Sentenza del 01/12/2017 n. 1381 - Comm. Trib. Prov. Torino
DICHIARAZIONI TRIBUTARIE * Rettificabilità della dichiarazione - Nuova normativa - Applicabilità retroattiva Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha riscritto la disciplina delle dichiarazioni integrative, modificando l'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di rettificare una dichiarazione fiscale, sia a favore sia a sfavore del contribuente, anche oltre il termine entro cui presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha modificato l’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322/1998, stabilendo che la dichiarazione può essere integrata entro i termini di decadenza previsti per l’accertamento. La disciplina è stata ritenuta applicabile retroattivamente anche alle dichiarazioni integrative presentate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
La decisione
La rettificabilità della dichiarazione è stata riconosciuta in senso ampio: il contribuente può correggere la dichiarazione tanto a proprio favore quanto a proprio sfavore entro i termini dell’azione di accertamento, anche se è già scaduto il termine per presentare la dichiarazione successiva. La disciplina introdotta dal D.L. n. 193/2016 si applica anche alle dichiarazioni integrative presentate anteriormente alla sua entrata in vigore, in ragione di esigenze di ragionevolezza e di maggiore giustizia.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, DPR n. 322/1998, come modificato dal D.L. n. 193/2016
La dichiarazione dei redditi può essere integrata o rettificata sia a favore sia a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
Art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998, come modificato dal D.L. n. 193/2016
La possibilità di presentare una dichiarazione integrativa non è limitata al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Art. 8, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
La disposizione ha riscritto la disciplina delle dichiarazioni integrative e, secondo l’interpretazione adottata, si applica retroattivamente anche alle dichiarazioni integrative presentate prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una dichiarazione tributaria non è necessariamente irreversibile dopo la scadenza ordinaria: può essere rettificata entro i termini di decadenza dell’accertamento.
- La rettifica può operare sia a favore del contribuente, per recuperare imposte versate in eccesso o crediti non indicati, sia a sfavore, per correggere errori che abbiano ridotto il debito fiscale.
- Il termine rilevante non coincide necessariamente con quello per presentare la dichiarazione dell’anno successivo, ma con il termine entro cui l’Amministrazione finanziaria può effettuare l’accertamento.
- La disciplina più favorevole o comunque più coerente con la possibilità di correggere la dichiarazione può essere applicata anche a dichiarazioni integrative presentate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa, quando la norma prevede o consente tale efficacia retroattiva.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa non elimina automaticamente eventuali sanzioni, interessi o ulteriori adempimenti: questi devono essere valutati separatamente secondo la specifica disciplina applicabile.
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