Sentenza n. 7260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V bis, che aveva respinto il ricorso relativo alla notificazione del decreto di concessione della cittadinanza italiana tramite la piattaforma SEND
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il richiedente, che aveva presentato domanda di cittadinanza il 18 maggio 2021, ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 15385/2025. Il decreto presidenziale di concessione era stato adottato il 29 maggio 2024 e notificato all’indirizzo PEC indicato nella domanda mediante la piattaforma di notifiche digitali. L’appellante ha dedotto: a) violazione dell’art. 26, commi 3, 5 e 5-bis, del d.l. n. 76/2020, perché non sarebbero stati inviati avvisi di cortesia agli altri recapiti digitali comunicati e il decreto non sarebbe stato reso disponibile sul portale ALI, già usato durante il procedimento; b) violazione dell’affidamento, della correttezza e della buona fede, poiché per oltre tre anni le comunicazioni erano state effettuate tramite ALI con avviso via email ordinaria e il passaggio a SEND sarebbe avvenuto senza informazione preventiva. Ha inoltre lamentato l’omesso utilizzo di ulteriori recapiti e il mancato riscontro a una diffida mentre era ancora possibile prestare giuramento. Ha sostenuto che la mancata conoscenza del decreto gli aveva impedito di prestare il giuramento entro il termine di legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. Ritiene decisivo che la comunicazione del decreto sia stata effettuata tramite PEC al domicilio digitale indicato dall’interessato, modalità cui l’ordinamento riconosce pieno valore legale ai fini della conoscenza dell’atto. La mancata pubblicazione sul portale ALI può al più costituire un’irregolarità informativa, non essendo prevista come condizione di efficacia di una comunicazione già perfezionata al domicilio digitale. Rigetta anche la censura basata sull’affidamento: non è stata provata l’esistenza di assicurazioni amministrative specifiche, univoche e vincolanti circa l’uso del portale ALI quale modalità esclusiva o concorrente di comunicazione, né risulta quindi un affidamento qualificato. Gli ulteriori argomenti non espressamente esaminati sono ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a determinare un esito diverso. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. n. 120/2020
la comunicazione del provvedimento risulta avvenuta mediante PEC, strumento cui l’ordinamento riconosce pieno valore legale ai fini della conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
La comunicazione del decreto al domicilio digitale mediante PEC è idonea a rendere legalmente conoscibile l’atto; la mancata pubblicazione anche sul portale ALI non è condizione di efficacia della notificazione già perfezionata.
art. 112 c.p.c.
Alla luce dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il giudice può decidere secondo il principio della ragione più liquida e non esaminare separatamente le doglianze non decisive, purché resti rispettata la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Massime di principio
- La notificazione di un provvedimento all’indirizzo PEC indicato dall’interessato quale domicilio digitale ha pieno valore legale ai fini della conoscenza dell’atto; in assenza di una previsione normativa contraria, la mancata pubblicazione su un ulteriore portale informatico non impedisce il perfezionamento della comunicazione.
- La precedente utilizzazione, da parte dell’amministrazione, di un portale o di un canale informativo non ingenera da sola un affidamento qualificato sulla sua necessaria prosecuzione: occorrono assicurazioni specifiche, univoche e vincolanti che abbiano concretamente fondato la pretesa modalità di comunicazione.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice può non esaminare autonomamente le doglianze che, anche se considerate, non sarebbero idonee a modificare l’esito, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1064/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 165/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 5488/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 4421/2026 - Milano, Sezione 5
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1177/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1178/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →