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Messaggio

Messaggio numero 7637 del 28-12-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’operatività del Fondo di solidarietà residuale, poi Fondo di integrazione salariale, definendo beneficiari, termini di domanda, misura e durata dell’assegno ordinario, causali ammissibili, contribuzione correlata, contributo addizionale e modalità di concessione e pagamento. Viene inoltre precisato che le domande possono essere presentate dal 18 dicembre 2015, con neutralizzazione del periodo precedente ai fini dei termini di presentazione.

Fondo di integrazione salariale: prime istruzioni operative e prestazioni

Fondo di integrazione salariale: quadro normativo e prime istruzioni operative

Il documento fornisce le prime indicazioni applicative sul Fondo di solidarietà residuale, destinato a diventare Fondo di integrazione salariale dal 1° gennaio 2016. Vengono riepilogati il quadro normativo di riferimento, la piena operatività del Fondo dal 18 dicembre 2015 e le regole per l’accesso all’assegno ordinario, con particolare attenzione a beneficiari, termini, misura, durata, causali di intervento, contribuzione e pagamento.

Quadro normativo e operatività del Fondo

L’art. 28 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 disciplina il Fondo di solidarietà residuale per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti da CIGO o CIGS e privi di fondi di solidarietà bilaterali. La norma prevede che il Fondo residuale istituito con D.I. n. 79141/2014 resti applicabile fino al 31 dicembre 2015 e che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la disciplina venga adeguata al nuovo decreto legislativo.

L’art. 29, comma 1, stabilisce che il Fondo residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale dal 1° gennaio 2016. Il D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 ha istituito il Fondo presso l’INPS con la finalità di garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante un assegno ordinario, parametrato all’integrazione salariale e con esclusione dei casi di cessazione, anche parziale, di attività.

Con D.M. 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, insediatosi il 18 dicembre 2015. Il documento precisa che, in ragione dell’effettivo insediamento del Comitato, da tale data deve ritenersi perfezionata la piena operatività del Fondo e quindi è possibile presentare le domande di accesso alle prestazioni.

Prestazione garantita: assegno ordinario

Il Fondo garantisce, ai sensi dell’art. 4 del D.I. n. 79141/2014, un assegno ordinario per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione delle ipotesi di cessazione anche parziale di attività. L’importo dell’assegno è pari all’integrazione salariale, ridotta dell’importo corrispondente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per quanto compatibile, all’assegno ordinario si applica la normativa della CIGO, compresi i massimali. Per gli aspetti non espressamente disciplinati, il documento rinvia alla disciplina generale contenuta nella circolare n. 201 del 16 dicembre 2015.

Beneficiari della prestazione

L’assegno ordinario è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale, compresi gli apprendisti, con esclusione di dirigenti e lavoratori a domicilio.

I requisiti soggettivi e aziendali indicati sono i seguenti:

  • appartenenza a imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente l’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario;
  • possesso, presso l’unità produttiva per la quale si chiede il trattamento, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo dei 90 giorni, in via analogica, si applica l’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991: sono computati anche ferie, festività e infortunio. Inoltre, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 12 settembre 1995, nel computo rientrano anche i periodi di gravidanza e puerperio.

Termini di presentazione della domanda e decorrenza

La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, esclusivamente online, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I termini hanno natura ordinatoria:

  • la presentazione prima dei 30 giorni comporta l’irricevibilità della domanda;
  • la presentazione oltre i 15 giorni non determina la perdita del diritto, ma comporta lo slittamento della decorrenza del trattamento;
  • in caso di tardività si applica l’art. 15, comma 3, del D.lgs. 148/2015, con esclusione delle prestazioni per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, cioè dal lunedì della settimana precedente.

Il documento precisa inoltre che, poiché la piena operatività del Fondo si è perfezionata il 18 dicembre 2015, le prestazioni sono riconosciute per eventi di sospensione o riduzione intervenuti a decorrere dal 3 dicembre 2015. Ai fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2015 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato; per tali eventi, i 15 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio.

Per gli eventi successivi alla pubblicazione, il termine di 15 giorni decorre dalla data di inizio della sospensione o riduzione. Il documento aggiunge che, per effetto dell’abrogazione del D.I. n. 79141/2014 dal 1° gennaio 2016, le domande potranno essere inoltrate al Fondo fino al 31 dicembre 2015 o, per il periodo neutralizzato, fino a 30 gennaio 2016 come massimo di decorrenza degli eventi considerabili.

Misura della prestazione e massimali

La misura dell’assegno ordinario corrisponde all’integrazione salariale, ridotta del 5,84% ai sensi dell’art. 26 della legge n. 41/1986, importo che coincide con l’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dall’art. 21 della medesima legge.

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’importo è soggetto ai massimali mensili indicati nel documento:

  • retribuzione inferiore o uguale a euro 2.102,24: tetto basso, importo lordo euro 971,71, importo netto del 5,84% euro 914,96;
  • retribuzione superiore a euro 2.102,24: tetto alto, importo lordo euro 1.167,91, importo netto del 5,84% euro 1.099,70.

Dal 1° gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2016, tali importi e la retribuzione mensile di riferimento sono rivalutati in misura pari al 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La riduzione del 5,84% resta nella disponibilità del Fondo.

Il Fondo residuale è qualificato come fondo a risorse definite e soggiace al requisito dell’equilibrio finanziario dei fondi di solidarietà. Il documento richiama l’art. 6, comma 1, del D.I. n. 79141/2015, secondo cui il Fondo deve mantenere il bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. La prestazione per la singola impresa è quindi determinata entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, al netto degli importi già autorizzati, comprensivi di contribuzione correlata e oneri di gestione.

Durata dell’assegno ordinario

L’assegno ordinario può essere corrisposto per un massimo di tre mesi continuativi. In casi eccezionali, il periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di nove mesi nell’ambito di un biennio mobile.

Per la verifica del biennio mobile si considerano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco temporale risultano già fruite 39 settimane di sospensione o riduzione, la domanda non può essere accolta.

Dopo 39 settimane consecutive di assegno ordinario, una nuova domanda per la medesima unità produttiva può essere proposta solo se sia trascorso almeno un periodo di 65 settimane di normale attività lavorativa. Il documento precisa, tuttavia, che dal 1° gennaio 2016 non sarà possibile inoltrare al Fondo residuale richieste di proroga ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.I. n. 79141/2014.

Cause di intervento e limiti di ammissibilità

L’assegno ordinario è finalizzato a integrare la retribuzione dei lavoratori dipendenti la cui prestazione sia sospesa o ridotta per cause non dipendenti dalla loro volontà o da quella del datore di lavoro. L’intervento deve essere concesso solo per il tempo strettamente necessario alla ripresa dell’attività produttiva.

Il documento ribadisce che non spetta alcuna prestazione in caso di cessazione, anche parziale, di attività; pertanto non sono integrabili gli eventi che, pur riconducibili alle causali della CIGO o CIGS, determinano la cessazione, anche parziale, dell’attività lavorativa.

Le causali richiamate sono quelle previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. In particolare, l’intervento può essere richiesto per:

  • eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai prestatori di lavoro;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;
  • contratti di solidarietà;
  • procedure concorsuali con continuazione dell’attività d’impresa, fino al 31 dicembre 2015.

Per la valutazione delle istanze, il documento rinvia:

  • per le causali CIGO, ai criteri del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.lgs. 148/2015;
  • per le causali CIGS, ai criteri del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi, continuano ad applicarsi i criteri dell’allegato 1 alla circolare n. 122/2015, fermo restando il divieto di prestazioni in caso di cessazione anche parziale dell’attività.

Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati da riduzione di orario o sospensione temporanea dell’attività, è dovuto a carico del Fondo il versamento della contribuzione correlata presso la gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

La contribuzione è calcolata secondo l’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile sia per il diritto a pensione, compresa quella anticipata, sia per la determinazione della misura della pensione. Il documento rinvia alle istruzioni già fornite nella circolare n. 100/2014.

Contributo addizionale a carico del datore di lavoro

L’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 79141/2014 prevede un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato sulle retribuzioni perse.

Le aliquote indicate sono:

  • 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

La base di calcolo è costituita dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario. Le modalità di versamento saranno definite con successivo messaggio.

Delibera di concessione e pagamento

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con deliberazione conforme assunta a maggioranza dei presenti.

Per il pagamento della prestazione, il documento preannuncia ulteriori disposizioni operative e stabilisce che, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, l’assegno ordinario sarà erogato esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

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