Sentenza n. 1449/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze definitive del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Prato n. 105/2025 e n. 319/2025, divenute definitive, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, per complessivi 2.060,00 euro di compensi professionali, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% e restituzione del contributo unificato ove dovuta. I titoli esecutivi erano stati notificati al Ministero il 31 luglio 2025 e il 9 luglio 2025. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di pagare, ove non ancora corrisposte, le somme dovute in base alle due sentenze definitive, comprensive degli ulteriori accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, stabilendo che provveda nei 60 giorni successivi su richiesta della parte interessata e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, senza pagamento, consente di rilevare l’inadempimento dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- La condanna alle spese processuali con distrazione in favore del difensore legittima quest’ultimo, ove agisca quale antistatario, a chiedere direttamente l’esecuzione della statuizione relativa al pagamento delle somme distratte.
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