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Legge

L.R. Puglia 10/2002

Disciplina dei controlli - Adeguamento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3

Normativa regionaleL.R. Puglia 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 10/2002 adegua l’ordinamento alla riforma costituzionale del 2001: sopprime il Comitato regionale di controllo, fa cessare i controlli preventivi di legittimità sugli atti di enti locali, enti regionali, altri enti pubblici e IPAB, demanda alla Giunta la vigilanza sugli enti regionali tramite regolamento e regola il trasferimento del personale entro 30 giorni.

Disciplina dei controlli amministrativi nella Regione Puglia

Disciplina dei controlli amministrativi nella Regione Puglia

La legge regionale adegua l’assetto dei controlli agli effetti della riforma costituzionale del 2001 nel territorio della Puglia. Elimina il precedente sistema di controllo preventivo sugli atti e ridisegna la sola attività di vigilanza residua in capo alla Giunta regionale.

Soppressione del Comitato regionale di controllo

Viene soppresso il Comitato regionale di controllo, istituito dalla precedente legge regionale n. 22 del 1994. Con questa scelta l’ordinamento regionale supera il modello di controllo sugli atti degli enti locali e degli altri organismi interessati.

Cessazione dei controlli preventivi di legittimità

Cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità che erano stati attribuiti al Comitato regionale di controllo da leggi statali e regionali. La cessazione riguarda:

  • gli atti degli enti locali;
  • gli atti degli enti regionali;
  • gli atti degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il perseguimento di fini propri della stessa.

Cessano inoltre i controlli di legittimità sugli atti delle IPAB. La disciplina, quindi, esclude la permanenza del controllo preventivo sugli atti di queste categorie di soggetti.

Attività di vigilanza residua

Resta ferma un’attività di vigilanza, affidata alla Giunta regionale nei confronti:

  • degli enti regionali;
  • degli altri enti pubblici che operano nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa.

Le modalità di esercizio di tale vigilanza devono essere disciplinate con apposito regolamento regionale.

Personale e gestione degli atti

Entro trenta giorni, su apposita direttiva della Giunta regionale, il Settore personale e organizzazione deve procedere all’assegnazione del personale in servizio presso le Sezioni di controllo alle strutture regionali. È inoltre garantita la conservazione e la tenuta degli atti e documenti già in possesso dei soppressi organi di controllo.

Abrogazioni e coordinamento

È abrogata la legge regionale n. 22 del 1994 e, più in generale, tutte le disposizioni regionali incompatibili, limitatamente alle parti in cui prevedono forme di controllo e verifica. Restano invece in capo alle strutture regionali competenti per materia le altre funzioni connesse al ramo di amministrazione di riferimento.

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