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Legge

L.R. Puglia 12/2002

Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "S. Pio V".

Normativa regionaleL.R. Puglia 12/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce l’Istituto di studi politici “S. Pio V” come ente di interesse regionale in Puglia, per la sua rilevanza sociale e formativa. L’Istituto può svolgere iniziative su temi pugliesi o in Puglia, presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e la legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

Riconoscimento dell’Istituto di studi politici “S. Pio V” come ente di interesse regionale

Riconoscimento dell’Istituto “S. Pio V” come ente di interesse regionale

La legge della Puglia riconosce l’Istituto di studi politici “S. Pio V” quale ente di interesse regionale, valorizzandone la rilevanza sociale e formativa. Il provvedimento disciplina anche le linee generali delle attività che l’Istituto può promuovere sul territorio regionale o in relazione a temi pugliesi.

Finalità e ambito delle iniziative

L’Istituto è indicato come soggetto volto a sviluppare, soprattutto tra i giovani, la consapevolezza sui grandi problemi sociali e sullo sviluppo tecnologico. Per il perseguimento delle proprie finalità, può promuovere in Puglia o su temi relativi alla Puglia:

  • conferenze, congressi e seminari di studi, anche per favorire scambi di studio ed esperienze scientifiche;
  • pubblicazioni di studi e ricerche;
  • ricerche di carattere scientifico;
  • corsi di perfezionamento, secondo la normativa vigente;
  • borse di studio;
  • assegni a dottori di ricerca o laureati con curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Programmazione e rendicontazione dell’attività

L’Istituto, in coerenza con le proprie finalità, predispone il programma delle iniziative da realizzare. È inoltre previsto un obbligo di trasmissione annuale alla Giunta regionale di una relazione dettagliata sull’attività svolta.

Profili finanziari

La legge esclude nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Non sono quindi previsti contributi o stanziamenti regionali specifici nel testo della legge.

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