L.R. Puglia 11/2002
Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000 - 2001 e norme in materia di titoli di viaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 11/2002 prevede un concorso della Regione ai maggiori oneri del CCNL autoferrotramvieri limitatamente al biennio 2000-2001, entro un plafond di 1.291.142 euro, e disciplina criteri di riparto tra imprese ed enti locali. Contiene inoltre norme sui prezzi minimi dei titoli di viaggio TPRL e sulla base tariffaria, ma tale articolo è stato poi abrogato.
Concorso regionale ai maggiori oneri del CCNL autoferrotramvieri 2000-2001 e arrotondamento dei titoli di viaggio
Concorso regionale ai maggiori oneri del CCNL autoferrotramvieri e disciplina dei titoli di viaggio
La legge regionale Puglia n. 11 del 25 giugno 2002 interviene su due profili distinti: da un lato finanzia, nei limiti di una specifica disponibilità, i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del CCNL autoferrotramvieri per il biennio 2000-2001; dall’altro introduce regole sui prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi TPRL, oggi però non più operative perché l’articolo è stato abrogato.
Concorso regionale ai maggiori oneri contrattuali
La Regione Puglia concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dall’applicazione del CCNL degli autoferrotramvieri del 27 novembre 2000, nei limiti di 1.291.142 euro, importo riferito all’impegno assunto sul capitolo 552050 del bilancio 2001 istituito dalla legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32.
Il concorso regionale è parametrato al maggior onere unitario medio per addetto individuato dalle associazioni datoriali nazionali come quota parte a carico di Regioni ed autonomie locali secondo il protocollo di intesa del 27 novembre 2000. La ripartizione segue questi criteri:
- l’intera quota è attribuita alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale riconosciuti minimi, sulla base delle unità lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio;
- restano esclusi i servizi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997;
- l’eventuale disponibilità residua è attribuita agli enti locali, in proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la successiva erogazione ai soggetti gestori.
Resta comunque a carico degli enti locali quanto da essi dovuto per le integrazioni relative agli autoservizi pubblici di linea di loro competenza.
Titoli di viaggio e arrotondamento dei prezzi
La legge sostituisce la disciplina dei prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani di trasporto pubblico regionale locale, prevedendo che i prezzi siano determinati sulla base della lunghezza della relazione di viaggio, calcolata per i servizi automobilistici secondo il minor percorso stradale tra i centri serviti, indipendentemente dal tragitto effettivamente percorso.
Sono previste fasce chilometriche di riferimento:
- di 5 chilometri fino a 50 chilometri;
- di 10 chilometri oltre i 50 chilometri;
- con prima fascia da 1 a 10 chilometri.
I prezzi dei titoli di viaggio devono essere arrotondati:
- ai 10 centesimi di euro fino a 5 euro;
- ai 50 centesimi di euro fino a 25 euro;
- all’euro per importi superiori a 25 euro.
I prezzi sono comprensivi di IVA. La base tariffaria chilometrica minima prevista dalla legge regionale 13/1999 è inoltre espressa in euro con almeno quattro cifre decimali.
Stato di efficacia e abrogazioni
La disposizione sui titoli di viaggio contenuta nell’articolo 2 è stata successivamente abrogata dalla legge regionale 18/2002. La parte della legge relativa al concorso regionale per gli oneri contrattuali era riferita al solo biennio 2000-2001 e a risorse già impegnate sul bilancio 2001, sicché la sua funzione era limitata a un ambito temporale concluso.
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