;
- gruppi fino a 4 consiglieri: 2 unità;
- gruppi oltre 4 consiglieri: 3 unità.
Personale in eccedenza
L’eventuale personale della Struttura ausiliaria che risulti eccedente dopo l’espletamento delle procedure è assegnato dall’Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, come supporto funzionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono posti a carico delle disponibilità esistenti sul Capitolo 4, articolo 270, del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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