Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 7636 del 28-12-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina, in fase di prima applicazione, le modalità operative e contabili per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo. Indica adempimenti a carico delle aziende, iter di concessione e autorizzazione, codici procedurali e nuovi conti contabili, oltre alla contribuzione correlata e al contributo addizionale dell’1,5%.

Istruzioni INPS sul pagamento diretto dell’assegno ordinario del Fondo credito cooperativo e sulle relative scritture contabili

Istruzioni operative e contabili per l’assegno ordinario del Fondo credito cooperativo

Il documento fornisce istruzioni dell’INPS per la gestione dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Le indicazioni riguardano sia il flusso procedurale per il pagamento diretto ai lavoratori, sia le relative rilevazioni contabili e i codici da utilizzare nelle procedure informatiche.

Inquadramento del Fondo e finalità

Il Fondo è stato istituito con D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 presso l’INPS ed è stato inizialmente adeguato alla disciplina dell’art. 3, comma 42, della legge n. 92/2012. Nell’attuale assetto normativo rientra nel riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dal D.lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015.

Il Fondo non ha personalità giuridica, ma dispone di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale e costituisce gestione dell’INPS. La sua funzione è quella di intervenire, nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o sospensione temporanea del lavoro, per erogare prestazioni di sostegno al reddito.

Prestazione disciplinata: assegno ordinario

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 82761/2014, il Fondo garantisce un assegno ordinario ai lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Il documento richiama anche, nelle successive istruzioni contabili, l’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), come base per l’onere relativo agli assegni ordinari pagati con modalità diretta.

Regime di pagamento in prima applicazione

L’INPS precisa che, in attesa del completamento della procedura end-to-end di gestione amministrativa e delle istruzioni Uniemens per il pagamento a conguaglio, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con modalità di pagamento diretto.

Questa scelta è motivata dall’esigenza di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o con orario ridotto.

Adempimenti delle aziende e flusso procedurale

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali CIGO o CIGS, devono:

  • presentare domanda alla sede territorialmente competente secondo le istruzioni della circolare INPS n. 122/2015;
  • trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il modello SR41, raggruppato in files aziendali con periodicità mensile;
  • inviare il modello tramite il sito INPS, al percorso: www.inps.it > Servizi online > sezione Servizi per le aziende e consulenti > CIG > Invio richieste pag. dir SR41.

L’invio dell’SR41 può avvenire anche prima dell’adozione della delibera del Comitato amministratore del Fondo, ma il pagamento ai lavoratori resta subordinato alla delibera stessa e nei limiti di quanto deliberato.

Concessione, autorizzazione e comunicazioni tra uffici

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con deliberazione conforme, adottata a maggioranza dei presenti.

Una volta deliberato il provvedimento:

  • la delibera è comunicata via PEC alla struttura territoriale INPS competente;
  • la struttura territoriale rilascia l’autorizzazione di pagamento, che costituisce presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori;
  • la struttura territoriale notifica la delibera anche all’azienda istante.

L’autorizzazione viene rilasciata sulla base della deliberazione conforme del Comitato e nella delibera devono risultare:

  • il periodo autorizzato;
  • le ore autorizzate;
  • il numero dei lavoratori interessati;
  • l’importo del finanziamento autorizzato.

Codici procedurali e gestione informatica

Per la corretta imputazione contabile e il monitoraggio delle prestazioni, nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione CIGS vengono istituiti:

  • il codice intervento 400;
  • l’evento 404, che individua le prestazioni oggetto della circolare.

L’erogazione della prestazione è gestita tramite la procedura “Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito”.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Il Fondo provvede, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D.I. n. 82761/2014, al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.

È inoltre previsto, a carico del datore di lavoro, un contributo addizionale pari all’1,5% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 82761/2014.

Per il recupero del contributo addizionale relativo ai pagamenti diretti effettuati dall’Istituto, si applicheranno le medesime modalità operative previste per la Cassa integrazione guadagni; le istruzioni applicative saranno comunicate con separato messaggio.

Istruzioni contabili: conti istituiti per l’assegno ordinario

Per la contabilizzazione dell’onere relativo al pagamento diretto degli assegni ordinari, sono istituiti i seguenti conti:

  • FCR30100: assegni ordinari per il sostegno del reddito ex art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), D.I. n. 82761/2014, a favore dei lavoratori con riduzione dell’orario di lavoro, anche in applicazione di contratti di solidarietà espansivi, o con sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
  • FCR10130: debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito ex art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), D.I. n. 82761/2014, verso i lavoratori beneficiari.

Trattenute, riaccrediti e partite ancora da definire

Per la trattenuta di importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge n. 41/1986, effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.I. n. 82761/2014, viene istituito il conto FCR22100.

Gli eventuali riaccrediti della prestazione, registrati secondo le regole contabili in uso, devono essere valorizzati nel partitario del conto GPA10031 con il nuovo codice bilancio:

  • 03144 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), D.I. n. 82761/2014 – FCR.

Gli importi relativi a partite ancora da definire al termine dell’esercizio sono imputati al conto esistente FCR10031.

Recuperi e crediti inesigibili

Per gli eventuali recuperi dell’assegno ordinario è istituito il conto FCR24130, a cui è associato, nella procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio:

  • 01132 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), D.I. n. 82761/2014 – FCR.

Le eventuali partite creditorie risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio vanno imputate al nuovo conto FCR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032 effettuata dalla procedura aggiornata.

Il medesimo codice bilancio 01132 deve essere utilizzato anche per evidenziare, nel partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Contabilizzazione della contribuzione correlata

Per la rilevazione dell’onere relativo alla contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione dell’assegno ordinario, interamente a carico del Fondo, è istituito il conto:

  • FCR32141 – Onere per contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del D.I. n. 82761/2014 – art. 10, comma 10, del D.I. n. 82761/2014.

Il conto è movimentato dalla procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee per registrare l’accreditamento della contribuzione correlata dal Fondo di solidarietà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile FPR. La scrittura prevede:

  • in DARE il conto FCR32141;
  • in AVERE il conto FPR22141, anch’esso di nuova istituzione.

Contributo addizionale: rinvio alle istruzioni operative

Le istruzioni contabili per la riscossione del contributo addizionale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 82761/2014, con le modalità già usate per il finanziamento della CIG, saranno fornite separatamente, in concomitanza con la definizione delle relative istruzioni procedurali.

Aggiornamento del piano dei conti

Il documento segnala che nell’allegato n. 1 sono riportate le variazioni apportate al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.