L.R. Calabria 26/2001
Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, recante: ‘Norme sul
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 26/2001 modifica la disciplina delle strutture speciali prevedendo che gli uffici di gabinetto del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale siano equiparati alle strutture speciali, con la sola eccezione di articolazione e composizione numerica. Inoltre, i consiglieri regionali non titolari di strutture speciali possono avvalersi di una struttura con personale pari al 50% di quella dei presidenti dei gruppi consiliari, e comunque non oltre due unità.
Equiparazione degli uffici di gabinetto alle strutture speciali e disciplina delle strutture per consiglieri regionali
Modifiche alla disciplina delle strutture speciali della Regione Calabria
La legge regionale Calabria 29 ottobre 2001, n. 26 interviene sulla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, relativa al riordino e al funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria. La disciplina risultante estende l’equiparazione agli uffici di gabinetto e regola l’accesso a una struttura speciale per i consiglieri regionali non titolari di una propria struttura.
Equiparazione degli uffici di gabinetto alle strutture speciali
Gli uffici di gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono equiparati, a tutti gli effetti, alle rispettive strutture speciali del Consiglio e della Giunta. Questa equiparazione comporta l’applicazione della medesima disciplina prevista per le strutture speciali, con una sola eccezione: non si applicano le regole relative all’articolazione interna e alla composizione numerica.
Strutture speciali per i consiglieri regionali non titolari
I consiglieri regionali che non siano già titolari di una struttura speciale possono comunque avvalersi di una struttura speciale propria. La dotazione numerica di tale struttura è fissata in misura pari al 50 per cento di quella prevista per i presidenti dei gruppi consiliari e, in ogni caso, non può superare le due unità.
Ambito applicativo
La modifica opera nell’ambito dell’organizzazione degli organi regionali della Calabria e riguarda esclusivamente il funzionamento delle strutture speciali regionali e degli uffici di gabinetto indicati dalla norma.
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