Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1449/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze definitive del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Prato n. 105/2025 e n. 319/2025, divenute definitive, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, per complessivi 2.060,00 euro di compensi professionali, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% e restituzione del contributo unificato ove dovuta. I titoli esecutivi erano stati notificati al Ministero il 31 luglio 2025 e il 9 luglio 2025. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di pagare, ove non ancora corrisposte, le somme dovute in base alle due sentenze definitive, comprensive degli ulteriori accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, stabilendo che provveda nei 60 giorni successivi su richiesta della parte interessata e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, senza pagamento, consente di rilevare l’inadempimento dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La condanna alle spese processuali con distrazione in favore del difensore legittima quest’ultimo, ove agisca quale antistatario, a chiedere direttamente l’esecuzione della statuizione relativa al pagamento delle somme distratte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.