Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15045/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento amministrativo Ministero della Difesa Persomil, n. MD AB 05933 reg. -OMISSIS- del 3 aprile 2023, notificato in data 12 aprile 2023, avente per oggetto il decreto di rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla stessa ricorrente il 23 febbraio 2023 avverso il rapporto informativo relativo al periodo 30 settembre 2021 – 29 luglio 2022, nonché ogni atto propedeutico o successivo.

Giustizia amministrativa202309072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di rigetto del ricorso gerarchico contro il rapporto informativo relativo al periodo di formazione, recante giudizio di rendimento insufficiente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il rapporto informativo relativo a circa dieci mesi di frequenza di un corso di formazione per ufficiali. Ha dedotto il difetto e l'insufficienza della motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avesse indicato in modo concreto le ragioni del progressivo peggioramento della valutazione; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria, per non avere considerato adeguatamente i risultati degli esami, il giudizio positivo conseguito nel corso di perfezionamento al tiro e quello relativo al tirocinio; violazione dei principi di obiettività, imparzialità ed equità; natura sostanzialmente sanzionatoria della valutazione negativa, asseritamente influenzata da una sanzione disciplinare già irrogata per fatti verificatisi nel periodo valutato; nonché illegittimità derivante dalla tardiva redazione e comunicazione della scheda valutativa. La ricorrente ha inoltre contestato l'incoerenza del giudizio con precedenti o parallele valutazioni positive e con l'assenza di richiami o contestazioni formali idonei a giustificare il giudizio di insufficienza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha riconosciuto che i documenti caratteristici militari esprimono valutazioni connotate da elevatissima discrezionalità e sono sindacabili soltanto per violazione di regole formali o in presenza di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità. Nel caso concreto, il giudizio finale risultava coerente con le valutazioni analitiche del compilatore e con i giudizi concordanti dei due revisori, che avevano evidenziato carenze nelle qualità caratteriali, morali, intellettuali, professionali, relazionali, nella motivazione, nell'affidabilità e nell'attitudine al futuro esercizio del comando. Non era necessario un elenco analitico di episodi, poiché la scheda può esprimere un giudizio sintetico complessivo sulle qualità manifestate nel periodo valutato, purché armonico con le singole voci della scheda. I risultati positivi del corso di perfezionamento al tiro e del tirocinio, entrambi limitati nel tempo e nell'oggetto, non erano idonei a smentire la valutazione complessiva; inoltre, il rendimento agli esami, pur sufficiente, non esauriva gli elementi considerati, che riguardavano anche requisiti caratteriali e comportamentali. È stata esclusa la natura di sanzione disciplinare aggiuntiva, poiché il giudizio negativo derivava da una pluralità di elementi riferiti all'intero periodo e non dalla sola vicenda disciplinare, pur potendo quest'ultima rientrare nel complessivo perimetro fattuale valutabile. La censura sul ritardo è stata respinta perché i termini di redazione e notificazione dei documenti caratteristici sono ordinatori e non perentori e, comunque, la scheda era stata redatta in prossimità della conclusione del periodo valutato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

  • art. 73 c.p.a.

    circostanza che consente al Collegio di prescindere da ogni valutazione su possibili profili di inammissibilità di singole doglianze concernenti aspetti più specificamente enucleati in sede di ricorso gerarchico e poi ripresi nella memoria ex art. 73 c.p.a. ma invero molto più genericamente dedotti nell’atto introduttivo del giudizio

    Il Collegio, ritenendo infondato il ricorso nel merito, può prescindere dall'esame dei possibili profili di inammissibilità delle censure ulteriormente sviluppate nella memoria ex art. 73 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

    La norma è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • I documenti caratteristici del personale militare esprimono valutazioni connotate da elevatissima discrezionalità; il sindacato giurisdizionale è limitato alla violazione delle regole formali e ai casi di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità.
  • Il giudizio finale contenuto nella scheda valutativa è adeguatamente motivato quando è armonico e consequenziale rispetto ai giudizi analitici formulati sulle singole qualità fisiche, morali, caratteriali, intellettuali e professionali; non è necessario riportare un elenco analitico di fatti o circostanze della carriera.
  • Le valutazioni periodiche del personale militare sono autonome e riferite al livello del servizio prestato nello specifico arco temporale considerato; giudizi positivi relativi a periodi brevi o ad attività circoscritte non impongono, di per sé, un analogo giudizio nella valutazione complessiva del periodo.
  • Una valutazione caratteristica negativa non costituisce una sanzione disciplinare aggiuntiva quando risulti fondata su una pluralità di elementi riguardanti il complessivo comportamento e rendimento del militare nel periodo valutato, anche se una vicenda disciplinare verificatasi nello stesso periodo può rientrare nel quadro fattuale complessivamente considerato.
  • I termini per la redazione e la notificazione dei documenti caratteristici militari sono ordinatori e non perentori; il ritardo non determina l'illegittimità della valutazione, salvo che il decorso del tempo abbia concretamente compromesso l'attendibilità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.