Sentenza del 20/09/2016 n. 7127 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di Registro - Rettifica del valore venale - Presunzione di coincidenza con il prezzo dichiarato - Superamento della presunzione - Motivazione - Carenza - Nullità della rettifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha ritenuto che il valore venale dell'azienda fosse superiore al prezzo dichiarato dalle parti e ha proceduto alla rettifica dell'imposta di registro. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che il prezzo effettivamente pattuito rappresentasse, in condizioni normali, il valore venale del bene e che l'Amministrazione non avesse indicato nell'atto impositivo presupposti di fatto e ragioni giuridiche sufficienti a superare la presunzione di coincidenza tra valore dichiarato e valore effettivo.
La decisione
La rettifica è stata ritenuta nulla per carenza di motivazione. L'Ufficio, infatti, aveva l'onere di dimostrare e spiegare concretamente perché il valore effettivo dell'azienda fosse diverso e superiore a quello dichiarato. In assenza di una motivazione fondata, capace di rappresentare nell'atto i presupposti e le ragioni del superamento del prezzo dichiarato, non è possibile disattendere la presunzione di coincidenza tra prezzo pattuito e valore venale.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sul valore venale degli immobili e delle aziende
Il valore venale in comune commercio deve essere determinato considerando il valore effettivo del bene; il prezzo realmente pattuito tra le parti costituisce, in condizioni di normalità, un elemento centrale e normalmente coincidente con tale valore.
Obbligo di motivazione dell'atto impositivo
L'Amministrazione deve indicare nell'avviso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la rettifica. Una motivazione insufficiente, che non spieghi concretamente perché il valore dichiarato debba essere superato, comporta la nullità dell'accertamento.
Onere della prova a carico dell'Ufficio accertatore
Spetta all'Amministrazione dimostrare che il valore effettivo dell'azienda sia diverso e superiore a quello dichiarato, mediante elementi concreti e una motivazione adeguatamente esposta nell'atto.
Massime di principio
- In caso di rettifica del valore dichiarato in un atto di cessione d'azienda, il prezzo effettivamente pattuito non può essere ignorato senza una motivazione specifica e supportata da elementi concreti.
- L'Ufficio non può limitarsi ad affermare che il valore venale sia superiore a quello dichiarato: deve indicare i dati, i criteri e le ragioni che giustificano la maggiore valutazione.
- La motivazione deve essere contenuta nell'atto impositivo e non può essere integrata successivamente in giudizio con argomentazioni nuove o generiche.
- Se l'Amministrazione non dimostra adeguatamente il maggior valore e non spiega il superamento della coincidenza tra prezzo dichiarato e valore venale, la rettifica può essere dichiarata nulla.
- Il contribuente che contesta la rettifica dovrebbe verificare soprattutto l'effettività del prezzo pagato, la completezza della motivazione dell'avviso e l'esistenza di concreti elementi probatori utilizzati dall'Ufficio.
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