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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6238 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella esattoriale contestando il mancato o tardivo versamento dell'IVA. Ha sostenuto che i versamenti erano stati effettuati correttamente sotto il profilo sostanziale e temporale e che l'eventuale irregolarità dipendeva soltanto dall'errata indicazione del codice tributo nel modello F24. In Cassazione ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3, l'omessa o insufficiente motivazione sulla questione dell'errato codice tributo e la violazione dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'errore formale nel modello F24 fosse sanabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sotto tutti i profili. Il primo motivo non conteneva un quesito di diritto adeguatamente riferito al caso concreto e, comunque, non riguardava la ragione effettiva della decisione impugnata, fondata sulla tardività dei pagamenti e non sul criterio di calcolo dell'IVA. Il secondo motivo era stato formulato come vizio di motivazione, mentre la doglianza riguardava, secondo la stessa ricorrente, l'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, che avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Anche il terzo motivo non colpiva la ratio decidendi, perché verteva sulla natura formale dell'errore nel modello F24, mentre i giudici di merito avevano deciso esclusivamente sulla tardività del pagamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.147,50, oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3

    Possibilità per il contribuente che affida la contabilità a terzi di liquidare l'IVA sulla base dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente, anziché nel primo mese precedente.

    La norma disciplina il criterio temporale di liquidazione dell'IVA per i contribuenti che affidano la contabilità a terzi. La Corte non ha esaminato nel merito la sua applicabilità, poiché il motivo non contestava adeguatamente la ratio della decisione, fondata sulla tardività del pagamento.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto deve essere riferito alla fattispecie concreta e consentire di individuare l'errore del giudice e la regola applicabile.

    Un quesito di diritto meramente astratto o coincidente con la riproduzione della norma non è sufficiente e rende il motivo inammissibile.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    La violazione o falsa applicazione di legge, l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione costituiscono vizi distinti, che devono essere correttamente qualificati e collegati alla concreta statuizione impugnata.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra un error in procedendo, mentre l'omesso esame di una questione interna a una domanda esaminata può configurare un vizio di motivazione. La scelta errata del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    La contribuente ha invocato la possibilità di regolarizzare errori formali o di compilazione, ma la Corte non ha valutato nel merito tale argomento perché non pertinente alla questione decisiva della tardività del versamento.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001

    La disposizione esclude o attenua la rilevanza delle violazioni meramente formali che non incidono sulla determinazione dell'imposta o sul pagamento. Tuttavia, tale principio non è stato applicato nel caso concreto perché la decisione si fondava sul ritardo del pagamento.

Massime di principio

  • In un giudizio tributario è essenziale individuare e contestare la ratio decidendi effettiva della sentenza: argomentare su una questione diversa, anche se potenzialmente fondata, non consente di ottenere l'annullamento della decisione.
  • Un errore nel codice tributo può essere considerato meramente formale soltanto se il tributo è stato comunque correttamente e tempestivamente versato e l'errore non ha inciso sul debito complessivo; tale argomento deve però essere specificamente provato e sottoposto al giudice competente.
  • La tardività del pagamento costituisce una questione distinta dall'errata compilazione del modello F24: la sanabilità dell'errore formale non elimina automaticamente gli effetti di un versamento effettivamente eseguito oltre il termine.
  • In Cassazione i motivi devono essere formulati in modo coerente con il vizio denunciato: l'omessa pronuncia va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., mentre l'insufficiente o contraddittoria valutazione di una questione va ricondotta al vizio motivazionale, nei limiti applicabili.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti né corregge ricorsi che non individuano con precisione l'errore della sentenza impugnata; motivi generici, astratti o non pertinenti sono dichiarati inammissibili.

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