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Sentenza

Sentenza n. 284/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione nr. -OMISSIS- in data -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio -OMISSIS- – mediante la quale è stata inflitta al ricorrente, ai sensi dell'art. 1357, comma 1, lett. a) del D.Lgs. nr. 66/2010, la sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per la durata di mesi tre, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202500186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per tre mesi, irrogata per la rivelazione di informazioni riservate relative a indagini penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza gli ha irrogato la sospensione dall’impiego per tre mesi, deducendo l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 653 c.p.p. e della circolare interna del Corpo, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, omissione di approfondimenti istruttori, sviamento, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, erronea valutazione delle prove e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe recepito acriticamente la sentenza penale di primo grado, nonostante il procedimento penale fosse terminato in appello per prescrizione e nonostante l’art. 653 c.p.p. attribuisca efficacia vincolante nel procedimento disciplinare soltanto alle sentenze penali irrevocabili di condanna o assoluzione. Ha inoltre lamentato il rigetto delle richieste istruttorie formulate nel procedimento disciplinare, tra cui acquisizioni presso la Procura e verifiche sulle interrogazioni delle banche dati del Corpo, deducendo che tali attività avrebbero potuto escludere la sua conoscenza delle indagini. Ha infine richiamato la propria carriera, le ricompense ricevute e i giudizi caratteristici elevati, contestando anche la proporzionalità della sanzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che il procedimento disciplinare e quello penale sono autonomi e operano su piani diversi. L’art. 653 c.p.p. attribuisce efficacia vincolante, quanto alla materialità del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all’imputato, alle sentenze irrevocabili di condanna e, in senso favorevole, alle sentenze di assoluzione; tale disciplina non opera invece per la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione. In quest’ultimo caso l’amministrazione deve procedere a una autonoma valutazione disciplinare dei fatti, potendo tuttavia utilizzare, come elementi istruttori, gli accertamenti compiuti nel processo penale senza doverli necessariamente ripetere. Nel caso concreto, l’amministrazione non si è limitata a recepire l’esito della sentenza penale, ma ha valutato autonomamente la concordanza delle testimonianze, la ricostruzione fornita dal docente, il collegamento tra le dichiarazioni rese dai soggetti informati e il ricorrente, nonché ulteriori circostanze ritenute significative. È stata quindi esclusa la violazione dell’art. 653 c.p.p. Quanto al difetto di istruttoria, il giudice ha ritenuto che le richieste istruttorie fossero state respinte con motivazione specifica e che gli approfondimenti richiesti fossero irrilevanti o superflui: l’assenza di interrogazioni delle banche dati non avrebbe escluso che il ricorrente avesse appreso le informazioni da altre persone, mentre l’eventuale esistenza di ulteriori indagini sugli interessati non era decisiva. È stata inoltre ritenuta infondata la contestazione relativa all’assenza di utilità della condotta, risultando dalle deposizioni che il ricorrente aveva ottenuto un voto d’esame superiore a quelli conseguiti nelle prove scritte. Infine, la sanzione è stata considerata proporzionata: pur non essendo formalmente il minimo edittale, la sospensione di tre mesi si collocava nella fascia inferiore della cornice sanzionatoria da uno a dodici mesi, evidenziando una valutazione non eccessivamente afflittiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 653 c.p.p.

    La sentenza irrevocabile di condanna produce effetti nel procedimento disciplinare limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

    La sentenza irrevocabile di condanna vincola il procedimento disciplinare nei limiti indicati dalla norma; la sentenza di non doversi procedere per prescrizione non equivale a una sentenza di assoluzione e non impedisce una autonoma rivalutazione amministrativa dei fatti.

  • art. 1357, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010

    Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego irrogata al militare.

  • art. 1351, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010

    La cornice sanzionatoria applicabile è compresa tra uno e dodici mesi di sospensione; la durata di tre mesi, pur non essendo il minimo formale, si colloca nella fascia inferiore.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito documentale effettuato oltre i termini perentori non è stato utilizzato dal ricorrente, che ha rinunciato ad avvalersene dopo l’eccezione dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il procedimento disciplinare e il procedimento penale sono autonomi: l’amministrazione può valutare disciplinarmente gli stessi fatti oggetto del processo penale, poiché un fatto può essere penalmente non più perseguibile o non costituire illecito penale e conservare rilievo disciplinare.
  • La pronuncia penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non produce gli effetti vincolanti propri della sentenza irrevocabile di assoluzione ai sensi dell’art. 653 c.p.p.; l’amministrazione deve quindi svolgere una propria valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti.
  • Nell’autonomo procedimento disciplinare l’amministrazione può utilizzare, come elementi istruttori, gli accertamenti e le prove formati nel processo penale, senza essere obbligata a replicare integralmente l’istruttoria penale, purché non recepisca acriticamente l’esito del giudizio e motivi la propria valutazione.
  • Il rigetto delle richieste istruttorie dell’incolpato non determina difetto di istruttoria quando l’amministrazione ne esponga le ragioni di irrilevanza o superfluità e gli accertamenti richiesti non siano concretamente idonei a incidere sulla ricostruzione della materialità dei fatti o sulla loro rilevanza disciplinare.
  • La sanzione disciplinare deve essere valutata anche in rapporto alla cornice edittale: una sospensione non coincidente con il minimo formale può risultare proporzionata quando si colloca nella fascia inferiore della pena prevista e l’amministrazione abbia considerato non massimamente lesiva la condotta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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